Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15540 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1088-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del Dott. R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del Dott. R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso principale.

– controricorrente –

nonchè contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 837/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 20.11.2013 n. 837, in parziale riforma della decisione di prime cure ha ritenuto legittima l’applicazione delle “commissioni” dovute dal correntista Equitalia Marche Due s.p.a. a Poste Italiane in relazione al servizio di gestione del conto corrente postale che il primo era tenuto ad aprire, quale Concessionario della riscossione tributi, in adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione del servizio pubblico di riscossione dell’ICI. Il Giudice di appello aderiva integralmente alla ricostruzione della disciplina normativa di settore compiuta dalla sentenza di questa Corte Sezione 3 del 7.2.2013 n. 2956, alle cui motivazioni si riportava, da un lato, escludendo che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 3, avesse istituito un regime di monopolio legale a favore di Poste Italiane s.p.a., in ordine alle modalità di versamento del tributo; dall’altro rilevando come la L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 18 e 20, avesse attribuito a Poste Italiane s.p.a. la facoltà di determinare l’ammontare della “commissione” dovuta dai clienti del servizio di gestione del conto corrente, avente natura di corrispettivo e non assimilabile alla diversa tassa posta a carico dei contribuenti che si avvalevano della modalità di pagamento ICI tramite bancoposta. Rigettava pertanto l’appello principale proposto da Equitalia Marche Due s.p.a., confermando la condanna al pagamento della predetta commissione per il periodo 1.6.2001 – 30.6.2003, essendo stata ritualmente comunicata la variazione dell’importo della commissione ai clienti, giusta le disposizioni del TU Bancario cui era assoggettato, ai sensi del D.P.R. n. 144 del 2001, il servizio di bancoposta. Condannava inoltre il Concessionario al pagamento delle commissioni anche per il periodo anteriore – dall’1.4.1997 al 31.5.2001-, sebbene Poste Italiane s.p.a. non avesse dato preventiva comunicazione della variazione delle condizioni contrattuali, non essendo al tempo prescritto tale obbligo. Dichiarava invece inammissibile per novità la domanda di condanna – proposta dal Poste Italiane s.p.a. con l’appello incidentale – al pagamento della commissione per il periodo successivo all’anno 2003.

La sentenza di appello non notificata è stata ritualmente impugnata da Equitalia Centro s.p.a. (società incorporante Equitalia Marche Due s.p.a.) con otto mezzi.

Ha Resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre mezzi, Poste Italiane s.p.a..

La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

La causa è stata assegnata alla adunanza camerale non partecipata in data 9 maggio 2017.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che le questioni prospettate dalla parte ricorrente, solo in parte appaiono riconducibili a quelle già esaminate nel precedente di questa Corte SS.UU. 26.3.2014 n. 7169 che, ritenendo legittimata Poste ad applicare la commissione ha tuttavia statuito che il “rapporto tra il concessionario e l’ente gestore del servizio di conto corrente…..ha natura monopolistica, per la semplice ragione che,….è la legge sull’ICI ad imporre al concessionario di accendere il conto corrente presso l’Ente Poste, così da agevolare il pagamento dell’imposta attraverso il capillare servizio da quest’ultimo offerto (esteso successivamente al servizio bancario)”.

che la società ricorrente fonda la censura sul seguente duplice assunto:

a) Poste Italiane con il servizio di conto corrente svolge una attività economica che deve ritenersi inserita nel “servizio di riscossione dei tributi” (nella specie ICI): in quanto tale, l’attività di Poste deve qualificarsi “servizio di interesse economico generale” ai sensi dell’art. 107 TFUE (già art. 87 TCE)

b) la “commissione” per il servizio di conto corrente, richiesta da Poste al Concessionario della riscossione (attualmente Agente della riscossione) integrerebbe un “aiuto di Stato” illegale – non essendo stata la misura previamente notificata alla Commissione UE – in quanto, secondo la allegazione della ricorrente (ricorso pag. 22), si tratta di una tassa o contributo obbligatorio, imposto dalla legge, e quindi di un trasferimento di risorse statali privo dei requisiti propri della “misura che la legge stabilisce in favore di determinate imprese quale compensazione per lo svolgimento di obblighi di servizio pubblico”.

– che le censure involgono questioni di diritto di particolare rilevanza concernenti:

A) la qualificazione giuridica – in relazione al settore di mercato di riferimento in cui opera Ente Poste Italiane (ente pubblico economico) e quindi da Poste Italiane s.p.a., per la offerta in libera concorrenza del servizio di conto corrente alla clientela privata e pubblica- del diritto di esclusiva attribuito a Poste limitatamente al rapporto intrattenuto con il cliente “Concessionario (Agente) del servizio di riscossione” ed avente ad oggetto la raccolta del tributo ICI (posizione di “esclusiva” che deve essere verificata in relazione, tanto alla potestà regolamentare dei Comuni, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, di optare per forme alternative di raccolta del tributo ICI – versamento diretto alla tesoreria comunale; pagamento mediante delega irrevocabile a banche o Poste-; quanto della cessazione di tale situazione intervenuta soltanto a seguito del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg – septies), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nel testo emendato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 7, comma 2, lett. gg – septies), convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64, art. 10), dovendo distinguersi al riguardo: a1 – il rapporto intrattenuto dal Concessionario con l’ente pubblico impositore (Comune) in virtù di concessione amministrativa di pubblico servizio; a2 – il rapporto di natura privatistica, disciplinato anche dalla normativa speciale inerente i servizi di bancoposta, intrattenuto dai contribuenti con Poste e relativo al versamento del tributo locale mediante bollettino di conto corrente postale; a3 – il rapporto anch’esso regolato dalla disciplina di diritto privato, e dalle norme speciali che regolano i servizi di bancoposta, intrattenuto dal Concessionario (Agente) della riscossione con Poste ed avente ad oggetto il servizio di gestione del conto corrente postale intestato al primo;

B) la sussistenza degli elementi integranti un aiuto di Stato (ed in particolare la condizione del trasferimento di “risorse pubbliche” ovvero della rinuncia di entrate erariali), nel caso in cui alla indicata peculiare posizione di esclusiva, debbano riconoscersi le caratteristiche di un “servizio di interesse economico generale” ai sensi dell’art. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 86, paragr. 2, TCE), dovendo a tal fine accertarsi se il “monopolio legale” di Poste limitato alla sola ICI, e non esteso anche ad altri tributi, risponda ad esigenze proprie del tipo di imposta ovvero ad altre e diverse esigenze di pubblico interesse;

C) la verifica dei requisiti di “misura compensativa” degli oneri impropri, dell’aiuto concesso a Poste, tale da renderlo compatibile con l’ordinamento comunitario giusta le decisioni e le comunicazioni generali della Commissione UE, volte a definire e chiarire la portata degli artt. 106, 107 e 108 del TFUE;

D) la individuazione, in caso la posizione esclusiva di Poste non possa ascriversi a fattispecie riconducibile a quella prevista dall’art. 106, paragr. 2, TFUE, ed integri quindi la ipotesi di aiuto di Stato illegale lesivo dei principi comunitari volti a garantire la libera concorrenza, delle misure applicabile a salvaguardia degli interessi del soggetto in ipotesi leso, e della utilità del recupero dell’aiuto illegittimamente erogato;

– che appare dunque opportuno trattare la causa in pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della Procura Generale.

PQM

 

dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente della Terza Sezione per l’assegnazione della causa iscritta al RG. 1088/2015 tra Equitalia Centro s.p.a. e Poste Italiane s.p.a., alla discussione in pubblica udienza, ovvero per l’eventuale assegnazione della Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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