Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15541 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15958/2007 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PALMA SS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE FLAMINIO 46, presso lo

studio GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GLENDI Cesare

Federico, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

GEST LINE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Regionale della Liguria con sentenza dep. il 14/07/2006 ha, accogliendo l’appello della società semplice Palma s.a.s., riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso della società in ordine alla cartella di pagamento per ICI per l’anno 1993; la CTR, in particolare, riteneva non provata la notifica degli avvisi di liquidazione in base alla produzione delle copie delle ricevute di ritorno, in relazione alla contestazione della loro conformità.

Per la cassazione di detta sentenza il Comune di Genova ha proposto ricorso affidandolo ad un unico motivo fondato su violazione di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La Gest. Line S.p.a. non si è difesa.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Comune di Genova deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, artt. 2712, 2719 e 2729 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 23, essendo generica la contestazione circa la inidoneità delle copie a fornire prova della notifica anche in considerazione della circostanza che l’art. 23 predetto considera, in relazione alla costituzione del convenuto, equivalente la produzione delle copie o degli originali, e, che, in caso di contrasto, è il giudice che ordina l’esibizione degli originali.

Il motivo, nei termini che seguono, è infondato.

Il ricorso è, innanzi tutto , non autosufficiente in ordine alla dedotta genericità della contestazione di non conformità delle copie agli originali delle ricevute di ritorno in esame, non essendovi nel ricorso precisa trascrizione della contestazione medesima, e ciò ove si consideri che i termini della contestazione appaiono più ampi della formale conformità della copia all’originale,estendendosi alla riferibilità delle ricevute medesime agli avvisi di liquidazione in questione, come appare evidente dal controricorso.

Si verte pertanto in ipotesi diversa da quella di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 23 (su cui Cass. n. 22770/06) che, in relazione ai documenti prodotti in copia dal convenuto, faculta il giudice ad ordinare la produzione degli originali.

Di poi questa Corte (Cass. n. 21353/2004) ha ritenuto che, nel processo tributario, l’accertamento in ordine alle modalità seguite al fine dell’effettuazione della notificazione della cartella esattoriale (che è un atto extra processuale) costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità’ solamente per vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Orbene la riconosciuta inidoneità della copia delle ricevute prodotte a provare la notificazione degli avvisi di liquidazione (e si esamina l’ulteriore profilo del motivo con cui si assume che la CTR avrebbe comunque dovuto ritenere gli elementi risultanti dalla documentazione prodotta al fine di verificare la ritualità della notificazione) comporta un giudizio di fatto, non censurato sotto alcun vizio motivazionale.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per spese vive oltre c.u. e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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