Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15545 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.22/06/2017),  n. 15545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23106-2015 proposto da:

T.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIONSERRATO

34, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUELI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIANCARLO ROSSATO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO BRESADOLA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, emessa il

14/10/2014 e depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

dito l’Avvocato Carlo Bresadola, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

” F.U. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 1164/2014 del Tribunale di Ferrara, sezione specializzata agraria, e avverso la sentenza 7-21 maggio 2015 della Corte d’Appello di Bologna, sezione specializzata agraria: la sentenza di primo grado ha rigettato una sua domanda risarcitoria nei confronti del suo ex affittuario di un fondo rustico, M.E., e la sentenza di secondo grado ha rigettato il suo relativo appello. M.E. si difende con controricorso. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., n. 1, in quanto appare inammissibile. Il ricorso presenta un unico motivo, rubricato come omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardo a due documenti – i nn. 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo di primo grado -, adducendo che “entrambi i Giudici di merito” avrebbero “palesemente errato nella omessa valutazione” degli stessi. Il ricorso avverso la sentenza di primo grado è inammissibile, non riscontrandosi nè la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2, nè la fattispecie ex art. 348 ter c.p.c.. Il ricorso avverso la sentenza d’appello mira ad una rivalutazione degli elementi probatori, e comunque indica come fatti decisivi quelli che sono, in realtà, due documenti probatori, dei quali, tra l’altro, il primo è evidentemente privo di ogni decisività provenendo dallo stesso attuale ricorrente, e il secondo – che ad avviso del ricorrente costituirebbe una confessione stragiudiziale – è stato considerato nella motivazione della sentenza d’appello (“le considerazioni circa la vetustà dell’impianto elidono altresì il significato ricognitivo che l’appellante ritiene debba assegnarsi alle ammissioni dell’affittuario riguardo alla mancata esecuzione di trattamenti fitosanitari nell’ultima stagione precedente il rilascio”), non essendo, d’altronde, il giudice di merito tenuto a confutare specificamente nella motivazione tutti gli elementi probatori addotti dalle parti, e tantomeno tenuto a confutare di questi l’intero contenuto. Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

ritenuto che detta relazione sia condivisibile e che la memoria successivamente depositata dal ricorrente non abbia apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 5250, oltre a spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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