Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15539 del 23/07/2015

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15539 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10676-2010 proposto da:
A.A.,
aventi causa jure successionis della madre Sig.ra
CAPPELLO OFELIA, deceduda, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che li rappresenta e
2015

difende unitamente all’avvocato EMI ROSEO;
– ricorrenti –

1483

contro

XX

Data pubblicazione: 23/07/2015

tutti eredi di G.G.,

avverso la sentenza n. 277/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 10/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato MARIA CARLA VECCHI, difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FABIO GIULIANI, difensore dei
resistenti, che ha chiesto l’inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrenti

RITENUTO IN FATTO
1. – Cappello Ofelia convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di
Savona (Sezione distaccata di Albenga), XX quali eredi di G.G., rivendicando la
proprietà esclusiva di un vano di sgombero-magazzino, adiacente ad altri

illegittimamente occupato e annesso al di lei fabbricato, e chiedendo la
declaratoria di inefficacia del decreto pretorile, emesso ai sensi degli artt.
1159 bis cod. civ. e 3 della legge n. 346 del 1976, col quale era stato
dichiarato l’acquisto per usucapione speciale della proprietà del detto vano
da parte della G.G. (inefficacia — a dire della Cappello — scaturente dal
fatto che l’istanza per la declaratoria dell’usucapione era stata notificata
all’originaria proprietaria M.M. quando la stessa aveva già
trasferito la proprietà dell’immobile ai signori A.A., divenuti
successivamente danti causa della Cappello), nonché la declaratoria della
proprietà esclusiva di tale vano da parte di essa attrice, con la condanna
delle convenute al rilascio dell’immobile, alla restituzione dei frutti
indebitamente percepiti e al risarcimento del danno.
Le convenute resistettero alle domande attrici, assumendo che la
consistenza dell’immobile di proprietà della Cappello era rimasta invariata
nel tempo e mai aveva compreso il vano da essa rivendicato; eccepirono
comunque l’usucapione ordinaria del bene.
Il Tribunale adito, in accoglimento delle domande attrici, dichiarò
l’illegittimità del decreto pretorile che aveva dichiarato l’acquisto per
usucapione della proprietà del vano de quo da parte della G.G.,
dichiarò Cappello Ofelia proprietaria del vano rivendicato e condannò le
convenute al rilascio dell’immobile in favore dell’attrice nonché a rifondere
alla stessa le spese del giudizio.

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locali di sua proprietà esclusiva, che la G.G. avrebbe

2. – Sul gravame proposto dalle XX e in accoglimento dello
stesso, la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 10.3.2009, rigettò la
domanda di rivendicazione proposta dalla Cappello e condannò
quest’ultima a rifondere alle convenute le spese dei due gradi del giudizio.
3. – Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione A.A., formulando quattro motivi.

Resistono con controricorso XX.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ.; si lamenta, in particolare, che
la Corte territoriale — a fronte della eccezione di usucapione proposta dalle
convenute e del riconoscimento, da parte di esse, dell’originaria
appartenenza del bene a M.M., dante causa della Cappello —
non abbia ritenuto che l’onere della prova della proprietà incombente
sull’attrice fosse attenuato e che, in ogni caso, tale onere fosse stato assolto
sulla base dei titoli di acquisto e dei documenti prodotti.
Col secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, per non avere la Corte di Appello considerato che il giudice di
primo grado — con statuizione non oggetto di appello e, perciò, passata in
cosa giudicata — aveva riconosciuto l’illegittimità del decreto pretorile che
aveva dichiarato l’acquisto della proprietà per usucapione abbreviata del
vano oggetto del giudizio da parte di G.G..
Col terzo motivo, si deduce poi il vizio della motivazione della
sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale considerato che
l’attrice Cappello Ofelia nel 1980, dopo il suo acquisto dell’immobile e in

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A.A., quali eredi della comune madre Cappello

forza della concessione edilizia rilasciata nel 1979 ai suoi diretti danti causa
A.A., ebbe ad eseguire opere di ristrutturazione e di suddivisione
dell’originario unico vano indicato nei titoli di acquisto; tale circostanza,
secondo i ricorrenti, renderebbe assolutamente irrilevante il fatto che nei
titoli di proprietà fosse menzionato un unico vano, piuttosto che i diversi

lite) nei quali quell’unico originario vano era stato successivamente
suddiviso. Si deduce ancora il travisamento delle prove, per avere la Corte
di Appello ritenuto che tali opere fossero state eseguite da G.G.,
piuttosto che dall’attrice; secondo i ricorrenti, le opere eseguite dalla
G.G. sarebbero state molto successive, risalendo al 1993, e sarebbero
state eseguite sulla base di una diversa concessione edilizia, rilasciata nel
1991, nella quale peraltro la G.G. si sarebbe dichiarata proprietaria del
vano solo in forza del decreto pretorile di usucapione, la cui illegittimità era
stata riconosciuta dal Tribunale.
Col quarto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello posto
le spese del giudizio per intero a carico dell’attrice, nonostante la
soccombenza reciproca, non essendo stata impugnata — ed essendo perciò
passata in giudicato — la statuizione del Tribunale circa la nullità della
declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione da parte della dante
causa delle convenute.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Premesso che va dato atto che non è stato oggetto di riforma, da
parte della Corte di Appello, la statuizione con la quale il Tribunale ha
dichiarato illegittimo e, dunque, inefficace inter partes, il decreto pretorile
con la quale G.G. ha ottenuto la declaratoria della proprietà
esclusiva del vano per cui è causa per averla acquistata per l’usucapione

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vani (un bagno, una camera, una cucina e il vago di sgombero oggetto della

speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ., va rilevato come il giudice del
gravame non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati
da questa Corte in tema di onere della prova gravante su colui che agisce in
rivendica.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in

riconvenzionale o in via di eccezione — di aver acquistato per usucapione la
proprietà del bene rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore
in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di
acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in
epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a
possedere, nonché alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta
da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2,
Sentenza n. 5161 del 10/03/2006, Rv. 587183; nonché, ex plurimis, Sez. 2,
Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824; Sez. 2, Sentenza n. 9303
del 17/04/2009, Rv. 608112; da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 22598 del
05/11/2010, Rv. 614824).
Nella specie, G.G., col presentare ricorso al pretore per il
riconoscimento dell’usucapione speciale sull’immobile e col notificare lo
stesso a M.M. (dante causa di A.A., a loro volta
danti causa dell’attrice), ebbe a riconoscere l’originaria proprietà del vano
per cui è causa in capo alla detta M.M.. In altre parole, la G.G.
ebbe a riconoscere l’appartenenza del bene ai danti causa della Cappello in
epoca anteriore a quella in cui ha sostenuto di aver iniziato a possedere uti
dominus.
Deve pertanto reputarsi che, a seguito di tale riconoscimento,
essendo peraltro venuta meno l’efficacia giuridica della declaratoria di
usucapione speciale di cui al decreto pretorile, l’onere della prova del titolo

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tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga — in via

di proprietà da parte della Cappello e dei suoi aventi causa sia attenuato, nel
senso che esso deve ritenersi ridotto alla prova di un valido titolo di
acquisto da parte dell’attrice e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa
in epoca anteriore a quella in cui parte convenuta assume di aver iniziato a
possedere uti dominus, nonché — in presenza dell’eccezione di usucapione

interrotta da un possesso idoneo ad usucapire della parte convenuta
medesima.
Orbene, posto quanto sopra in ordine al criterio da seguire per
valutare l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attrice, va
rilevato come la valutazione della Corte territoriale del titolo di proprietà
vantato dalla Cappello risulti viziata da manifesta illogicità e travisamento
delle prove.
La pronuncia impugnata, invero, fonda il rigetto della domanda di
rivendicazione sulla circostanza che, nell’atto di acquisto di parte attrice e
nei titoli dei suoi danti causa, non vi sia cenno del piccolo vano di
sgombero oggetto del giudizio, essendo menzionato solo un unico grande
vano fienile, senza alcun riferimento ad una suddivisione dello stesso (p. 6
della sentenza impugnata).
La Corte territoriale, tuttavia, ha trascurato di considerare una
circostanza decisiva: il fatto cioè che l’immobile acquistato dalla Cappello è
stato oggetto di lavori di ristrutturazione e di suddivisione, in forza della
concessione edilizia del 1979 rilasciata ai suoi danti causa A.A..
Per poter escludere, dunque, che il titolo di proprietà della Cappello
comprendesse il piccolo vano oggetto di rivendica sarebbe stato necessario
verificare se tale piccolo vano costituisse o meno parte dell’intero grande
vano menzionato nel titolo di acquisto della Cappello e oggetto della

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proposta da parte convenuta — alla prova che quell’appartenenza non è stata

ristrutturazione-suddivisione sulla base della concessione edilizia ottenuta
dai A.A.; sarebbe stato necessario verificare — eventualmente
mediante apposita consulenza tecnica — la consistenza di tali lavori e se essi
avessero dato vita — separandolo dal più grande vano indicato nell’atto di
acquisto dalla Cappello — al piccolo vano oggetto di rivendica.

(logicamente necessaria per poter affermare che il piccolo vano rivendicato
non era compreso nell’immobile acquistato dalla Cappello), ma ha persino
travisato le prove in atti, attribuendo erroneamente l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione del grande vano fienile, eseguiti in forza della concessione
edilizia rilasciata nel 1979, alla G.G., anziché a parte attrice (p.
7 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata risulta, perciò, affetta da manifesta illogicità
nell’interpretazione del titolo di proprietà dell’attrice e nella ricostruzione
della vicenda fattuale relativa alla trasformazione dell’immobile; essa va
pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Genova per nuovo giudizio.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale, oltre ad emendare la
motivazione dai vizi di illogicità sopra rilevati con riferimento alla mancata
considerazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile eseguiti da parte
attrice, dovrà conformarsi al seguente principio di diritto:
«In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto abbia in
passato presentato ricorso al pretore onde ottenere il riconoscimento della
proprietà dell’immobile oggetto di rivendica in forza dell’usucapione
speciale di cui all’art. 1159 bis cod. civ. e abbia notificato tale ricorso al
dante causa dell’attore così implicitamente riconoscendone l’originaria
proprietà del bene sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari
(senza tuttavia ottenere una valida declaratoria di acquisto della proprietà

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E invece, la Corte territoriale, non solo non ha effettuato tale verifica

per usucapione) e successivamente, nel giudizio di rivendica, sostenga — in
via di eccezione — di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene
rivendicato, l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione
si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte
sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a
prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo
ad usucapire da parte del convenuto».
3. Le altre censure rimangono assorbite.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, addì 4 giugno 2015.

quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla

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