Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15545 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. I, 14/07/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27795/2009 proposto da:

C.P., V.A., L.F.P.,

I.P., F.G., F.P., A.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO

133, presso l’avvocato GIULIANI Angelo, che li rappresenta e difende,

giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo; rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I sig.ri C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., insieme ad altri cinque ricorrenti, con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto la corresponsione di una indennità. La Corte d’appello, con decreto depositato il 28 ottobre 2008, liquidava a ciascun ricorrente la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura complessiva di Euro 3.900,00 di cui Euro 2400,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 10 dicembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., artt. 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il prime motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382). Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Dovendo il decreto impugnato essere cassato, limitatamente ai ricorrenti, in relazione al primo motivo ed essendo state le spese liquidate nel decreto impugnato unitariamente “pro quota” in favore dei sette odierni ricorrenti e di altre cinque parti, che non hanno impugnato il decreto, la cassazione travolge anche per sette dodicesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attibuendo gl’interessi agli odierni ricorrenti sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuno, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634), contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarita della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi quanto ai ricorrenti C.P., A.F., F. G., L.P.F., I.P., F.P., V.A., e per sette dodicesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento degl’interessi legali, quanto ai su detti ricorrenti, sulla somma liquidata a ciascuno dalla Corte d’appello di Euro 5.000,00 dalla data della domanda giudiziale. Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 1100,00 per onorari, Euro 900,00 per diritti, oltre Euro 120,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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