Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15546 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15546

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5124/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TALAMONE 1,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEL LIDO 37

– OSTIA, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO MARIA SPINOZZI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7051/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 7051 del 18/12/2015, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, con la quale era stata in parte accolta la domanda proposta da M.A. nei confronti della sorella Ma.An. e rigettata quella nei confronti del nipote, figlio di quest’ultima, B.D., in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, sebbene rientrasse tra le ipotesi in cui il Tribunale doveva decidere in composizione collegiale.

Decidendo poi nel merito, esulando la vicenda dalle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, ha accolto parzialmente la domanda di riduzione spiegata nei confronti della Ma., mentre ha confermato il rigetto nei confronti del nipote, in quanto l’azione di riduzione non era stata preceduta dall’accettazione con beneficio di inventario come imposto dall’art. 564 c.c., laddove la domanda de qua sia proposta verso un soggetto non chiamato come coerede.

M.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di sei motivi.

Ma.An. ha resistito con controricorso.

B.D. non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c., è manifestamente infondato.

Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello, nonostante avesse dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ed avesse affermato di dover procedere ad una nuova decisione nel merito, aveva poi provveduto alla disamina della controversia attenendosi a quanto prospettato con i motivi di gravame.

Rileva la Corte che nella fattispecie, sebbene erroneamente nelle premesse si faccia riferimento in sentenza alla disamina dei motivi di appello, non può revocarsi in dubbio che in ogni caso la Corte abbia di fatto proceduto ad una nuova valutazione del merito della controversia, la quale era integralmente investita dalla proposizione dei motivi di gravame, di guisa che la motivazione si è avvalsa della formulazione dei motivi stessi al fine di meglio illustrare il proprio convincimento sul merito della vicenda, ancorchè, come si dirà oltre, abbia poi reiterato lo stesso errore di diritto già commesso dal giudice di primo grado nell’interpretazione dell’art. 564 c.c..

Ne discende che la sentenza impugnata non può reputarsi affetta dal vizio dedotto da parte ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso invece denunzia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di interpretazione della domanda ed in particolare delle previsioni di cui all’art. 112 c.p.c., e art. 1421 c.c., mentre il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, e quindi degli artt. 564 e 1414 c.c..

A tal fine occorre rilevare che l’attore aveva dedotto che il nipote, B.D., risultava essere acquirente dalla defunta nonna, F.M.V., di alcuni beni immobili, ma che in realtà gli atti in questione dovevano reputarsi essere alternativamente, o assolutamente simulati, poichè non voluti, ovvero relativamente simulati, in quanto la vendita in realtà dissimulava una donazione. In tale ultima ipotesi la donazione era da ritenersi in ogni caso nulla per vizio di forma, in quanto gli atti pubblici con i quali il B. aveva acquistato, non erano stati compiuti con l’assistenza dei testimoni, e quindi non soddisfacevano, in base alla previsione di cui all’art. 1414 c.c., che impone che i requisiti di forma e di sostanza dell’atto dissimulato debbano rinvenirsi nell’atto simulato, i requisiti di forma imposti dall’art. 782 c.c. (cfr. per tale ricostruzione della domanda attorea la stessa narrazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata alla pag. 5).

La Corte distrettuale, mentre ha ritenuto di accogliere, sebbene in misura ridotta, la domanda di riduzione proposta nei confronti della sorella, trattandosi di soggetto chiamato come coerede, e ritenendo che effettivamente la vendita in favore della stessa dissimulasse una donazione, ha invece ritenuto che la disamina della domanda avanzata nei confronti del B. fosse preclusa dall’omessa preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte dell’attore, come appunto imposto dall’art. 564 c.c..

Ne conseguiva che non potendo l’attore avvalersi delle presunzioni al fine di dimostrare la natura simulata della vendita, non vi era alcuna prova circa il fatto che gli atti fossero simulati.

Inoltre, poichè ai fini del perfezionamento del procedimento dell’accettazione beneficiata è necessario non solo la dichiarazione di accettazione, ma anche la redazione dell’inventario, l’omesso compimento di tale atto precludeva la proponibilità dell’azione di riduzione.

I motivi sono palesemente fondati.

Ed, invero costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte quello secondo cui l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius” stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Tuttavia l’esigenza del rispetto di tale condizione non ricorre quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva dell’atto consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto (cfr. Cass. n. 4400/2011; Cass. n. 17896/2011; Cass. n. 10262/2003; Cass. n. 6315/2003).

Si è altresì affermato (cfr. Cass. n. 24134/2009) che l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario – benchè successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c.; nè assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (conf. ex multis Cass. n. 19468/2005; Cass. n. 8215/2013).

E’ evidente che, avendo l’attore dedotto la propria qualità di erede legittimario, ed avendo altresì denunziato la simulazione delle vendite effettuate in favore del nipote, in quanto dissimulanti delle donazioni, da reputarsi però nulle, poichè l’atto di vendita non aveva i requisiti di forma prescritti per le donazioni, la decisione impugnata non si è attenuta ai suddetti principi affermati da questa Corte, ritenendo erroneamente che la domanda avanzata nei confronti del B. dovesse essere preceduta dall’accettazione beneficiata, ed affermando altrettanto erroneamente, ed in contrasto con quanto dalla medesima riportato in punto di ricostruzione della domanda attorea (cfr. altresì pag. 9, ove si richiama il fatto che lo stesso Tribunale aveva evidenziato che l’attore intendeva far accertare che le donazioni dissimulate erano nulle per difetto di forma), che la richiesta di parte attrice era limitata al solo accoglimento della domanda di riduzione e non anche di nullità. Per l’effetto la pronuncia gravata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma che dovrà procedere ad un nuovo esame dei fatti attenendosi ai suesposti principi.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determina poi l’assorbimento del quarto motivo (con il quale si deduce l’erronea applicazione dei principi in tema di limitazione alla prova della simulazione per il legittimario, in quanto terzo), del quinto motivo (che lamenta l’erronea valutazione dei beni interessati dalla domanda attorea, essendo evidente che all’esito della nuova disamina del merito, ed anche della domanda avanzata nei confronti del B., sarà possibile verificare se ed in quale misura siano stati lesi i diritti dell’attore, facendo applicazione della regola di cui all’art. 559 c.c.) e del sesto motivo (che investe invece la corretta applicazione dei principi in tema di spese di lite).

Al giudice di rinvio compete anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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