Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15548 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19989/2007 proposto da:

L.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 13 (OSTIA), presso l’avvocato GALIANI

FABIO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIGNATIELLO Nicola,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALLECORTENO, 60 – INT. 24, presso

l’avvocato CESARO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPONE

Luigi, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CAPONE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 9 maggio 2007 e notificato il 4 luglio 2007, provvedeva sul reclamo proposto a norma dell’art. 708 c.p.c., comma 4, da T.G. avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Nola in data 31 gennaio/1 febbraio 2007 con la quale erano dati i provvedimenti temporanei ed urgenti nella causa di separazione personale vertente tra la T. ed il coniuge L.S.. La Corte accoglieva parzialmente il reclamo, disponendo che, a decorrere dal gennaio 2007, il L. versasse, per il mantenimento della moglie e dei due figli, un assegno mensile di Euro 900,00 (di cui Euro 300,00 per la moglie ed Euro 600,00 per i figli), in luogo di quello di Euro 600,00 per il 2007 e di Euro 800,00 dal gennaio 2008 stabilito nel provvedimento reclamato, fermo il resto. Osservava la Corte che l’obbligo del L. di contribuire al mantenimento della moglie, casalinga nullatenente, e dei due figli (l’una quattordicenne e l’altro tredicenne, non potendo essere inferiore a quello al quale egli era tenuto in costanza di convivenza, doveva commisurarsi ad almeno i due terzi dello stipendio base di sottufficiale dei carabinieri di cui gode il predetto.

Avverso tale provvedimento il L. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. a questa Corte con atto notificato in data 16 luglio 2007, formulando unico articolato motivo. Resiste la intimata T. con controricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con l’unico mezzo, il ricorrente censura la pronuncia di modifica dell’assegno di mantenimento posto a suo carico, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 155, 156, 2059 cod. civ.: con una motivazione incoerente e contraddittoria, la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento ad una concezione dell’assegno di mantenimento quale mezzo di ristoro del dolore arrecato alla famiglia, concezione in contrasto con le norme fondamentali dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., oltre che con il disposto dell’art. 2059 cod. civ., nella misura in cui tende a considerare un risarcimento per danno non patrimoniale in un caso non previsto dalla legge, peraltro attribuendogli efficacia retroattiva rispetto alla data del decreto che lo determina. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che, ai fini dell’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7, non è qualificabile come sentenza, cioè come provvedimento (decisorio incidente su diritti ed) idoneo a divenire definitivo. I provvedimenti temporanei e urgenti disposti dal Presidente del Tribunale con l’ordinanza emessa a norma dell’art. 708 cod. proc. civ., comma 3, in sede di comparizione dei coniugi dinanzi a sè hanno carattere interinale e provvisorio, potendo essere modificati o revocati senza limiti dal giudice istruttore della causa (art. 709 c.p.c., comma 4), anche dopo il reclamo preposto (come nella specie) a norma del comma quarto dell’art. 708 cod. proc. civ., avverso gli stessi provvedimenti. Sì che, come questa corte ha già avuto modo di statuire, nè a tali provvedimenti temporanei, nè alle ordinanze che li hanno modificati, può attribuirsi il carattere della definitività, se non dopo essere stati eventualmente trasfusi nella sentenza che conclude il procedimento nel quale sono stati emessi (cfr. Cass. n. 1841/2011; n. 26631/2008). La declaratoria della inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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