Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15547 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20839/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

S.P.;

– intimati –

sul ricorso 26078/2006 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato SCORSONE Vincenzo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIGOLIMI CARLO delega

in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 19/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibile l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione in base a cinque motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da S.P., in proprio e quale liquidatore e legale rappresentante di Oversid International & Co. s.r.l. e di Oversid & Co. s.r.l., contro un avviso di irrogazione sanzioni della Direzione regionale delle Dogane per la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 (T.U.L.D.), con l’aggravante di cui al terzo comma, per essersi avvalsa di certificati “FORM A” falsi.

Il contribuente, in proprio e nella qualità di ultimo legale rappresentante delle società fallite, nell’inerzia del curatore, resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, quanto alla compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo l’Agenzia delle Dogane denuncia insufficiente e carente motivazione su punti decisivi della controversia (pur facendo riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), quanto all’affermazione dello stato di buona fede dell’operatore.

2.1.- Il mezzo è inammissibile, per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., in relazione al vizio di motivazione. Il primo motivo sarebbe inammissibile anche se esso dovesse essere interpretato come riferito al vizio di violazione di legge (come lascerebbe intendere il riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), sia per la mancata indicazione delle norme di diritto su cui il motivo si fonda (art. 366 cod. proc. civ., n. 4), sia per la mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

3.- Con il secondo motivo l’Agenzia delle Dogane lamenta la violazione dei principi in tema di giudicato, essendo fondato il convincimento del giudice tributano su una sentenza civile non ancora passata in giudicato e successivamente annullata dalla Cassazione, ed a sua volta invoca l’applicazione del principio del giudicato quanto alla pronuncia di cassazione.

3.1.- Il secondo motivo è. inammissibile, nella parte in cui assume che il giudice tributano avrebbe fatto applicazione del principio del giudicato, riguardo alla sentenza civile della Corte di appello di Genova n. 957/03, risultando invece dalla sentenza che esso – valutandone il contenuto alla stregua di un indizio – ha ritenuto invece di avallarne le conclusioni, assumendo, senza ulteriore motivazione, che le società non potessero ipotizzare che le merci di cui si tratta provenissero non dalle Maldive ma da paesi asiatici.

E’ infondato, nella parte in cui invoca l’applicazione del principio del giudicato quanto alla sentenza di annullamento della pronuncia della Corte di appello di Genova, in quanto, trattandosi di una pronuncia di cassazione con rinvio, non risulta il passaggio in giudicato di alcuna decisione nella controversia principale relativa alla pretesa tributaria.

4.- In via gradata, con il terzo motivo, l’Agenzia delle Dogane lamenta che il giudice tributario abbia in sostanza ritenuto che gravasse sulla Amministrazione doganale l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle agevolazioni richieste da controparte.

4.1.- Il terzo motivo è ammissibile, concludendosi con l’enunciazione di principi di diritto, contrapposti a quelli applicati dal giudice tributario, del tutto equipollenti ai quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis..

Nel merito è fondato.

Il giudice tributarlo, come si è detto, valutando la sentenza della Corte di appello alla stregua di un indizio, ha ritenuto che le società non potessero ipotizzare che le merci di cui si tratta provenissero non dalle Maldive ma da paesi asiatici.

L’intervenuta cassazione della suddetta sentenza, sulla base del principio secondo cui l’importatore, il quale intenda avvalersi del particolare regime di esenzione previsto dall’art. 220 del regolamento del Consiglio CHE 12 ottobre 1992, n. 2913, novellato con l’art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 16 novembre 2000, n. 2700, deve fornire la prova che, “per rutta la durata delle operazioni doganali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”, rende erronea la decisione qui impugnata, evidentemente fondata sul medesimo principio di diritto della sentenza, poi cassata, della Corte di appello.

5.- Restano assorbiti il quarto e quinto motivo del ricorso principale, dichiaratamente proposti in via gradata, così come il ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese.

6.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che – valutata preliminarmente l’opportunità di sospendere il giudizio in attesa della decisione in ordine alla pretesa tributarla avanzata dall’Agenzia delle Dogane, oggetto della citata pronuncia della Corte di cassazione – farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 4.1. e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i primi due e dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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