Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15547 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18602/2007 proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso l’avvocato

PIERLUIGI MANCUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati TAGLIOLI

Marcello, JELLERSITZ GUIDO, SARACINO MARIA, giusta procura a margine

del ricorso e procura speciale per Notaio RODOLFO TOLOMEI di CAMAIORE

– Rep. n. 84557 del 14.4.2011;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

sul ricorso 24692/2007 proposto da:

C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l’avvocato LAGANA’

GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CECCHI MANUELA,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso l’avvocato

PIERLUIGI MANCUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO

TAGLIOLI, JELLERSITZ GUIDO, SARACINO MARIA, giusta procura a margine

del ricorso principale e procura speciale per Notaio RODOLFO TOLOMEI

di CAMAIORE – Rep. n. 84557 del 14.4.2011 (depositata in udienza);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1545/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUNTI ALESSANDRA, per delega,

che (preliminarmente deposita procura di nomina nuovo difensore avv.

TAGLIOLI MARCELLO e memoria) ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

LAGANA’ GIANCARLO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 28 giugno 2007 B.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze in data 18 settembre 2006 nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1969 dal ricorrente con C.A.. La Corte di merito, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla C. e rigettando l’appello incidentale proposto dal B., ha determinato in Euro 412,50 mensili (oltre rivalutazione) per ciascuno dei quattro figli (portatori di grave handicap) il contributo al mantenimento a carico del B., ha attribuito alla C. un assegno divorzile di Euro 700,00 mensili (rivalutabili) a carico del B., e posto a carico di quest’ultimo l’intero importo delle spese mediche straordinarie da erogarsi nell’interesse dei figli. Ha osservato la Corte: a) che rettamente era stata rigettata la richiesta della C. di disporre la frequentazione dei figli da parte del B.; b) che i redditi dei quali risultava godere il B. – sulla scorta della documentazione acquisita e delle coerenti valutazioni e conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio – ben gli consentivano di far fronte al pagamento di complessivi Euro 1.650,00 per il mantenimento dei quattro figli (da ripartirsi fra loro in parti uguali – a differenza di quanto disposto dal primo giudice – non apparendo giustificato uno sbilanciamento a favore di uno solo di essi) ed al pagamento dell’intero importo delle spese per le cure mediche che i medesimi dovessero affrontare; c) che inoltre, tenuto conto della suddetta posizione reddituale in comparazione con quella ben più modesta della C. gravata anche della necessità di provvedere alla permanente assistenza dei figli, del livello medioalto di vita mantenuto nel corso del matrimonio, nonchè del contributo dato dalla predetta alla conduzione della famiglia e della durata del matrimonio, si riteneva, L. n. 898 del 1970, ex art. 5, di riconoscere alla medesima un assegno divorzile nella congrua misura anzidetta.

L’intimata C. ha depositato controricorso con ricorso incidentale basato su due motivi, cui resiste il B. con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Deve preliminarmente procedersi, ex art. 335 cod. proc. civ., alla riunione dei due ricorsi proposti avverso avverso la medesima sentenza.

2. Con entrambi i motivi di ricorso, il B. censura le statuizioni relative ai rapporti economici tra le parti. 2.1 Con il primo motivo, egli censura l’accertamento dei suoi redditi, denunciando l’omessa, o insufficiente, motivazione in ordine alla rispondenza al vero dei redditi da lui enunciati nel corso del giudizio. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente afferma che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti, senza tuttavia indicarli con precisione e soprattutto senza esporne esattamente il contenuto a norma dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, in tal modo peraltro precludendo a questa corte di legittimità il controllo in ordine alla decisività delle prove che il giudice di merito avrebbe trascurato, controllo che deve essere posta in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex multis Cass.n.17915/2010). 2.2 Con il secondo motivo, il B. censura il riconoscimento alla C. di un assegno divorzile, denunciando il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla comparazione delle posizioni reddituali dei coniugi ai fini di tale riconoscimento. Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel settembre 2006, e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007;

Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del motivo non contiene tale sintesi, sì che la declaratoria di inammissibilità si impone.

3. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso incidentale proposto dalla C. ed affidato a due motivi, con i quali si denunzia rispettivamente la violazione degli artt. 155 e 155 quinquies cod. civ., e l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una frequentazione tra padre e figli. L’illustrazione di ciascuno di tali motivi non contiene infatti la formulazione del quesito di diritto (quanto al primo) nè (quanto al secondo) di una sintesi contenente gli elementi sopra indicati. Anche per il ricorso incidentale si impone dunque la declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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