Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15546 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. I, 21/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/07/2020), n.15546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Gilardoni Massimo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.R. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 29 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto l’impugnazione del diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), laddove fissa in 30 giorni il termine per il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Il secondo mezzo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il Tribunale definisce il procedimento con decreto non reclamabile.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento della autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, della condizione di estrema povertà dello straniero nel paese di origine, dal momento che tale condizione compromette il raggiungimento di standards minimi per un’esistenza dignitosa, in conformità ai principi enunciati dalla sentenza numero 4455 del 2018 di questa Corte.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Le questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente con i primi due motivi sono state già reiteratamente disattese con argomenti rispetto ai quali il ricorso in esame non apporta novità alcuna (tra le molte, per la questione dell’entità del termine per il ricorso in Cassazione v. Cass. n. 17717 del 2018; per la non impugnabilità dell’ordinanza del Tribunale v. Cass. n. 32321 del 2018).

2.2. – Il terzo mezzo è parimenti inammissibile.

Premesso che non sussiste, in generale, un obbligo dello Stato italiano impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681), occorre osservare per un verso che il ricorrente non si dà carico di contrastare la ratio decidendi posta a sostegno del decreto del Tribunale (difetto di integrazione in Italia, oltre che di condizione di vulnerabilità), e, per altro verso, che della situazione di estrema povertà, sulla quale, pure, si basa il motivo, non si dà atto nello stesso decreto, nè il ricorrente precisa se e in che termini tale situazione fosse stata prospettata al giudice di merito.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA