Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15544 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 27/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 674/2012 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MANCINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI LAX,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato ANNA BUTTAFOCO, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9925/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Ernesto MANCINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

cessata materia del contendere.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

S.A. convenne in giudizio la Radiotelevisione Italiana (RAI) spa esponendo di aver stipulato una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di decoratore, a suo parere illegittimi. Chiese che il Tribunale di Roma accertasse la nullità del termine sin dal primo contratto, convertisse il contratto a termine in contratto tempo indeterminato e condannasse la società al risarcimento del danno.

Il Tribunale accolse la domanda. la RAI propose appello. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione di primo grado.

La RAI ha proposto ricorso per cassazione. Il S. ha depositato controricorso.

Tuttavia, in data 28 maggio 2015 le parti hanno conciliato la controversia anche in relazione alle spese del giudizio.

Il relativo verbale di conciliazione, redatto dinanzi alla commissione sindacale di conciliazione, è stato depositato in cancelleria in data 27 giugno 2016.

All’udienza le parti hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Corte, esaminato il verbale, sottoscritto da entrambe le parti, assistite dai rispettivi avvocati, nonchè dal rappresentante di Unindustria e del sindacato SLC-CGIL, prende atto che è cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio devono essere compensate, alla stregua di quanto concordato al punto f) e ss. del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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