Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1555 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6900-2010 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO DRAGO, giusta mandato speciale a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 26185/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 20.5.09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c in data 20.10 c.a.., redatta in sede di esame preliminare dal consigliere relatore.

“Con l’ordinanza in epigrafe questa Corte, in sede di esame preliminare ex art. 375 c.p.c., dichiarò inammissibile il ricorso di G.C. contro la sentenza n. 69/07 del 20.12.06 – 20.1.07 della Corte d’Appello di Catania, perchè il motivo d’impugnazione, contravvenendo alla prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non conteneva il quesito di diritto relativo alle dedotta violazione di legge.

Con il ricorso oggi in esame la G. censura ex art. 391 bis c.p.c. il suddetto provvedimento, perchè: a) non avrebbe rilevato che il citato decreto legislativo, introducente l’art. 366 bis, era stato illegittimamente emesso dal Governo dopo la scadenza del termine concesso nella Legge Delega 14 maggio 2005 n. 111 e della relativa proroga; b) nel dichiarare, comunque, manifestamente infondato il motivo di ricorso (che aveva dedotto la nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del relatore), avrebbe esposto una motivazione incomprensibile, circa l’individuazione del presidente quale relatore della sentenza.

Osserva:

Risulta palese l’inammissibilità del ricorso per revocazione, poichè: a), con il primo motivo, non si deduce un errore materiale o comunque percettivo, denunciabile ex art. 391 bis in rel. all’art. 395 c.p.c., n. 4, nel quale questa Corte sia incorsa nel decidere il precedente ricorso, ma si lamenta un vero e proprio errore di diritto, in ipotesi costituito dal non aver rilevatogliene di ufficio, l’illegittimità costituzionale, in relazione all’art. 76 Cost., del D.Lgs. n. 40 del 2006, per esorbitanza del governo, nell’emanazione del provvedimento normativo, dai limiti temporali della delega parlamentare; b) il secondo motivo difetta di rilevanza, attenendo ad una ratio decidendi subordinata, ultroneamente esposta nella sentenza di iegittimità, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sul preliminare ed assorbente rilievo dell’inosservanza dell’art. 366 bis cit..

Si propone, conclusivamente, la dichiarazione d’inammissibilità del suddetto ricorso” Premesso quanto precedevate atto delle adesive conclusioni del P.G. e della mancanza di rilievi da parte del ricorrente, condivise e fatte proprie le osservazioni del relatore e considerato che, peraltro, la questione prospettata con il primo motivo di ricorso (in ordine alla quale si sarebbe verificato il ritenuto errore revocatorio) era già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondate dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16898 del 27.5.2006, il collegio provvede in conformità alla suddetta proposta.

Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, non avendo l’intimato resistito.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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