Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15549 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35048/2006 proposto da:

INTERTRADE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24,

presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINI Alberto delega in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4729/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11 /2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARELLO, per delega dell’Avvocato

VALENTINI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Intertrade s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha respinto l’appello della società contro la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad un atto di invito a pagamento emesso dalla Dogana di (OMISSIS) e la domanda di accertamento negativo del relativo credito vantato dall’Amministrazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Dogane resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 65, 66 e 71.

1.1. – Il mezzo è inammissibile, non contenendo, nè nel quesito di diritto nè all’interno dell’esposizione, alcuna censura delle ragioni per le quali la Corte di appello ha disatteso l’identica doglianza formulata in sede di gravame.

2. – Con il secondo motivo la società deduce la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, commi 7 e 8, e dell’art. 245 del Reg. CEE 2913/92.

2.1. – Il secondo motivo è del pari inammissibile, oltre che per le medesime ragioni esposte sub 1.1., anche per il palese difetto di autosufficienza del mezzo, incomprensibile se non accedendo agli atti di causa.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia ignorato l’art. 32 del Reg. CEE n. 2913/92, che avrebbe consentito di scorporare dal valore dichiarato in dogana “il prezzo pagato alla Corporazione Cinese, per l’export”.

3.1. – Il terzo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto non provata l’esistenza della prassi del pagamento di una commissione all’intermediario cinese, cosicchè il riferimento all’art. 32 del Reg. CEE n. 2913/92 risulta incoferente.

4. – Con il quarto e sesto motivo (in parte qua) la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un capo di appello.

4.1. – I due motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il motivo di appello del quale si lamenta l’omessa pronuncia.

5. – Con il quinto e sesto motivo (in parte qua) si lamenta l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia in merito all’eccezione di carenza di prova della pretesa erariale.

5.1. – Il quinto e sesto motivo sono inammissibili, atteso che la complessiva motivazione della sentenza, ed in particolare il paragrafo D), rende evidente che il giudice di merito ha ritenuto adeguatamente provata la pretesa impositiva, implicitamente rigettando l’eccezione della società.

6. – Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Coorte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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