Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15542 del 22/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.22/06/2017), n. 15542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4508-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.B.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1682/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di accertamento di un maggior reddito a carico di un socio di s.r.l. a ristretta compagine sociale (ossia la Cover Engineering s.r.l., di cui erano soci per il 99,4% il D.B., e per lo 0,6% la Arkè s.r.l., di cui quest’ultimo era socio insieme alla moglie), per presunta distribuzione di utili extrabilancio accertati a carico della società;
2. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza d’appello per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. la censura è fondata, poichè la C.T.R. ha motivato l’annullamento dell’avviso a carico del socio – in riforma della sentenza di prime cure che aveva espressamente valorizzato l’intervenuto accertamento con adesione degli utili extrabilancio a carico della società (v. pag. 3 del ricorso) – esclusivamente per pretesa erroneità di valutazione dell’operazione di permuta da cui erano scaturiti i ricavi societari non contabilizzati;
5. così facendo, il giudice d’appello si è discostato dal consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass. sez. V, n. 15834/16) per cui “nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” (Cass. nn. 17928/12, 20851/1018640/08, 6197/07, 16885/03, 10951/02, 7174/02);
6. detto principio presuppone, invero, che l’esistenza di maggiori ricavi societari non dichiarati (e conseguentemente di utili extrabilancio) sia stata accertata in maniera definitiva (Cass. nn. 9519/09, 6780/03) -come nel caso di specie, a seguito di accertamento con adesione della società – tanto che, ove l’accertamento a carico della società fosse stato impugnato in separato giudizio, pur non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario come per le società di persone, si sarebbe comunque dovuta disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio relativo all’accertamento nei confronti del socio, rispetto al quale l’accertamento a carico della società “costituisce un indispensabile antecedente logico – giuridico in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano” (Cass. nn. 23323/14, 1865/12, 2214/11);
7. in conclusione, a fronte della definitività dell’accertamento (con adesione) di maggior reddito a carico della società a ristretta base sociale, il giudice d’appello non avrebbe dovuto sindacare l’effettiva esistenza di utili societari extrabilancio, ma limitarsi a verificare che il socio avesse fornito la prova contraria per vincere la presunzione di distribuzione degli utili stessi in suo favore;
8. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra richiamati.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017