Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15543 del 22/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9100-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4363/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006 e 2007 a carico di C.A., ritenuto amministratore di fatto ed imprenditore occulto della MA.GI. s.r.l. – società unipersonale in Liquidazione, descritta come “cartiera” che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti – la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente per l’assenza di motivazione del giudice di prime cure su “elementi precisi gravi e concordanti” circa il ruolo del Costa all’interno dell’azienda;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, stante il valore decisivo attribuito alle sole dichiarazioni rese dall’amministratrice della società;

3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la prima censura è fondata, poichè dei numerosi elementi allegati dall’Ufficio a supporto dell’attribuzione al Costa della qualifica di imprenditore occulto – puntualmente riportati a pag. 5 – 15 del ricorso – non vi è traccia nella sentenza impugnata, la quale si limita a valorizzare la sola deposizione della “titolare della società”;

5. pertanto, assorbita la seconda censura, la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo e completo esame delle riferite risultanze di causa.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia – sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA