Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15541 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 27/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/07/2016), n.15541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12614/2014 proposto da:

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI

ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79H,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOBIANCO, che la rappresenta

e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE, in persona dell’Amministratore

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GABRIELLI, per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI

ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliata e

difesa come sopra;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

C.R., B.B., M.S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 985/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Michele LOBIANCO e Sergio GABRIELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale Fermo, accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe tutti pensionati proposta nei confronti della Fondazione ENPAIA e del Consorzio di Bonifica dell’Aso, del Tenna e del Tronto, di cui erano stati dipendenti, avente ad oggetto la condanna del detto Consorzio al ripristino della originaria misura del trattamento di quiescenza, previsto dall’art. 131 del CCNL di categoria del 1990 per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto, che era stato decurtato sul presupposto di un erroneo calcolo dell’anzianità convenzionale parametrata alla differenza tra l’età anagrafica al momento della cessazione del rapporto e i 60 anni e non i 65 come inizialmente operato. Con detta sentenza la Corte del merito accoglieva, altresì, la domanda di manleva di detto Consorzio avanzata nei confronti della precitata Fondazione in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza di accoglimento della domanda dei nominati pensionati.

La Corte del merito riteneva, preliminarmente, la propria giurisdizione rilevando, per un verso che sulla questione non si era formato alcun giudicato non essendo idoneo a tal fine il provvedimento, con cui era stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti, emesso in sede di reclamo a provvedimento cautelare e, dall’altro, che si trattava di trattamento pensionistico non gravante in alcun modo a carico dello Stato, ma su ente privato e costituente forma equivalente di previdenza non sostitutiva od integrativa della pensione a carico dello Stato. La predetta Corte, poi, dopo aver respinto l’eccezione d’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione trattandosi di controversia previdenziale, assumeva che l’interpretazione della clausola collettiva di cui all’art. 151 del ccnl del 2002, che rinviava a quella dell’art. 131 del ccnl del 1990, imponeva di tener conto che rispetto a tale ultima clausola l’età pensionabile era stata, nel frattempo, elevata a 65 anni sicchè era fondata la domanda dei pensionati. Secondo la Corte distrettuale, infine, l’ENPAIA doveva tenere indenne il Consorzio del pagamento dei ratei di pensione consortile desumendosi dalla convenzione stipulata tra il Consorzio e l’ente che quest’ultimo era tenuto a corrispondere al primo le somme occorrenti per le pensioni consortili.

Avverso questa sentenza la Fondazione Enpaia ricorreva in cassazione sulla base di tre censure,illustrate da memoria.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, nel quale i consorzi originariamente convenuti si erano fusi per incorporazione, resisteva con controricorso con il quale proponeva impugnazione incidentale in ragione di tre motivi, cui si opponeva con controricorso la Fondazione ENPAIA. Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.

Il presidente titolare della sezione lavoro, stante la proposizione della questione di giurisdizione, rimetteva la causa al primo Presidente per l’assegnazione della trattazione della controversia alle Sezioni Unite.

La causa assegnata a queste Sezioni Unite all’odierna pubblica udienza viene decisa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dal Consorzio, d’inammissibilità del ricorso della Fondazione ENPAIA per essere stato proposto nei confronti dell’originario Consorzio quando questo era già estinto per incorporazione nel Consorzio di Bonifica delle Marche.

Invero è giurisprudenza di questa Corte che la citazione in giudizio notificata, nel regime successivo alla L. n. 353 del 1990, ad una società già incorporata in altra per fusione da epoca anteriore, è nulla, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e art. 164 c.p.c., poichè, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. (nel testo vigente “ratione temporis”), la società convenuta si è estinta e nei relativi rapporti è succeduta la società incorporante che ne ha assunto i diritti e gli obblighi; la nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia ex tunc perchè l’atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto (Cass. 28 maggio 2008 n. 14066, Cass. 25 settembre 2009 n. 20650 e Cass. 18 marzo 2014 n. 6202).

Nella specie il Consorzio delle Marche, che ha incorporato l’originario Consorzio convenuto in giudizio, resistendo al ricorso della Fondazione ha sanato con effetto ex tunc la nullità della notificazione del ricorso principale.

Con il primo motivo del ricorso principale la Fondazione ENPAIA, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostiene che contraddittoriamente la Corte del merito, nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, prima asserisce che la Fondazione è un ente privato e poi riconosce che si verte in materia di trattamento previdenziale. Assume, poi, che la causa appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti poichè il Consorzio datore di lavoro è ente pubblico ed il petitum e la causa petendi attengono alla corretta determinazione del trattamento previdenziale.

Con la seconda censura del ricorso principale la Fondazione ENPAIA, denunciando vizio di motivazione, violazione dell’art. 131 del CCNL, omessa pronuncia, erronea interpretazione dell’atto di appello, violazione degli artt. 342 e 99 c.p.c., nonchè artt. 1362 c.c. e segg., critica la sentenza impugnata assumendo l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Fondazione ENPAIA basata sul rilievo che in base alla convenzione intervenuta con il Consorzio essa Fondazione non è tenuta a mettere a disposizione del Consorzio quanto da questo dovuto in forza di più favorevoli criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza e che vi è errata interpretazione dell’art. 131 del CCNL del 1990 su cui è fondata la domanda dei pensionati in quanto il senso letterale della norma non consente il riferimento all’età pensionabile bensì a quella convenzionale di sessanta anni.

Con la terza critica del ricorso principale la Fondazione ENPAIA, allegando ex art. 360, nn. 3 e 5, erronea interpretazione della Convenzione di gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali, sostiene che detta Convenzione deve essere interpreta nel senso della esclusione della Fondazione da qualsiasi obbligo di rivalere il Consorzio in relazione a quanto debba essere corrisposto al dipendente in ragione di diversi criteri di determinazione dei trattamenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Consorzio delle Marche, denunciando vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato il provvedimento cautelare che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti poichè tale provvedimento aveva la natura di sentenza.

Con la seconda censura del ricorso incidentale il Consorzio, deducendo vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito ha, ai fini della giurisdizione, omesso di valutare il contenuto e la natura della domanda e la natura di ente pubblico di esso consorzio.

Con la terza critica del ricorso incidentale il Consorzio delle Marche, prospettando violazione e falsa applicazione dell’art. 131, comma 11, del CCNL del 1990 e dell’art. 150 del CCNL del 2005 e dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, assume che le disposizioni contrattuali poste a base della domanda dei pensionati vanno interpretate tenendo conto che il limite dei sessantenni èlimite convenzionale e non legato all’età pensionabile. Occorre in primo luogo riaffermare il principio, già fatto proprio da queste Sezioni Unite, amministrativo,secondo il quale il provvedimento cautelare emesso dal giudice al pari di quello emesso dal giudice ordinario, non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicchè esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure sul punto della giurisdizione (Cass. S.U. 23 novembre 2013 n. 21677 nonchè Cass. S.U. 26 gennaio 2011 n. 1767, e numerose altre, tra cui S.U. 31 gennaio 2006 n. 2053 e 8 aprile 2008 n. 9151, le quali ritengono non precluso il regolamento preventivo di giurisdizione dopo l’emanazione del provvedimento cautelare, dato che quest’ultimo non costituisce pronunzia di merito ai sensi dell’art. 41 c.p.c.). Di quì l’infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale.

Relativamente alla questione di giurisdizione ritiene il Collegio che osti all’accoglimento della tesi dei ricorrenti, oltre al rilievo che la relativa questione non è stata formalmente devoluta a questa Corte sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 1, bensì attraverso la denuncia di un vizio di motivazione, la fondamentale considerazione che per giurisprudenza conforme di questa Corte la pensione consortile, disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale costituisce una forma equivalente di previdenza non è obbligatoria, nonostante l’efficacia erga omnes attribuita, con D.P.R. 9 maggio 1961 n. 816, al contratto 20 aprile 1951, nè sostitutiva od integrativa (Cass. 23 aprile 1992 n. 4842, Cass. 10 agosto 1995 n. 8801 e Cass. 20 marzo 1996 n. 2361 dove è precisato che la pensione in questione ha un fondamento contrattuale, così da costituire il risultato di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall’art. 2123 c.c. e lo scopo di incrementare l’importo della pensione derivante dall’assicurazione obbligatoria).

Pertanto non essendo configurabile un trattamento pensionistico a carico dello Stato la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti (Cass. S.U. 7 agosto 2009 n. 18075). Nè, per tale ragione, può influire la natura di ente pubblico economico del datore di lavoro considerata anche la natura di ente di diritto privato dell’ENPAIA. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e conseguentemente rigettati il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale.

La causa va rimessa alla sezione lavoro per l’esame degli altri motivi dei ricorsi.

PQM

La Corte a Sezioni Unite dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario rigetta il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale e rimette la causa alla sezione lavoro per l’esame degli altri motivi dei ricorsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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