Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15542 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 27/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15025-2015 proposto da:

AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE 10,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LEONARDO BERNARDINI, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERFARMA RIMINI – ASSOCIAZIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DELLA

PROVINCIA DI RIMINI, FARMACIA PIERALISI, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RENDINA,

rappresentate e difese dall’avvocato ANTONELLA ZANOTTI, per delega

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FARMACIA ABBONDANZA, + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza parziale n. 552/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA,

depositata il 5/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Leonardo BERNARDINI ed Antonella ZANOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda USL della Romagna propone regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della controversia instaurata dalla Federfarma di Rimini e varie farmacie ad essa associate per ottenere dalla predetta Azienda il pagamento di quanto trattenuto dalla ASL di Rimini, poi USL della Romagna per l’errata applicazione da parte della nominata ASL delle previsioni di cui al D.L. n. 39 del 2009, art. 13, punto 1), lett. a convertito in L. n. 77 del 2009 in merito alle modalità di applicazione della ritenuta (cd extrasconto) nel periodo maggio 2009-aprile 2010 sul rimborso dell’eventuale maggior prezzo del farmaco a totale carico del SSN. A base del decisum il Tribunale poneva la fondante considerazione secondo la quale gli atti amministrativi assunti in conseguenza della citata previsione legislativa di cui al D.L. n. 39 del 2009, art. 13, punto 1), lett. a convertito in L. n. 77 del 2009 non “mutavano la posizione di diritto soggettivo dei destinatari finali al rimborso secondo specifiche norme di legge, in conformità a quanto da esse statuito, diritto derivante direttamente dalla legge e non già da un potere discrezionale della PA. A base del ricorso per regolamento di giurisdizione l’AUSL della Romagna rileva che trattandosi di rapporto convenzionale e, quindi, di erogazione di servizi pubblici le relative controversie rientrano ex lege nella giurisdizione del giudice amministrativo, salvo che non si controverta di canoni e/o corrispettivi già determinati in convenzione nel qual caso la cognizione appartiene al giudice ordinario.

Resistono con controricorso la Federfarma di Rimini e la Farmacia Pieralisi. Le altre Farmacie intimate non svolgono attività difensiva. L’Azienda USL della Romagna deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite (a partire da Cass., sez. un., n. 2466 del 1996) che la prima parte dell’art. 41 c.p.c., va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione con la conseguenza che esso non è mai proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poichè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (cfr., ex multis, Cass., sez. un., nn. 26092 e 14952 del 2007; Cass., sez. un., n. 10315 del 2006).

Questo principio, come sottolineato da Cass., sez. un., n. 23217 del 2013, è rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che ha disciplinato la translatio iudicii, risultandone anzi da quest’ultima rafforzato, sia perchè le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma 3, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perchè, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un’esigenza di rispetto della compresenza nell’ordinamento di ordini giudiziali distinti.

Nè il ricorso in esame può essere convertito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 essendo stato proposto avverso sentenza non definitiva del Tribunale, e quindi non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in virtù del divieto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, in quanto inidonee alla definizione del giudizio ed alle quali si accompagna, come nella specie, un’ordinanza volta alla prosecuzione dello stesso Cfr. Cass., sez. un., n.7411 del 2016).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.

Nulla deve disporsi per le parti che non hanno svolto attività difensiva.

Attesa la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento,in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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