Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15550 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., B.I., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI

PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRINI

ELIDO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LUCCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 21/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACIFICI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi S.F. e B.I., comproprietari ciascuno al 50% di immobili siti nel comune di Lucca, ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento Ici, notificati il 22.12.2001, relativi alle annualità dal 1994 al 1999 emessi da tale comune sulla base della sopravvenuta attribuzione di rendita catastale, superiore a quella provvisoria da essi dichiarata; i ricorrenti deducevano l’illegittimità degli atti impugnati in quanto tale attribuzione era stata effettuata dall’UTE a seguito di una variazione del 24.1.93, ma era in atti dall’11.1.99, e non era stata ancora notificata. Il Comune resisteva. La C.T.P. accoglieva il ricorso ritenendo che la rendita definitiva non potesse avere efficacia retroattiva, dovendo invece decorrere dall’anno successivo, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 5.

La relativa sentenza veniva appellata da Comune che richiamava la L. n. 342 del 2000, art. 74. I contribuenti resistevano.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello.

Contro tale sentenza ricorrono con motivo unico i contribuenti; il Comune non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

Va premesso che nel caso di specie è incontrastato che la rendita catastale sia stata adottata (“posta in atti”) l’11.1.1999 e recepita dall’ente locale con atto impositivo notificato il 22.12.2001.

l contribuenti hanno dedotto con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 e art. 11, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 30 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La censura è infondata in virtù del principio oramai pacificamente affermato da questa Corte (Cass. Ordinanza n. 5373 del 05/03/2009;

Cass n. 19640 del 2009): “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, implicitamente dispone da un lato che i medesimi atti, se adottati prima del 2000, sono sottoposti al regime di trasmissione della conoscenza fissato dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12, comma 2, – per il quale la tabella, ove è indicata la rendita catastale per ciascuna unità immobiliare, è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni, pubblicizzato per manifesti, da parte del sindaco, con l’indicazione di modalità per l’esercizio del diritto di accesso per visione da parte del contribuente – e, dall’altro, che gli stessi, quando siano recepiti in un atto impositivo del comune non divenuto definitivo, sono efficaci retroattivamente fino all’epoca della verificazione del fatto influente sull’ammontare della rendita catastale”.

Tale principio deriva dalla chiara lettera della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, secondo il quale, per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive.

In sostanza il legislatore ha inteso stabilire che qualora, come nel caso di specie, la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, (nella fattispecie in esame il 22 dicembre 2001), solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita (laddove fino al 31 dicembre 1999 era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che solo da tale data (della notificazione) il contribuente è messo in grado di verificare l’operato del competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e quindi di apprestare una propria difesa proponendo impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Da quanto precede deriva, secondo il costante orientamento di questa sezione, che la notificazione costituisce, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1^ gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l’imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009, Rv. 609850; n. 9203 del 2007). L’ICI dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo” dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (nello stesso senso, in precedenza, Corte di cassazione: 26 ottobre 2005, n. 20775; 29 settembre 2005, n. 19066;

29 aprile 2005, n. 8932, 7 marzo 2005, a 4914; 20 gennaio 2005, n. 1196, 1^ dicembre 2004, n. 22571).

Il ricorso va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e conferma la sentenza.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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