Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15543 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/06/2017), n. 15543
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9100-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4363/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il
06/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006 e 2007 a carico di C.A., ritenuto amministratore di fatto ed imprenditore occulto della MA.GI. s.r.l. – società unipersonale in Liquidazione, descritta come “cartiera” che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti – la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente per l’assenza di motivazione del giudice di prime cure su “elementi precisi gravi e concordanti” circa il ruolo del Costa all’interno dell’azienda;
2. l’amministrazione ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, stante il valore decisivo attribuito alle sole dichiarazioni rese dall’amministratrice della società;
3. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. la prima censura è fondata, poichè dei numerosi elementi allegati dall’Ufficio a supporto dell’attribuzione al Costa della qualifica di imprenditore occulto – puntualmente riportati a pag. 5 – 15 del ricorso – non vi è traccia nella sentenza impugnata, la quale si limita a valorizzare la sola deposizione della “titolare della società”;
5. pertanto, assorbita la seconda censura, la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo e completo esame delle riferite risultanze di causa.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia – sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017