Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15548 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 12/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15548

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9555-2016 proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

CALDARELLA;

– ricorrente –

contro

G.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.S. ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo (“nullità della sentenza – irregolare costituzione del contraddittorio”) avverso il decreto ex art. 1105 c.c., comma 4, pronunciato in sede di reclamo il 21 dicembre 2015 dalla Corte d’Appello di Catania. La Corte d’Appello, dopo che il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato con proprio decreto inammissibile la domanda formulata da alcuni condomini del fabbricato “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS), ha invece provveduto alla nomina di un amministratore dei beni comuni al fine di eseguire i lavori di manutenzione delle parti condominiali deliberati dall’assemblea del 19 giugno 2014.

Sono rimasti intimati, senza svolgere attività difensive, G.D. + ALTRI OMESSI

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

L’unico motivo di ricorso denuncia la “nullità della sentenza”, contestando l’avvenuta notificazione per via consolare del reclamo nei confronti di R.S., residente in (OMISSIS).

Il ricorso non tiene perciò conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il provvedimento, con cui l’autorità giudiziaria nomina, ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione, è un provvedimento di giurisdizione volontaria, non avente, perciò, carattere decisorio nè definitivo, in quanto, piuttosto, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e 742 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

L’impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., del decreto emesso ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, residua nelle sole ipotesi, del tutto diverse da quella qui denunciata, in cui il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Cass. Sez. 2, 22/03/2012, n. 4616; Cass. Sez. 2, 16/06/2005, n. 12881; Cass. Sez. 2, 29/12/2004, n. 24140).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA