Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1555 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5756/2011 proposto da:

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SANTUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO FIORI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

SANSONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8285/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2010 R.G.N. 1153/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato SANTUCCI ROBERTO;

udito l’Avvocato LEGGERI FILIPPO per delega Avvocato SANSONI

MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 10 novembre 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro di P.P. alle sue dipendenze dal 17 maggio 1994 al 30 novembre 2004, condannandolo al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di Euro 33.850,79 oltre accessori, a titolo di differenze retributive e dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato, ordinandone la riassunzione in servizio o, in mancanza, il pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pure respingendo la domanda risarcitoria del datore in via riconvenzionale.

In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, complete ed esaurienti, la Corte territoriale riteneva, al di là di diverse qualifiche contrattuali meramente apparenti, provato in fatto il suindicato rapporto di lavoro subordinato per l’intero periodo rivendicato, con la prestazione dal lavoratore di mansioni di pompista addetto al rifornimento di carburante e a riparazioni meccaniche presso il distributore della catena Shell, di cui C.S. era titolare.

Essa escludeva tra le parti l’esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione (tra l’altro dedotto per una sola parte del periodo), l’eccezione di prescrizione sull’infondato presupposto della cessazione del rapporto di lavoro il 31 agosto 1997 (invece avvenuta il 18 marzo 2004 e pertanto entro il quinquennio dall’introduzione del giudizio, tenuto conto del regime di tutela obbligatoria) e la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno morale per la truffa di cui C.S. aveva accusato il lavoratore, assolto nel processo penale conseguente alla querela sporta dal predetto per insussistenza del fatto.

Infine, la Corte capitolina negava la ricorrenza del comportamento contestato (di caricamento di rifornimenti non effettuati su schede di raccolta punti di clienti) alla base del recesso datoriale, escluso dalle risultanze istruttorie.

Con atto notificato il 28 febbraio 2011 C.S. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste P.P. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto controverso e decisivo dell’erronea esclusione di prova testimoniale, relativa alla prestazione da P.P. di attività lavorativa presso terzi dal 1 settembre 1997 al 31 dicembre 1998, pure chiesta in udienza e nelle successive note autorizzate, con ingiustificata limitazione della prova orale e valutazione di irrilevanza di alcuni documenti prodotti.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2552 e 2549 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per attribuzione di irrilevanza al contratto di associazione in partecipazione tra le parti, sull’erroneo assunto dell’unicità di un rapporto di lavoro subordinato, attesa l’identità della prestazione lavorativa, senza alcuna modificazione nel suo regime.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per esclusione della prescrizione delle differenze retributive anteriori al 1999.

Tutti i motivi sono inammissibili.

Non sussiste, infatti, la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

I mezzi illustrati sollecitano piuttosto una rivisitazione critica dell’accertamento del fatto e contestano la valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici nè giuridici (per le ragioni illustrate dal quinto capoverso di pg. 3 al primo periodo di pg. 8 della sentenza). E ciò in quanto essi consistono in una contrapposizione non consentita alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di un diverso convincimento soggettivo della parte, in particolare prospettanti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Ma tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito: libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Ed essa è insindacabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

E tale insindacabilità vale anche in riferimento al potere discrezionale del giudice di ammettere o meno mezzi di prova, nell’esercizio del suo potere discrezionale, qualora esso, come appunto nel caso di specie, sia giustificato con motivazione congrua e coerente (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1754; Cass. 19 maggio 2009, n. 11593).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.S. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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