Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15539 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17629-2006 proposto da:
COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso
lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
CNR;
– intimato –
avverso la sentenza n. 37/2005 della COMM. TRIB. REG. GENOVA,
depositata il 18/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Regionale della Liguria con sentenza dep. il 18/04/2005 ha, respingendo l’appello del Comune di Genova, confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche in ordine all’avviso di accertamento per ICI per l’anno 1998; la CTR,in particolare, correggendo la motivazione della sentenza gravata, aveva confermato l’esenzione dall’ICI sul rilievo che, pur non potendosi qualificare il CNR organo dello Stato, la stessa andava riconosciuta a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), essendo lo stesso ente pubblico non commerciale e non essendo contestato che gl’immobili in questione fossero adibiti a fini istituzionali.
Per la cassazione di detta sentenza il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, illustrati con memoria, fondati su violazione di legge e vizio motivazionale. Il CNR non ha resistito.
La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente Comune deduce vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine alla destinazione degli immobili, non risultando da quali elementi potesse dedursi che non v’era stata contestazione della destinazione, anche in considerazione del fatto che l’atto di compravendita da cui sarebbe stata derivata la destinazione non era stato mai prodotto e, che in ogni caso dallo stesso, e cioè a priori, non poteva dedursi la destinazione.
Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. dovendo la prova dell’esenzione essere fornita dal contribuente.
I motivi per la stretta connessione logica devono essere trattati congiuntamente.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) statuisce che l’esenzione ivi prevista è applicabile solo nel caso di immobili che appartengano ad un ente del tipo di quello dell’Istituto contribuente (circostanza non più contestata, v. anche, sulla natura del C.N.R., SS.UU. n. 8533/1990) e che siano “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.
Questa Corte ha avuto modo di affermare(Cass. n. 5485/2008, n. 20776/2005) che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7, rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esentì, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale” Siffatto accertamento nel caso di specie manca del tutto avendo il Giudice di merito ritenuto sufficiente il riferimento di cui all’atto d’acquisto (circostanza che assume incontestata) all’uso magazzino-laboratorio ed ufficio degli immobili,e avendo invocato un inottemperato, non solo onere di allegazione ma anche di prova di un diverso uso, in contrasto con il principio di diritto sopra affermato.
Tale indirizzo questa Corte fa proprio, non risultando validi argomenti contrari.
I motivi sono, pertanto, fondati e il ricorso deve essere accolto.
L’impugnata sentenza deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010