Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15546 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11745/2006 proposto da:
AGRIEXPORT SARDEGNA SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIO RICCI CURBASTRO 56, presso lo studio dell’avvocato POLANO
PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FAEDDA Maria Cristina
delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DI CAGLIARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 98/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SASSART, depositata il 20/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
del ricorso, assorbito il resto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agriexport Sardegna Società Cooperativa propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo contro l’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi di appello, il gravame proposto dalla società avverso la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso della medesima società contro la determinazione del Direttore Regionale delle Dogane di Cagliari che confermava l’accertamento con il quale era stata considerata difforme dal dichiarato la merce presentata in dogana il 16/6/03.
L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la società si duole della declaratoria di inammissibilità dell’appello, assumendo che non sussisterebbe “la perfetta corrispondenza, anche lessicale” tra il ricorso introduttivo e l’atto di appello, su cui viceversa poggerebbe la decisione impugnata, e sostenendo inoltre che l’atto di appello contenesse – diversamente da quanto ritenuto dal giudice tributario – la puntuale confutazione della tesi accolta dal giudice di primo grado.
1.1.- Il mezzo è fondato.
Va premesso che, in tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia della doglianza (Cass. 1574/05).
Nella specie deve considerarsi, innanzitutto, che non sussiste, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame, “la perfetta corrispondenza, anche lessicale” tra il ricorso in primo grado e l’atto di appello, essendo il gravame formulato in modo tale da rendere palese che esso si rivolgeva avverso la sentenza di primo grado e non verso l’atto dell’Ufficio.
Che poi identico fosse, nel merito, il contenuto dei due atti consegue dal fatto che la tesi dell’appellante (secondo cui non era necessaria la richiesta di una seconda analisi nei sette giorni successivi alla comunicazione della prima) era del tutto opposta a quella accolta dal giudice di primo grado (secondo cui sussisteva tale onere) e che d’altro canto la CTP di Sassari non aveva (legittimamente) dato conto degli argomenti difensivi della società ricorrente, per disattenderli, cosicchè la Agriexport non poteva che riproporli nella loro interezza, non essendo desumibile dalla sentenza impugnata il ragionamento in virtù del quale il giudice di prima istanza aveva ritenuto che la fattispecie non fosse regolata dalle norme invocate dalla ricorrente.
2.- Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.
P.Q.M.
la (Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010