Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15548 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 27/07/2016, (ud. 16/01/2015, dep. 27/07/2016), n.15548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempere,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso

la quale è domiciliata in Sera alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

REDILCO REAL ESTATE spa, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

Tesauro ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Valentina

Adornato in via Flaminia Vecchia n. 785;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 81/38/08 depositata il 2 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

gennaio 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Bruno Rettori per la ricorrente e l’avv.

Rita Gradara per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il. rigetto ed in subordine per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, per quel che ancora rileva ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento, emessa nei confronti della spa Redilco Real Estate, a seguito della liquidazione dell’IVA in base alla dichiarazione per il 2000, nella quale la contribuente aveva ammesso di avere esposto per errore un credito di imposta superiore a quello effettivamente vantato.

Secondo il giudice d’appello, “la contribuente, pur avendo ammesso tali errori, nel corso del primo grado aveva dimostrato sul piano sostanziale la non debenza della somma addebitatagli”; nella dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta era stato infatti riportato il credito d’imposta corretto, sicchè “il computo degli importi era ritornato in pareggio, e pertanto nessun danno si era concretizzato a favore dell’erario. Conclusivamente.. ai fini della conferma della sentenza impugnata, rilevava il principio sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1”, secondo cui i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. L’atto di impugnazione della sentenza, depositata il 2 ottobre 2008, risulta dal “cronologico” tempestivamente affidato per la notifica (alla società, elettivamente domiciliata presso lo studio Carbone e associati in via dell’Arcivescovado, 1, 20122 Milano), in data 16 novembre 2009, dall’avvocato dello Stato all’ufficiale giudiziario; non essendo stato consegnato il plico “per irreperibilità del destinatario”, la notifica al medesimo indirizzo era nuovamente richiesta ed il successivo 18 dicembre 2009 l’atto veniva regolarmente consegnato a mani della impiegata dipendente M.A..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in quanto “dopo che la CTP aveva annullato la cartella per un vizio di notifica, dichiarando assorbita ogni altra censura, e che l’ufficio aveva proposto appello censurando tale statuizione nonchè riproponendo le difese di merito, la detta sentenza, accolto il motivo d’appello inerente il vizio di notifica (che riteneva sanato con la proposizione del ricorso), aveva deciso la controversia nel merito in senso sfavorevole all’amministrazione finanziaria e si era conclusa con un dispositivo in cui “confermava la sentenza di primo grado”.

La censura è infondata, ove si consideri che “sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo” (Cass. n. 15990 del 2014).

La chiara e articolata motivazione della sentenza consente infatti di comprendere prima facie che con l’espressione “conferma la sentenza di primo grado” il giudice d’appello non ha inteso confermare l’annullamento della cartella di pagamento per la sua “illegittima notificazione”, ma, una volta ritenuto, in accoglimento del motivo dell’ufficio finanziario, che detta nullità era stata sanata, ha “confermato” l’annullamento della cartella per ragioni diverse, dopo essere passata all’esame del merito, ed aver accolto sul punto l’originaria domanda della contribuente e disatteso le difese dell’ufficio.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e dell’art. 8, comma 6 bis, anche in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’amministrazione ricorrente sostiene che, “assumendo la contribuente di aver commesso errori nella dichiarazione IVA per il 2000, e contestando essa l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte richiestele in base a quella dichiarazione perchè alla correzione dei dati erronei avrebbe provveduto riportando le cifre corrette nella dichiarazione per l’anno successivo, il Giudice d’appello che annulli la ripresa ritenendo valida tale forma di ritrattazione della dichiarazione applicherebbe in modo erroneo la generale clausola di buona fede di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 ed il principio di diritto posto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, applicabile anche in materia di IVA, per cui la correzione di errori ed omissioni finalizzata a favorire il contribuente deve avvenire entro il termine perentorio fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e con le medalità previste nella disposizione medesima”.

Il motivo è inammissibile perchè corredato di un quesito di diritto – appena riportato – inidoneo alla stregua dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto non pertinente rispetto al caso in esame e quindi malamente riferito alla fattispecie concreta.

La previsione dell’invocato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, del quale l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie, che concerne un errore determinante un maggior credito del contribuente, in quanto relativa all’ipotesi di errore nella dichiarazione “che abbia determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre a spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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