Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1555 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1555 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 11817-2016 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA LA TORRETTA SS , in persona del
legale rappresentante p.t. sig.ra NATALIA INTRAGNA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CENEDA 39-D,
presso lo studio dell’avvocato DORIANA CHIANESE, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente 2017
2017

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio
dell’avvocato ELENA PREZIOSO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 23/01/2018

difende giusta procura a margine del controricorso;

avverso

la

sentenza n.

controricorrente

5449/2015

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

2

consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

R.G.N. 11817/16
Udienza del 19 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA
1. La società semplice “Azienda Agricola La Torretta” nel 2013 convenne
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, Sezione Specializzata Agraria, la Regione
Lazio, esponendo:
(-) di essere affittuaria del fondo “La Torretta”, nel Comune di Santa Marinella,

(-) di avere diritto a “rinnovare il contratto di affitto agrario sino al 10
novembre 2022”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della I. reg. Lazio
11 settembre 2003 n. 29, e dell’art. 1, comma 10, I. reg. Lazio 11 agosto
2008 n. 14.
Chiese pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l’esistenza di tale
“diritto al rinnovo del contratto”.

2. Con sentenza n. 119 del 2014 il Tribunale di Civitavecchia rigettò la
domanda.
La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza
25.9.2015 n. 4024 rigettò il gravame della soccombente.

3. La Corte d’appello ritenne che:
(a) il contratto stipulato dalla società era stato prorogato nel 1997, ai sensi
della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30.10.1997 n. 6796;
(b) l’art. 17, comma 5, I. reg. Lazio 11.9.2003 n. 29 introdusse sì una proroga
della durata dei contratti di affitto dei fondi agricoli già di proprietà delle ASL
sino al 10.11.2022, ma solo se gli affittuari avessero formulato istanza in tal
senso entro il 30.4.2008; e nella specie tale istanza non vi fu;
(c) la successiva I. reg. Lazio 11.8.2008 n. 14 trasferì i fondi agricoli delle ASL
alla Regione; ma l’art. 1, comma 10, di tale legge, nel prevedere che ai fondi
trasferiti si applicasse “l’art. 17 della I. reg. Lazio 29/2003”, non ha affatto
avuto

l’effetto

di

prorogare

automaticamente tutti

i

contratti

precedentemente stipulati, ma solo quelli scaduti, mentre il contratto
stipulato dall’odierno ricorrente nel 2008 ancora non era scaduto, e quindi
non ricadde nella proroga automatica.

Pagina 3

di proprietà della Regione Lazio;

R.G.N. 11817/16
Udienza del 19 ottobre 2017

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla società La
Torretta, con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso la
Regione Lazio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere.

di non avere più interesse al ricorso, e di volere rinunciarvi.
Ha chiesto, perciò, la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la
compensazione delle spese.
Tale istanza risultata notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
difensore della Regione Lazio.

1.2. L’istanza di estinzione del giudizio non può essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso infatti è unilaterale, e priva
dell’accettazione della controparte.
Tuttavia quella dichiarazione, manifestando l’intenzione della ricorrente di
non annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.

2. Le spese.
2.1. La controvertibilità della questione, così come la farraginosità e l’oscurità
sinanche sintattica della legislazione regionale sulla materia oggetto del
contendere, costituiscono un motivo sufficiente per disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del
contendere;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte di cassazione, addì 19 ottobre 2017.

Pagina 4

4,t

1.1. Con atto depositato in cancelleria il 5.10.2017, la ricorrente ha dichiarato

R.G.N. 11817/16
Udienza del 19 ottobre 2017

Il consigliere estensore i
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Margherita Chiarini)

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