Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1554 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1554 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 16876-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3242

CAPO GIORGIO, CAPO ALDO, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio
dell’avvocato FIORENTINI RICCARDO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FERRAZZANI ROBERTO
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 59/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

FRANCESCO TERRUSI;

16876-09

Svolgimento del processo
Aldo e Giorgio Capo impugnarono il silenzio-rifiuto
serbato dall’amministrazione finanziaria in relazione a
loro istanze di rimborso di imposte indirette, comprese le
ipotecarie e catastali, versate in esubero per effetto di

una asserita doppia imposizione su un medesimo
trasferimento immobiliare.
Sostennero di aver versato l’imposta di successione in
morte di Ersilia e di Mario Bruno Giordano,
rispettivamente deceduti il 12-4-1996 e il 5-10-1997, e,
poi, l’imposta di registro su una sentenza del tribunale
di Viterbo (n. 469-98) con la quale era stato accertato
l’acquisto per usucapione ordinaria, in favore dei
predetti Giordano, di un compendio immobiliare; sentenza
emessa a conclusione di un giudizio nel quale essi Capo
erano intervenuti in qualità di eredi degli attori.
Instaurarono quindi la lite fiscale sul presupposto che la
successione ereditaria e la sentenza avevano operato il
trasferimento della proprietà dei medesimi beni,
determinando così la doppia imposizione.
La loro tesi, respinta dalla commissione tributaria
provinciale di Viterbo, venne accolta dalla commissione
tributaria regionale del Lazio con sentenza depositata il
27-5-2008, in quanto l’usucapione, dichiarata con sentenza
del tribunale di Viterbo in data 4-7-1998, si era
perfezionata in capo ai danti causa dei contribuenti fin
dal 1959, per effetto del possesso iniziato vent’anni

1

prima. Mentre l’imposta di registro era stata applicata
sul presupposto di un passaggio di proprietà con effetto
costitutivo

(ex nunc)

dalla data della sentenza, anziché

sul presupposto dell’effetto dichiarativo dell’intervenuta
usucapione; e in questi termini aveva determinato una

duplicazione dell’imposta già interamente assolta dagli
eredi sul passaggio di proprietà intervenuto per effetto
della successione.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado
l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un
motivo.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso.
Motivi della decisione
I. – In unico motivo, la ricorrente, in relazione all’art.
360, n. 3, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 2 e 37
del d.p.r. n. 131 del 1986 e 8, nota II bis, della
tariffa, I parte.
Censura la sentenza per aver affermato l’esistenza della
duplicazione d’imposta.
Il motivo è fondato.
– Il caso di specie, in base alla sentenza e a quanto
dedotto nel controricorso, è il seguente.
Il giudizio civile per l’accertamento dell’acquisto
usucapionem

ad

era stato introdotto da Ersilia e da Mario

Bruno Giordano nell’anno 1991. Era stato quindi
proseguito, in morte degli attori, dagli eredi Aldo e
Giorgio Capo. E si era concluso con sentenza dichiarativa
in data 4-7-1998.

2

III. – Il momento di perfezionamento dell’acquisto a
titolo originario (che si assume accertato a far data
dall’anno 1959) non porta alcun argomento alla tesi sopra
esposta dalla commissione tributaria regionale del Lazio.
E anzi ne smentisce il fondamento.
Difatti,

contrariamente a quanto dalla commissione

ritenuto, le imposte conseguenti al titolo giudiziale
hanno avuto un presupposto specifico comunque consistente
nell’acquisizione della proprietà in capo agli usucapenti
Giordano, senza effetto acquisitivo diretto in capo ai
loro eredi. La cui partecipazione al giudizio dì
accertamento era avvenuta appunto nella veste di
successori nel processo (art. 110 c.p.c.), al fine di
evitare l’interruzione (art. 300 c.p.c.).
Donde il processo era stato semplicemente proseguito
dall’erede previa assunzione della posizione processuale
del defunto.
Invero la successione di cui all’art. 110 c.p.c. esaurisce
i suoi effetti nella sola sfera processuale.
Ne discende che la commissione tributaria regionale ha
errato nell’affermare che, per effetto della sentenza di
usucapione, l’acquisto a titolo originario, fatto valere
dal de culus, si era determinato direttamente in beneficio
dell’erede. E ha conseguentemente errato nel sostenere
l’esistenza di una doppia imposizione in ragione del già
avvenuto pagamento, al momento della sentenza, delle
imposte di successione da parte di questi.

3

Al contrario, l’imposizione conseguente alla sentenza di
usucapione ha (avuto) come presupposto l’atto giudiziale
accertativo dell’acquisto della proprietà a titolo
originario in capo al defunto (fin dal 1959), mentre solo
l’imposta di successione ha (avuto) la funzione di colpire

derivativo (mortis causa)

il trasferimento di proprietà (e di ricchezza) a titolo
in capo all’erede.

IV. – Di conseguenza la sentenza va cassata previa
fissazione del seguente principio di diritto: “L’imposta
di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione
hanno presupposti diversi anche quando la prima consegua a
sentenza di usucapione emessa a conclusione di un processo
proseguito dagli eredi della parte originaria, ai sensi
degli artt. 110 c.p.c. e 300 c.p.c. L’imposta conseguente
alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale
accertativo della proprietà, a titolo originario, in capo
al defunto; l’imposta di successione ha la funzione di
colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo,
mortis causa,

in capo all’erede. Pertanto, ove vi sia

stata la prosecuzione del processo di usucapione a opera
degli eredi_ della parte defunta, la concorrenza delle due
imposte è legittima a non contrasta col divieto di doppia
imposizione”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa anche nel merito, con pronuncia di
rigetto dell’opposizione dei contribuenti avverso il
silenzio-rifiuto.

4

V. – La difficoltà della questione, nella sottesa
interferenza di istituti giuridici distinti, giustifica la
compensazione integrale delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza

silenzio-rifiuto; compensa le spese.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il

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