Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15551 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3851/2019 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Alessio Simona;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – H.D. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro l’ordinanza emessa il 14 novembre 2018, con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 direttiva 2013/32/UE, falsa applicazione di norme di diritto, violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente. Si sostiene, in breve, che il Tribunale avrebbe omesso la ricerca di informazioni relative al contesto di provenienza della ricorrente in relazione al giudizio di credibilità della medesima.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria. Si sostiene, in breve, che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare la valutazione comparativa tra la situazione in cui versava la richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe stata esposta in caso di ritorno nel proprio paese, per di più in assenza di qualunque attività istruttoria tesa verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il giudizio sulla credibilità del richiedente svolta dal Tribunale eccede la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), nè si pone affatto in conflitto con il precetto dettato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, giacchè esso impone tra l’altro al giudice di considerare veritieri i fatti esposti dal richiedente se le sue dichiarazioni sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso.

Orbene, vale per un verso osservare che le informazioni risultano in questo caso acquisite, ove si consideri che il giudice di merito ha riscontrato l’effettiva esistenza di una sorta di lista nera che ricomprende la religione asseritamente professata dalla richiedente, ma ha nondimeno ritenuto che detta circostanza non valesse a rendere credibili le dichiarazioni in discorso, con giudizio che, siccome effettuato nell’osservanza dei parametri legali, e, come si diceva, assistito da adeguata motivazione, si sottrae a qualunque sindacato di questa Corte.

Per altro verso, la censura di non aver assunto informazioni sul paese di origine del ricorrente in funzione della valutazione di credibilità del suo racconto è comunque inammissibile in quanto generica, non essendo precisato in che maniera e quali informazioni, ulteriori, avrebbero influito sulla valutazione di credibilità.

Il ricorso, allora, altro non è che un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di fatto concernente la credibilità della richiedente, sottratto al sindacato di questa Corte, con conseguente inammissibilità, come si premetteva, della doglianza.

2.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile, giacchè prescinde dalla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.

La ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe effettuato la valutazione comparativa tra la situazione di provenienza e quella realizzata in Italia: ma nel ricorso non v’è nulla che valga a contrastare la valutazione del giudice di merito secondo cui non risulta che la ricorrente abbia raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale ed indipendenza economica in Italia.

In ogni caso il giudizio comparativo contemplato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29460) è stato effettuato, giacchè il Tribunale ha escluso l’esistenza di difficoltà ad un reinserimento sociale e lavorativo della ricorrente nel paese di provenienza, tra l’altro soffermandosi specificamente anche sulle sue condizioni di salute, ed in particolare su un disturbo post traumatico da stress giudicato privo di rilievo per i fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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