Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15548 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23801/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.S., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PELOSI Nicola delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 122/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2010 dal Consigliere Doti. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro le cartelle di pagamento ad essi notificate per la somma di Euro 1.111.827,89, a titolo di dazi, imposte ed interessi di mora a seguito di invito al pagamento non opposto.

Secondo il giudice tributario l’invito al pagamento non potrebbe ritenersi equivalente ad un atto di accertamento ed in ogni caso esso sarebbe intervenuto dopo lo spirare del termine decennale decorrente dalla data di commissione del reato di contrabbando, di cui i contribuenti erano stati riconosciuti colpevoli con sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 14 giugno 1999.

I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane, sotto il profilo della violazione di legge, censura la seconda ratio decidendi (tardività dell’avviso di pagamento), in quanto fondata su un vizio dell’atto presupposto, non impugnato.

1.1.- Il primo motivo è fondato.

Il giudizio ha infatti ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento ed in esso non possono quindi trovare ingresso valutazioni relative alla legittimità di atti presupposti non impugnati.

Non è d’altro canto dubbia, in via generale, l’autonoma impugnabilità dell’invito al pagamento, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in materia di tributi doganali, l’invito al pagamento, emesso ai sensi dell’art. 93 del regolamento doganale approvato con il R.D. 13 febbraio 1865, n. 65, che secondo l’originaria previsione precede l’atto di ingiunzione, anche dopo il venir meno in quest’ultima, in forza del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 130, della funzione di precetto e di titolo esecutivo azionabile in forme diverse dalla procedura di riscossione a mezzo ruolo tramite il concessionario, rappresenta l’atto attraverso il quale l’Amministrazione mette in mora il contribuente, rendendolo edotto della maggior pretesa avanzata nei suoi confronti ed invitandolo ad assolvere il proprio debito, pena l’avvio della procedura esecutiva. Ed infatti, il medesimo D.P.R. n. 43, art. 67, comma 2, prevede che, scaduti infruttuosamente i termini di pagamento delle somme indicate in tale avviso, si procede alla formazione del ruolo, il quale costituisce titolo esecutivo, sostituendosi in tale natura alla precedente ingiunzione, in armonia con quanto stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, che lo indica quale strumento di legittimazione del concessionario per procedere all’esecuzione forzata ai fini della riscossione delle somme insolute (Cass. 13889/08).

Ne consegue che, in sede di impugnativa della successiva cartella esattoriale, non possono trovare ingresso questioni relative al merito della pretesa tributaria (Cass. 12194/08).

2.- Resta assorbito il quarto motivo, relativo a vizio di motivazione quanto all’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione.

3.- Con il secondo motivo l’Agenzia, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura come generica l’affermazione (costituente la prima ratio decidendi) secondo la quale l’invito al pagamento difetterebbe degli elementi necessari per essere considerato un valido atto impugnabile.

3.1.- Il secondo motivo è fondato.

Se il giudice tributano – premessa, per quanto si e detto sub 1.1., la impugnabilità, in linea di principio, dell’invito al pagamento in materia tributaria – ritiene che, in concreto, l’invito al pagamento difettasse di elementi essenziali tali da precludere l’utile svolgimento della sua funzione, deve esplicitamente indicare quali siano gli elementi mancanti e non può limitarsi ad affermare genericamente la sua inidoneità ad essere considerato atto impugnabile.

4.- Resta assorbito il terzo motivo, formulato in via espressamente gradata.

5.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1. e, procederà ad un nuovo esame della fattispecie.

Il giudice di rinvio provvederà inoltre sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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