Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15545 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16926/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14 A4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GELPI ENRICO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato FRANZIN LUDOVICA per delega Avv.

PAFUNDI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Regionale della Lombardia con sentenza dep. il 21/05/2005 ha, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como che aveva accolto il ricorso di S.D. in ordine all’avviso di rettifica del valore di immobili non accatastati caduti nella successione del defunto S.G. per cui era stata chiesta l’attribuzione del classamento all’atto della voltura, sull’assunto che con sentenza del 3/07/01 della CTP di Como era stato accolto analogo ricorso di S.A. e S.M.L. e che i valori dichiarati erano superiori a quelli risultanti da valutazione automatica.

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore affidandolo a due motivi.

La contribuente resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero, che non è stato parte del giudizio d’appello, svoltosi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nella sua articolazione periferica, dopo il 1/01/2001, con la implicita estromissione del Ministero (SS.UU. 3116/2006).

Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, 2909 c.c. e D.Lgs. n. 306 del 1990, art. 34.

Il motivo non è fondato in quanto la CTR non fa valere il giudicato, ma prende atto di una decisione favorevole alle altre obbligate e pertanto, per coerenza, ritiene di decidere allo stesso modo.

Non sussiste pertanto nemmeno la violazione dell’art. 1306 c.c., circa gli effetti del giudicato in relazione al coobbligato solidale.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione. Il motivo è fondato.

Il richiamo mero alla sentenza della CTP che aveva deciso la controversia relativa alle altre coeredi S.A. e S.M.L. nonchè alla circostanza che “la valutazione di parte collimava con quella automatica in riferimento alle nuove rendite catastali” è apodittica e apparente non spiegando in alcun modo l’iter logico giuridico seguito dal decidente (così Cass. n. 16762/2006). Anche in relazione al controricorso della contribuente,in relazione all’ultima affermazione, deve osservarsi che il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito in L. 13 maggio n. 154, nel consentire l’applicazione del beneficio della valutazione automatica anche ai trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita,prescrive la presentazione della relativa istanza del contribuente, da esprimere nell’atto o nella dichiarazione di successione e la condiziona alla allegazione alla domanda di voltura di specifica istanza per l’attribuzione della rendita catastale, producendone la ricevuta all’Ufficio del Registro, quanto all’imposta di successione entro sessanta giorni dalla registrazione della dichiarazione relativa. Si prevede, altresì, che “In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l’Ufficio procede ai sensi dell’art. 52 comma 1 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” ovvero per l’imposta di successione, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 3.

Questa Corte (Cass. n. 5869/2001) ha osservato che per i beni immobili in piena proprietà, la base imponibile dell’imposta di successione è determinata assumendo “il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione” (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 14, comma 1, lett. a), art. 34, comma 5, si limita a vietare di sottoporre a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, quando tale valore non sia inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione automatica. La norma, quindi, ha una portata limitata alle procedure di accertamento e non al profilo sostanziale;… non sostituisce il criterio automatico al criterio del valore venale di mercato, nè impone la procedura di accertamento automatico anche quando il valore dichiarato sia superiore a quello catastale (il che sarebbe lo stesso che sostituire quest’ultimo al valore venale) …. il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6, prevede la possibilità di evitare la rettifica dei valori dichiarati anche per “i fabbricati dichiarati per l’iscrizione ma non ancora iscritti alla data della dichiarazione della successione”.

Occorre, però, che gli interessati, oltre ad avere dichiarato di volersi avvalere della ed. valutazione automatica, dimostrino di avere soddisfatto le altre condizioni stabilite ai punti b) (domanda di voltura catastale presentata di persona, con specifica istanza di attribuzione della rendita, “recante l’indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l’ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta”) e c) (presentazione della ricevuta all’Ufficio del registro, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione) del citato comma 6 dell’art. 34. In mancanza della prova di avere soddisfatto tutte le condizioni di legge, rimane la regola della tassazione in base al valore venale che, nella specie, è quello dichiarato dagli stessi contribuenti”.

D’altra parte Cass. n. 6417/03 ha ritenuto che, pur in presenza di dichiarazione di avvalersi della valutazione automatica, la dichiarazione di un valore cumulativo per più cespiti non impedisce l’accertamento in base al valore venale, essendo onere del contribuente indicare per ogni singolo cespite il valore catastale sì da consentire all’Ufficio di verificare ictu oculi l’osservanza delle disposizioni, con la conseguenza – che interessa ai presenti fini – che non è tanto il risultato complessivo o a posteriori (e cioè che la somma di tutti i valori dichiarati non sia inferiore alla somma dei valori catastali) che rileva, bensì che sia, preventivamente esplicitata e attuata la corretta procedura.

Non si possono, invero, imporre all’Ufficio oneri maggiori di quelli che la legge gli impone, dinanzi a precise facoltà di opzione espresse rimesse alla volontà del contribuente ma non esercitate, che non possono essere sostituite da comportamenti impliciti( e spesso equivoci) cui debba attribuirsi, a cura dell’Amministrazione, effetto equipollente.

Di poi sarebbe irrazionale e contrastante con i principi di buon andamento dell’Amministrazione, pretendere che l’Ufficio, in mancanza di dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della valutazione automatica – e che potrebbe pertanto procedere immediatamente all’accertamento del valore venale – dovesse comunque attendere l’attribuzione della rendita per verificare se, per caso, il valore dichiarato corrispondesse al valore catastale attribuito, con evidente riduzione del tempo a sua disposizione per gli accertamenti in relazione alle decadenze previste (arg. ex Cass. n. 16824/2006).

La CTR, che ha omesso ogni accertamento in ordine agli adempimenti imposti al contribuente in favore di una riscontrata a posteriori corrispondenza dei valori catastali con quelli dichiarati, non ha fatto buon uso dei superiori principi, onde il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con necessità di rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese relative.

Devono invece giustamente compensarsi le spese relative al Ministero, essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. intervenuto successivamente alla proposizione del presente ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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