Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15547 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 27/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6952-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE DI MESSINA, con ordinanza emessa il

13/03/2015 – r.g. n. 1275/2011 – nella causa tra:

T.A.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIANFRANCO SERVELLO, il quale chiede che la Corte di cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

T.A. propose ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti della Azienda sanitaria provinciale di Messina. Espose di aver presentato una domanda di partecipazione al concorso (per titoli e prova d’idoneità) indetto dalla Azienda per la copertura di 140 posti di ausiliario socio assistenziale, riservato al personale precario. Precisò di essere stata esclusa dalla selezione, perchè ritenuta priva dei requisiti previsti dal bando e dal protocollo stipulato tra l’Assessorato regionale alla sanità e le organizzazioni sindacali. Chiese la sospensione della Delib. di esclusione e l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa alla selezione.

Il giudice del lavoro di Catania ritenne di essere privo di giurisdizione. La ricorrente ripropose le medesime domande dinanzi al TAR di Catania che le dichiarò inammissibili ritenendo di essere a sua volta privo di giurisdizione.

La T. riassunse la controversia dinanzi al Tribunale di Catania. Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 2015 ha richiesto il regolamento di giurisdizione, sospendendo il giudizio.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa.

La soluzione deve essere condivisa.

Si è in presenza di una procedura concorsuale per la copertura di posti di ausiliario socio assistenziale alle dipendenze di una pubblica amministrazione Si controverte della legittimità di un atto di esclusione dalla procedura per pretesa carenza di requisiti previsti dal bando.

La materia rientra quindi dell’art. 63, nel comma 4, del T.U. sul pubblico impiego, per il quale “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

La controversia è in materia di procedura concorsuale. L’assunzione è per un posto di dipendente di una amministrazione pubblica. Il fatto che il concorso sia riservato a chi già lavorava come precario non incide su questi due fattori che rimangono inalterati ai fini della decisione.

Deve pertanto, dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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