Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15546 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. un., 27/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Presidente di Sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11324-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con
sentenza non definitiva n. 1038/2015 depositata il 29/04/2015 nella
causa tra:
C.V.;
– resistente non costituitosi in questa fase –
contro
COMUNE DI MARIANAPOLI;
– resistente non costituitosi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2016 dal Presidente Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rita SANLORENZO, il quale chiede accogliersi il proposto regolamento
di giurisdizione, ed affermarsi la giurisdizione del Giudice
Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TAR della Sicilia sollevava d’ufficio, della L. n. 69 del 2009, . ex art. 59, comma 3, conflitto di giurisdizione in ordine alla domanda di un dipendente del Comune di Marianopoli il quale chiedeva la declaratoria del proprio diritto ad essere inquadrato nella settima qualifica funzionale, poi categoria D, a decorrere dall’aprile 1984 sino alla proposizione del ricorso con condanna del predetto Comune al pagamento delle relative differenze retributive.
Il TAR, dopo aver dato atto che su tale domanda aveva già declinato la propria giurisdizione la Corte di Appello di Caltanisetta, dichiarava inammissibile la domanda relativamente al periodo sino al 30 giugno 1998 per intervenuta decadenza del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7 e per la parte della domanda concernente il periodo successivo, sul rilievo che, vertendosi in tema d’inquadramento nell’ambito della medesima area funzionale, non poteva ritenersi la controversia riconducibile alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Le parti interessate non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice ordinario.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il regolamento d’ufficio di giurisdizione va risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario.
La giurisprudenza di queste Sezione Unita è, oramai, consolidata nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro (V. per tutte Cass. S.U. 6 marzo 2014 n. 7171; Cass. S.U. 23 settembre 2013 n. 21679, Cass. S.U. 11 aprile 2012 n. 5699 Cass. S.U. 3 marzo 2010 n. 5024; Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26016). Di contro, sempre secondo la citata giurisprudenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale (con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori).
Nella specie trattandosi, alla stregua di quanto rilevato dal TAR, di passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non avendo le parti svolto attività difensiva.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016