Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15548 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2343/2019 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato D’Alessio Massimiliano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – T.T., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il Decreto del 21 novembre 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, illegittimità della mancata fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti al fine di sentire personalmente il ricorrente.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per omessa valutazione della situazione della Libia, paese dal quale il ricorrente è transitato.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio politico del ricorrente.

Il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa/erronea valutazione delle circostanze allegate.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo, giacchè esso prescinde dal reale svolgimento della vicenda processuale, dal momento che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, l’udienza risulta essere stata effettivamente fissata per il giorno 6 settembre 2018 (pagina 2 del decreto impugnato), nulla rilevando il fatto in se stesso considerato della mancata audizione, in quella sede, del richiedente medesimo, che il Tribunale non era tenuto a fissare (Cass. n. 17717 del 2018).

Nè il ricorso sostiene che l’audizione dinanzi al Tribunale dovesse essere disposta per supplire alle carenze, sul piano della incompletezza o genericità, della narrazione offerta dal richiedente dinanzi alla Commissione.

3.2. – Il secondo motivo è inammissibile giacchè non individua un qualche parametro legale, tra quelli considerati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che il Tribunale avrebbe violato, ma attacca, peraltro genericamente, il giudizio di merito risultante dal decreto impugnato secondo cui “tutto il racconto del ricorrente appare contraddistinto da genericità e da lacunosità: ed in vero il ricorrente non fornisce elementi circostanziati in ordine alla lite con i membri del partito avversario a seguito della quale sarebbe stato ucciso un ragazzo; ne risulta plausibile che egli sia divenuto bersaglio degli associati al partito (OMISSIS) tenuto conto del suo ruolo evidentemente assai marginale. Nè può condividersi la tesi della difesa del ricorrente che evidenzia il ruolo marginale sera conseguenza della carenza di istruzione, atteso che in ogni caso a prescindere dalla condizione di analfabetismo del ricorrente, il ruolo di scarso rilievo è decisivo nella esclusione di qualsiasi rischio”.

Ciò a tacere del rilievo che il decreto contiene una ulteriore ratio decidendi non censurata, secondo cui: “Da ultimo, considerato che le elezioni politiche in Gambia sono state recentemente vinte proprio dal partito UDP, alcuna fonte di informazione rende noto che i sostenitori di tale partito sotto il regime di J. stiano subendo, attualmente, persecuzione (tenuto conto, peraltro, del fatto che il ricorrente comunque non è stato identificato in modo compiuto)”.

3.3. – Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, numero 1, c.p.c., giacchè spiegato in violazione del principio secondo cui: “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676).

3.4. – Il quarto motivo è inammissibile, giacchè prescinde dalla motivazione del provvedimento impugnato, il quale, facendo debito richiamo alle fonti utilizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha escluso la sussistenza, nella zona di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): valutazione che il ricorrente tende a ribaltare sulla base di diverse fonti, peraltro precedenti.

3.5. – Anche il quinto motivo è infine inammissibile giacchè fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte concernente il rilievo del radicamento del richiedente in Italia (viene richiamata in particolare la sentenza numero 4455 del 2018), ma manca totalmente di spiegare in che cosa detto radicamento si concretizzerebbe, e, comunque, non accenna neppure alla lontana delle ragioni di vulnerabilità di T.T..

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA