Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15551 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 27/07/2016), n.15551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 170/4/09, depositata il 22 settembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata ritenuta la validità dell’istanza, presentata da N.M., di definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, pur in presenza del tardivo versamento dell’ultima rata dell’importo dovuto.

2. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo del ricorso, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, è fondato, sulla base del consolidato principio in virtù del quale la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. nn. 20745 del 2010, 19546 del 2011, 21364 del 2012, 25238 del 2013).

2. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la predetta giurisprudenza si è formata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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