Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15550 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3845/2019 proposto da:

Y.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, difeso dall’avvocato Alessio Simona;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale Stato;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Y.S. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 20 dicembre 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un “atto di costituzione” depositato in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 direttiva 2013/32/UE, falsa applicazione di norme di diritto, violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente. Si sostiene, in breve, che il Tribunale avrebbe omesso la ricerca di informazioni relative al contesto di provenienza della ricorrente in relazione al giudizio di credibilità della medesima.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria. Si sostiene, in breve, che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare la valutazione comparativa tra la situazione in cui versava la richiedente in Italia e quella alla quale sarebbe stata esposta in caso di ritorno nel proprio paese, per di più in assenza di qualunque attività istruttoria tesa verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il giudizio sulla credibilità del richiedente è stato motivato dal Tribunale come segue: “Nel caso di specie, pur risultando dalle fonti consultate che la Chiesa di Dio Onnipotente (ed. Church of Almighty God o Eastern Lightning) è ricompresa tra gli “evil cults” dalle autorità cinesi, il racconto della ricorrente non raggiunge un sufficiente grado di attendibilità in quanto generico, poco circostanziato e a tratti implausibile. Nella specie, il momento centrale ed estremamente significativo della conversione è stato riferito in maniera vaga e generica, anche con riferimento alle ragioni della decisione. Queste le sue dichiarazioni: “Poichè a scuola avevo sempre ricevuto una educazione atea, pensavo che credere in Dio fosse solo una cosa che faceva bene ma non sapevo come fare. Mia madre aveva cercato di insegnarmi ma non l’avevo ascoltata. Poi ho iniziato a lavorare, non accettavo che i miei colleghi facessero regali ai superiori per guadagnare di più, non trovavo la mia strada, sentivo un vuoto dentro. Mia madre mi ha ripetuto la parola di Dio e ho iniziato a capire che era quella la giusta via da seguire”. Come è evidente, la ricorrente non riferisce alcun fatto specifico, grave e rilevante che potesse giustificare la sua conversione ad una fede religiosa vietata dall’autorità cinese, fede che peraltro la ricorrente conosceva da tempo in quanto professata dalla madre. Quanto alle caratteristiche della religione, che la ricorrente ha dichiarato di professare in maniera assidua dal 2008, ha riferito in maniera meccanica, senza aggiungere alcun elemento che potesse ricondurre a una interiorizzazione del credo, ciò che sostanzialmente è riportato nell’attestazione del presidente italiano della Chiesa di Dio Onnipotente a (OMISSIS), dalla stessa prodotto, e cioè che la religione si chiama la Chiesa di Dio onnipotente, la nostra scrittura e “La parola appare sulla carne”. La mia religione parla del ritorno di Gesù, Dio ha creato tre epoche: l’era di Geova che ha scritto le leggi tramite Mosè, l’era di Grazia in cui Gesù è venuto sulla terra e si è sacrificato per noi, l’era della Parola in cui attraverso le parole si cercano di salvare le persone che ancora non comprendono. Richiesta di spiegare come praticasse la sua fede, ha sinteticamente risposto: “ho predicato ai miei amici, ho partecipato a riunioni, portavo libri”. Forti dubbi di plausibilità presentano poi i seguenti aspetti: – il fatto che la ricorrente avesse praticato la sua fede, facendo anche opera di proselitismo, per un lasso di tempo apprezzabile (dal 2008 al 2013), senza mai incorrere in alcun problema; – il fatto che, in occasione del suo arresto mentre era in casa della consorella, la polizia non fosse riuscita ad arrestare la madre della ricorrente, anche lei assidua praticante, che, inspiegabilmente, sarebbe riuscita a fuggire; – le ripetute percosse intercalate dalle richieste della ricorrente di avere spiegazione di tanta violenza in paese in cui c’è libertà di religione; la facile fuga, senza incontrare alcun ostacolo, dalla stazione di polizia dove era detenuta appena il poliziotto addetto alla sua sorveglianza era stato colto dal sonno; – la facile corruttibilità delle autorità cinesi da parte di una persona ritenuta dissidente, autorità dalle quali era riuscita ad avere passaporto, visto per l’Italia e addirittura la cancellazione dell’arresto del 5/8/2013, attraverso l’intercessione di una amica facoltosa. La ricorrente è poi caduta in una contraddizione grave. Ha affermato da un lato di avere interrotto, da quando è in Italia, i contatti con la famiglia in Cina perchè teme di essere localizzata avendo saputo che i poliziotti cinesi stanno collaborando con quelli italiani. Ha invece prodotto in udienza n. 6 foto estratte da youtube che la raffigurano mentre partecipa in Italia a manifestazioni di carattere religioso. L’ostentazione della propria fede religiosa sui mezzi di comunicazione che consentono anche la geo-localizzazione degli interessati costituisce senz’altro un elemento di scarsa attendibilità della dichiarazioni della ricorrente, se non addirittura di precostituzione della prova finalizzata all’invocato riconoscimento della protezione nel nostro Paese. Le plurime e gravi lacune, inconsistenze e contraddizioni sopra evidenziate rendono assolutamente non attendibile il racconto della ricorrente e consentono di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”.

Tale doviziosa e ragionata motivazione, la quale eccede senz’altro la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), non si pone affatto in conflitto con il precetto dettato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, giacchè esso impone tra l’altro al giudice di considerare veritieri i fatti esposti dal richiedente se le sue dichiarazioni sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso: orbene, a parte il fatto che l’acquisizione di informazioni, che secondo la ricorrente sarebbe stata nella specie omessa, presuppone dichiarazioni coerenti e plausibili, giacchè, come è ovvio, non avrebbe alcun senso imporre al giudice di verificare invece dichiarazioni prive dei requisiti minimi di coerenza e plausibilità, è comunque assorbente il rilievo che le informazioni risultano in questo caso acquisite, ove si consideri che il giudice di merito ha riscontrato l’effettiva esistenza di una sorta di lista nera che ricomprende la religione asseritamente professata dalla richiedente, ma ha nondimeno ritenuto che detta circostanza non valesse a rendere credibili le dichiarazioni in discorso, con giudizio che, siccome effettuato nell’osservanza dei parametri legali, e, come si diceva, assistito da adeguata motivazione, si sottrae a qualunque sindacato di questa Corte.

Ed in effetti il ricorso altro non è che un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento di fatto concernente la credibilità della richiedente, con conseguente inammissibilità, come si premetteva, della doglianza.

2.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile, giacchè prescinde dalla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata.

La ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe effettuato la valutazione comparativa tra la situazione di provenienza e quella realizzata in Italia: ma nel ricorso non v’è nulla che descriva, e tanto meno comprovi, la situazione della ricorrente in Italia al di là di quanto già riferito dal giudice di merito, ossia che Y.S. “è ospite di un’amica connazionale, svolge lavori saltuari di pulizie con modesti guadagni, certamente non idonei a garantirle nel nostro paese un’esistenza autonoma e dignitosa”, con l’ulteriore conseguenza che la donna non risulta aver raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale ed indipendenza economica in Italia.

Sicchè il giudizio comparativo contemplato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29460) è stato effettuato, giacchè il Tribunale ha escluso l’esistenza di difficoltà ad un reinserimento sociale e lavorativo della ricorrente nel paese di provenienza, tra l’altro soffermandosi specificamente anche sulle sue condizioni di salute, ed in particolare su un disturbo post traumatico da stress giudicato privo di rilievo per i fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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