Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1554 del 23/01/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1554 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSETTI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso 8828-2016 proposto da:
GIACOMO MATTEOTTI SOC COOP AGRICOLA A RL , in persona
del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. ALDO
MORRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CENEDA
39-D, presso lo studio dell’avvocato DORIANA CHIANESE,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
2017
2014
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato
ANNA
MARIA
COLLACCIANI,
che
la
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Data pubblicazione: 23/01/2018
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenta avver5o la
ntcit n 4018/2015 della UURTE D’APPRT
di ROMA, depositata il 25/09/2015;
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì
R.G.N. 8828/16
Udienza del 19 ottobre 2017
FATTI DI CAUSA
1. La Società Agricola “Giacomo Matteotti” soc. coop. a r.I., nel 2013
convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, Sezione Specializzata Agraria,
la Regione Lazio, esponendo:
(-) di essere affittuaria del fondo “Valle del Marchese”, nel Comune di Santa
(-) di avere diritto a “rinnovare il contratto di affitto agrario sino al 10
novembre 2022”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della I. reg. Lazio
11 settembre 2003 n. 29, e dell’art. 1, comma 10, I. reg. Lazio 11 agosto
2008 n. 14.
Chiese pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l’esistenza di tale
“diritto al rinnovo del contratto”.
2. Con sentenza 7.2.2014 n. 129 il Tribunale di Civitavecchia rigettò la
domanda.
La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza
25.9.2015 n. 4018 rigettò il gravame della soccombente.
3. La Corte d’appello ritenne che:
(a) il contratto stipulato dalla odierna ricorrente era stato prorogato nel 1997,
ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30.10.1997 n.
6796;
(b) l’art. 17, comma 5, I. reg. Lazio 11.9.2003 n. 29 introdusse sì una proroga
della durata dei contratti di affitto dei fondi agricoli già di proprietà delle ASL
sino al 10.11.2022, ma solo se gli affittuari avessero formulato istanza in tal
senso entro il 30.4.2008; e nella specie tale istanza non vi fu;
(c) la successiva I. reg. Lazio 11.8.2008 n. 14 trasferì i fondi agricoli delle ASL
alla Regione; ma l’art. 1, comma 10, di tale legge, nel prevedere che ai fondi
trasferiti si applicasse “l’art. 17 della I. reg. Lazio 29/2003”, non ha affatto
avuto
l’effetto
di
prorogare
automaticamente
tutti
i
contratti
precedentemente stipulati, ma solo quelli scaduti, mentre il contratto
stipulato dalla Cooperativa nel 2008 ancora non era scaduto, e quindi non
ricadde nella proroga automatica.
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Marinella, di proprietà della Regione Lazio;
R.G.N. 8828/16
Udienza del 19 ottobre 2017
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Cooperativa
“Giacomo Matteotti”, con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con
controricorso la Regione Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto depositato in cancelleria il 5.10.2017, la ricorrente ha dichiarato
di non avere più interesse al ricorso, e di volere rinunciarvi.
Ha chiesto, perciò, la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la
compensazione delle spese.
Tale istanza risultata notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
difensore della Regione Lazio.
1.2. L’istanza di estinzione del giudizio non può essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso infatti è unilaterale, e priva
dell’accettazione della controparte.
Tuttavia quella dichiarazione, manifestando l’intenzione della ricorrente di
non annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.
2. Le spese.
2.1. La controvertibilità della questione, così come la farraginosità e l’oscurità
sinanche sintattica della legislazione regionale sulla materia oggetto del
contendere, costituiscono un motivo sufficiente per disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del
contendere;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte di cassazione, addì 19 ottobre 2017.
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1. Cessazione della materia del contendere.
R.G.N. 8828/16
Udienza del 19 ottobre 2017
Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)
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Il Presidente
(Margherita Chiarini)
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