Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15540 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15083/2014, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Perfetti, del

foro di Massa, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avv. Nicoletta D’Agostino;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza 58/9/13 del 19.04.2013 della

Commissione tributaria regionale per la Toscana.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale per la Toscana, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, annullò l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per i.r.p.e.f. 2002 e altro con il quale la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Massa aveva determinato sinteticamente il reddito di C.G. per gli anni d’imposta dal 2001 al 2005 sulla base di incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di un’autovettura di 26 CV fiscali, immatricolata nel 2003, e di un compendio immobiliare, composto di un capannone industriale e di diversi lotti di terreno, acquistato per atto pubblico del 28 luglio 2005 per il prezzo di Euro 395.000,00.

Con l’impugnazione il contribuente aveva rilevato, quanto all’autovettura, che si trattava di un acquisto in leasing e, quanto all’acquisto del compendio immobiliare, che esso era avvenuto, senza esborso di denaro, all’interno di un complesso accordo di separazione dalla moglie.

La Commissione tributaria regionale giustificò la decisione assunta ritenendo che il contribuente avesse dimostrato che l’acquisto del compendio immobiliare era avvenuto senza esborso di denaro, nel quadro della sistemazione di pendenze con la sua ex moglie, e che l’acquisto dell’autovettura in leasing non fosse significativo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, l’Agenzia delle entrate.

Resiste con controricorso il contribuente.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto la sentenza non si sarebbe espressa sul dato, portato dall’atto pubblico, secondo cui il prezzo della compravendita era stato già corrisposto dal C..

Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza Commissione è così letteralmente esposta:

“La Commissione ritiene di dover convenire con il primo giudice non risultando dalle eccezioni sollevate dall’Ufficio nell’appello che sia stata dimostrata una ricchezza non dichiarata dal contribuente che giustifichi l’accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; non rilevano a tal fine i richiami all’atto simulato o la contestata contraddittorietà della sentenza risultando dimostrato che il capannone era stato realizzato dal ricorrente con propri mezzi e che l’acquisizione del compendia immobiliare era avvenuto senza esborso di denaro essendo conseguente ad accordi intercorsi con la ex moglie, pertanto l’accertamento non ha evidenziato nuova ricchezza che non fosse già nella disponibilità degli ex coniugi.

L’autovettura acquisita con leasing non può essere valutata come se il veicolo fosse di proprietà del contribuente, non rilevando a tal proposito l’eccezione della mancata produzione del contratto sottostante, in quanto l’Amministrazione finanziaria è in grado di accertare direttamente la veridicità della dichiarazione; perde pertanto di significato ai fini dell’accertamento induttivo, per quanta sopra espresso, il possesso del veicolo da parte del ricorrente.”

Con questo primo motivo la ricorrente, pur riferendosi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fa in realtà valere l’omessa motivazione della sentenza, in violazione dall’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4; motivazione che, pur graficamente esistente, appare del tutto apparente non tanto nel riferimento all’irrilevanza della disciplina della simulazione (non vertendosi nella fattispecie disciplinata dagli artt. 1414 e 1415 c.c.) quanto nel riferimento alla prova – che sarebbe stata fornita dal contribuente, al cospetto dell’esborso risultante dall’atto pubblico – in ordine all’irrilevanza fiscale della stessa; prova che è puramente asserita ma neppure sommariamente o indirettamente indicata.

In questo caso, la doglianza, più correttamente collocata nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e nel motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, implica la nullità della sentenza (Cass., 29721/2019; Cass., 920/2015).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè del D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la sentenza aveva escluso che la disponibilità a titolo di leasing di un bene potesse essere indicativo della capacità contributiva.

Anche questo motivo è fondato.

La sentenza della Commissione tributaria regionale, riguardo al possesso della vettura di 26 CV tenuta dal contribuente in leasing, si è limitata ad affermare che “l’autovettura acquisita con leasing non può essere valutata come se il veicolo fosse di proprietà del contribuente…”.

La motivazione si pone in contrasto con il D.M. 10 settembre 1992, art. 2, che stabilisce che i beni e servizi di cui all’art. 1, comma 1, si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. Lo stesso D.M., art. 7, prevede poi che al valore di utilizzo dei beni indice deve essere aggiunta l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, anche con riguardo all’acquisto dei beni di cui al comma 1. L’art. 1, comma 2, lascia ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1.

Tutto questo quadro normativo sembra essere stato ignorato dalla Commissione tributaria regionale, la sentenza della quale deve essere quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana la quale, in diversa composizione, provvederà al riesame e al regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA