Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15539 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/06/2017, (ud. 10/04/2017, dep.22/06/2017),  n. 15539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCURIA

sul ricorso 24259-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo Curatore Dott.

F.A. V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA SARDANO,

PAOLO CANEPA, VINCENZO ROPPO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANNI DE BELLIS;

udito l’Avvocato PAOLO CANEPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A) 1. – Le questioni pregiudiziali.

2. – Questa Corte Suprema di Cassazione, giudice di ultima istanza, ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito anche: CGUE) domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, in ordine alle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione (di seguito anche: diritto eurounitario), la cui soluzione si impone come necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a sè.

3. – Dica la CGUE (nelle circostanze proprie della causa principale:

concernente un’azione di risarcimento danni contro lo Stato – Legislatore per la effettiva erogazione, nel periodo 1976-1980 e in forza di legge dello stesso Stato membro (L. n. 684 del 1974), di sovvenzioni costituenti aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Trattato CE (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), non notificati, nè autorizzati ai sensi dell’art. 88 del Trattato CE (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), ad impresa di navigazione in ambito di mercato, all’epoca, non liberalizzato (cabotaggio marittimo)):

a) se, ai fini della qualificazione di detti aiuti (come “esistenti” e, quindi, non “nuovi”), trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) v), del Regolamento n. 659 del 1999, che stabilisce: “v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione”; ovvero se trovi applicazione, e in che termini, il principio (portata formalmente differente da quello di diritto positivo anzidetto) enunciato dal Tribunale con la sentenza del 15 giugno 2000, nelle cause riunite T-298/97 e altre (Alzetta e a./Commissione, p. 143), confermata, per la statuizione che interessa in questa sede, dalla CGUE con la sentenza del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (p.p. 66-69) – secondo cui “(…) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato (poi: 87, par. 1), applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza”;

b) se, comunque, sempre ai fini della qualificazione dei predetti aiuti, trovi applicazione, e in che termini, l’art. 1, lett. b) iv) del medesimo Reg. n. 659 del 1999, che afferma essere “esistenti” “gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’art. 15” – norma che, a sua volta, stabilisce un termine di prescrizione decennale per il recupero degli aiuti illegalmente concessi, oppure trovino applicazione, in che termini (analoghi o meno al principio espresso dalla citata norma di diritto positivo), i principi, ripetutamente affermati dalla stessa CGUE, di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

B) 4. – La controversia pendente dinanzi a questa Corte di Cassazione.

5. – La vicenda sostanziale e processuale relativa alla controversia che pende dinanzi a questa Corte è, in buona parte, già nota a codesta CGUE, che ne ha conosciuto in due distinte occasioni, relative ad altrettanti rinvii pregiudiziali disposti dal Tribunale di Genova, ai quali sono seguite, in ordine temporale, la sentenza CGUE del 13 giugno 2006, in C-173/03 ((OMISSIS) S.p.A., In liquidazione/Repubblica italiana) e la sentenza CGUE del 10 giugno 2010, in C-140/09 ((OMISSIS) S.p.A. Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito anche sentenza: TDM II).

6. – Nel rinviare integralmente anche alle esposizioni in fatto presenti nelle predette sentenze (in particolare: p.p. 7-23 della sentenza in C-173/03; p.p. 10-19 della sentenza TDM II), giova nuovamente evidenziare, in sintesi, quanto segue, con maggiore risalto, poi, agli ulteriori ultimi sviluppi che ha avuto la controversia in esame, stante il particolare rilievo che assumono ai fini della presente pronuncia pregiudiziale.

7. – Nel 1981, l’impresa di navigazione (OMISSIS) S.p.A., in concordato preventivo (di seguito anche: (OMISSIS)), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l’impresa di navigazione (OMISSIS) S.p.A. (di seguito anche: (OMISSIS)) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della politica di prezzi bassi praticata dalla società concorrente durante il periodo 1976-1980 nell’ambito del servizio di collegamento marittimo con la Sicilia e la Sardegna.

8. – (OMISSIS) sostenne, a fondamento della pretesa, che la (OMISSIS) aveva conseguito aiuti di Stato in forza della L. 20 dicembre 1974, n. 684, recante “Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale” (G.U. n. 336 del 24 dicembre 1974; di seguito anche: L. n. 684 del 1974), che si poneva in contrasto con l’art. 90 del Trattato CEE e con la Costituzione, così da poter praticare concorrenza sleale, in violazione dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 3, tramite l’offerta di servizi a tariffe notevolmente inferiori al prezzo di costo.

9. – La domanda di (OMISSIS) venne respinta in primo grado con sentenza del maggio 1993, poi confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del dicembre 1996.

10. – Il successivo ricorso in Cassazione, proposto dal curatore del (nel frattempo intervenuto) fallimento di (OMISSIS) avverso la suddetta pronuncia, venne, a sua volta, respinto con sentenza n. 5087 del 19 aprile 2000 di questa Corte, che rigettò, nel contempo, l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di questioni inerenti all’interpretazione del diritto dell’Unione, ritenendo che la soluzione adottata dai giudici di merito fosse stata resa in armonia con detto diritto e con la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

11. – Con atto di citazione del 15 aprile 2002, il curatore del fallimento della (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche: P.C.M.), evocando la responsabilità dello Stato italiano sotto diversi profili: quello dello Stato-Legislatore, per aver erogato aiuti in base alla L. n. 684 del 1974, incompatibili con il Trattato istitutivo dell’Unione; quello dello Stato-Giudice, per aver contravvenuto, con la decisione della Corte di Cassazione n. 5087 del 2000, all’obbligo di formulare, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia europea quanto alla conformità al diritto comunitario dell’anzidetta L. n. 684 del 1974; quello, infine, dello Stato-Amministratore, per non avere informato la Corte di Cassazione dell’apertura di una procedura di infrazione, dinanzi alla Commissione europea, in relazione alla L. n. 684 del 1974, non ottemperando, così, agli obblighi di pronta collaborazione con le Istituzioni europee.

12. – (OMISSIS) chiese, quindi, la condanna al risarcimento dei danni patiti (quantificati, in linea capitale, in Euro 9.240.000,00), per aver dovuto competere, nel periodo 1976 – 1980, con un concorrente che, proprio in ragione degli aiuti anti – comunitari, era stata in grado di praticare tariffe di gran lunga inferiori per il servizio di cabotaggio svolto con la Sardegna.

13. – Sull’eccezione della convenuta Presidenza del Consiglio dei ministri circa l’applicabilità della L. n. 117 del 1988 e della relativa “esimente interpretativa di cui all’art. 2, comma 2”, il Tribunale di Genova, con ordinanza del marzo 2003, dispose rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine ai quesiti interpretativi concernenti la configurabilità di un illecito extracontrattuale dello Stato per mancato assolvimento dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato e, in caso di risposta affermativa, la compatibilità con il diritto comunitario delle limitazioni di responsabilità previste dalla L. n. 117 del 1988, art. 2.

14. – A seguito della sentenza del 13 giugno 2006 della Corte di Giustizia, il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1329 del 31 marzo 2009, ritenendo inapplicabile la L. n. 117 del 1988, dichiarò la “sussistenza dell’illecito commesso dallo Stato – Giudice”, dichiarò inammissibile e, comunque, prescritta la domanda proposta da (OMISSIS) contro lo Stato – Legislatore e rigettò quella avanzata contro lo Stato – Amministratore; avverso tale sentenza non definitiva proposero impugnazione immediata entrambe le parti in causa.

15. – Con separata ordinanza il medesimo Tribunale sottopose alla Corte di Giustizia un ulteriore quesito interpretativo relativo alla compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale in tema di aiuti di Stato quale quella dettata dalla L. n. 684 del 1974.

16. – Con sentenza del 10 giugno 2010 (TDM II), la Corte di Giustizia affermò che “il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, costituiscono aiuti di Stato qualora siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare”.

17. – Il Tribunale di Genova, con sentenza definitiva n. 2805 del 30 luglio 2012, condannò, quindi, la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore della Fallimento (OMISSIS), della somma di Euro 2.330.355,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento danni per l’illecito commesso dallo Stato-Giudice.

18. – Anche contro tale decisione proponevano impugnazione (principale) la Presidenza del Consiglio del Ministri e (incidentale) il Fallimento (OMISSIS).

19. – La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24 luglio 2014, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado (per vizio processuale inerente alla costituzione del giudice: decisione collegiale in luogo di quella monocratica) e, non ricorrendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, decise la causa nel merito, rigettando le domande risarcitorie di (OMISSIS) fondate sulla dedotta responsabilità dello Stato-Giudice e dello Stato – Amministratore, ed accogliendo, invece, quella (ritenuta ammissibile) fondata sulla responsabilità dello Stato-Legislatore, con condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno patito da (OMISSIS), liquidato in Euro 2.330.355,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

20. – In particolare, occorre porre in luce – perchè riveste particolare rilevanza in questa sede – che la Corte di appello di Genova riconosceva la responsabilità dello Stato-Legislatore per aver il Parlamento emanato una L. (n. 684 del 1974) che aveva consentito, nel periodo 1976-1980, l’erogazione di aiuti non consentiti dalle norme del Trattato, in quanto: a) era carente la definizione degli obblighi di assunzione del servizio pubblico di cabotaggio da parte di (OMISSIS) (mancando qualsiasi Convenzione, ai sensi della L. n. 684 del 1974, artt. 8 e 9, sui rapporti tra lo Stato e (OMISSIS)); b) era assente una “chiara predeterminazione dei criteri per il calcolo della compensazione afferente l’assunzione di un obbligo di servizio pubblico” (ed anzi essendo stati praticati acconti nella misura del 90%, svincolati da “qualunque parametro oggettivo”); c) non era stato effettuato “alcun calcolo dei costi tipici di un’impresa media”.

21. – Il giudice di appello affermò che l’aiuto si connotava come “illegittimo” in quanto apportava vantaggio ad un’impresa ed era “selettivo”, riguardando soltanto le imprese del Gruppo (OMISSIS), che, “pur in assenza di liberalizzazione comunitaria”, potevano venirsi a trovare “in concorrenza con imprese di altri Stati membri”, come posto in rilievo dalla Commissione europea nella decisione 2001/851/CEE del 21 giugno 2001.

22. – Il giudice di secondo grado ritenne, infatti, che gli aiuti concessi a (OMISSIS) fossero stati in grado “di incidere sugli scambi tra Stati membri della Comunità” (perfezionandosi “l’illecito statuale “anti-comunitario” discendente dagli aiuti non consentiti… sol che essi siano potenzialmente idonei all’alterazione degli scambi e della libera concorrenza”), giacchè, “per motivi di prossimità geografica, sulle rotte servite da (OMISSIS) avrebbero potuto operare vettori di Stati membri (in particolare la Francia e la Spagna), i quali, però, si sarebbero trovati in condizioni scoraggianti rispetto alla predetta”. Peraltro, la presenza di operatori di altri Stati membri “sulle linee servite da (OMISSIS)” era affermazione che si rinveniva anche nella citata decisione n. 2001/851/CEE; ed ancora, stante “il valore ingente delle sovvenzioni erogate negli anni in questione” (circa L. 400 miliardi) e la circostanza che (OMISSIS) operasse anche su tratte internazionali, gli aiuti venivano ad integrare anche “il regime vietato delle c.d. “sovvenzioni incrociate””.

23. – Inoltre, gli aiuti istituiti con la legge n. 684 del 1974, in quanto non anteriori all’entrata in vigore del Trattato, erano da ritenersi “aiuti nuovi”, per i quali sussisteva l’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato CE e, pertanto, in assenza di essa, la violazione del diritto comunitario.

24. – La ricordata sentenza della Corte di appello di Genova è stata impugnata dinanzi a questa Corte di Cassazione dalla P.C.M., con ricorso affidato a cinque motivi di censura; al quale ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS), che ha anche depositato una memoria.

25. – In particolare, con il primo motivo di ricorso – che si pone come principale rispetto agli ulteriori, subordinati, motivi di censura – la P.C.M. denuncia violazione e falsa applicazione di legge in riferimento, segnatamente, agli art. 1, lett. b)-v) e 15, par. 3 del Reg. (CE) 659/1999, dolendosi che il giudice di appello abbia qualificato come “nuovi”, e non già come “esistenti”, gli aiuti concessi a (OMISSIS) nel periodo dal 1976 al 1980.

C) 26. – Le disposizioni di diritto interno rilevanti.

27. – Assume rilievo immediato e diretto l’art. 2043 c.c. (c.c.), che disciplina sulla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito (su cui si fonda la domanda risarcitoria di (OMISSIS)), il quale recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

28. – E’ opportuno altresì ricordare le disposizioni rilevanti della L. n. 684 del 1974, e cioè gli artt. 7, 8, 9, 18 e 19, nonchè il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501, art. 7, (G.U.R.I. n. 285 del 18 ottobre 1979), con il quale è stata data attuazione alla predetta L. n. 684 del 1974; su tali disposizioni codesta CGUE si è già soffermata nella sentenza TDM II, sicchè può rinviarsi integralmente ai relativi p.p. 4-9.

D) 29. – Le disposizioni rilevanti del diritto eurounitario.

30. – Immediato rilievo assumono, nella specie, le norme del Trattato in tema di aiuti concessi dagli Stati. Il richiamo è al Trattato CE, in quanto in vigore al momento della proposizione della presente controversia, e in particolare agli artt. 87 (ex art. 92 e attualmente art. 107 TFUE), par. 1 (“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”) e 88 (ex art. 93 e attualmente art. 108 TFUE), specificamente parr. 1 e 3 (“1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi dí aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. (…) 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”).

31. – Viene in rilievo, inoltre, il Reg. (CE) 22/03/1999, n. 659/1999/CE (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CEE), in G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83, ed entrato in vigore il 16 aprile 1999 (di seguito anche: Reg. n. 659/1999), e in particolare gli artt. 1, 2, 4 e 15.

32. – L’art. 1 (Definizioni): “Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) “aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’art. 92, paragrafo 1, del trattato; b) “aiuti esistenti”: i) (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore; il) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio; 3) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’art. 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista; 4) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’art. 15; 5) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione; c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (…)”.

33. – L’art. 2 (Notifica di nuovi aiuti): “1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’art. 94 del trattato o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. (…)”;

34. – L’art. 4 (Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione): “1. La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. (…) 4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”). 5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate. 6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.”.

35. – L’art. 15 (Prescrizione per il recupero degli aiuti): “1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. 2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.”.

36. – Il Reg. (CE) 22/03/1999, n. 659/1999/CE è stato abrogato dall’art. 35 del Reg. (CE) 13/07/2015, n. 2015/1589 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in G.U.U.E. 24 settembre 2015, n. L 248 ed entrato in vigore il 14 ottobre 2015.

37. – Tuttavia, gli artt. 1, 2, 4 e 17 del Reg. (CE) 13/07/2015, n. 2015/1589 presentano un contenuto – salvo che per gli aggiornamenti dovuti all’entrata in vigore del TFUE – corrispondente, rispettivamente, a quello degli anzidetti il Reg. n. 659 del 1999, artt. 1, 2, 4 e 15.

38. – Infine, va ricordato il Reg. (CEE) 7/12/1992, n. 3577/92 (Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)), il cui art. 6 fissa sino alla data del 1 gennaio 1999 l’esenzione dall’applicazione del Regolamento stesso per i “servizi di cabotaggio da, tra e verso le isole nel Mediterraneo (…)”.

E) 39. – La rilevanza delle questioni pregiudiziali.

40. – Come detto, questa Corte è chiamata a decidere dell’impugnazione proposta dalla P.C.M. avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha riconosciuto la responsabilità per illecito comunitario dello Stato – Legislatore.

41. – La P.C.M. si duole, sotto un primo profilo di censura, che la Corte d’appello di Genova avrebbe erroneamente qualificato gli aiuti concessi dallo Stato alla (OMISSIS) come “nuovi”, in quanto essi afferivano al periodo 1976-1980 in cui l’attività di cabotaggio interno allo Stato si svolgeva in un mercato non ancora liberalizzato (e ciò sino al 1 gennaio 1999, in base al Reg. n. 3547/1992, là dove il precedente Reg. n. 4056/1986 si applicava soltanto ai trasporti marittimi internazionali) e quindi – come evidenziato dalla CGUE nella sentenza del 29 aprile 2004, in C-298/00 P (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000, causa T-298/97 + altre riunite, Alzetta e a./Commissione), trattandosi di un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza, erano da considerarsi, al momento della liberalizzazione, come un regime di “aiuti esistenti” e, dunque, legittimi (quale fattispecie normativa poi recepita dall’art. 1, lett. b)-v) del Reg. (CE) 659/1999).

42. – Inoltre, la stessa P.C.M. deduce, sotto un ulteriore e diverso profilo di doglianza, che la Corte di appello di Genova non avrebbe considerato che si sarebbe trattato comunque di “aiuti esistenti” per non essere mai stati formalmente contestati dalla Commissione per almeno 10 anni, come previsto dall’art. 15, par. 3, del Reg. (CE) n. 659 del 1999.

43. – In punto di rilevanza delle questioni pregiudiziali proposte (p. 3, che precede), va osservato che le censure della P.C.M. (rispetto alle quali (OMISSIS) ha sollevato talune eccezioni processuali, che, in quanto di diritto interno, spetta a questa Corte di cassazione risolvere) implicano – nei termini che saranno illustrati – l’interpretazione del citato diritto eurounitario, che non si manifesta come autoevidente, nè appare sorretta da univoci precedenti giurisprudenziali, così da consentire di sottrarsi a questa Corte di ultima istanza all’obbligo del rinvio ex art. 264 TFUE (sentenza CGUE del 6 ottobre 1982, in C-283/81, Cilfit, p.p. 14 e 16).

44. – Tale esigenza di chiarificazione dell’anzidetto diritto eurounitario si pone: sia sotto il profilo della sua applicabilità diretta alla presente controversia, in quanto successivo ai fatti che hanno dato luogo all’illecito comunitario oggetto della presente controversia, sia sotto il profilo dei suoi effettivi contenuti e della sua portata; ovvero, si pone sotto il profilo della applicabilità alla presente controversia dei principi che lo stesso diritto eurounitario (che detta le modalità applicative dell’art. 93 (poi 88) del Trattato), recepisce in base ai pregressi orientamenti della giurisprudenza della CGUE e delle decisioni della Commissione.

45. – Va, inoltre, aggiunto, sempre in punto di rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevate, che l’accertamento compiuto dalla Corte di appello sulla novità degli aiuti di Stato concessi a (OMISSIS) nel periodo 1976/1980 non sembra affatto “coperta” dal c.d. “giudicato comunitario” di cui alla sentenza TDM II, resa nella presente controversia, non essendo in essa stato affrontato “l’esame di tali questioni” (nonostante che la Commissione suggerisse “di fornire al giudice del rinvio precisazioni” al riguardo), atteso che “nozione di aiuto nuovo soggetto all’obbligo di previa notifica” non era stata investita dai quesiti allora proposti dal Tribunale di Genova (p. 26 TDM II).

46. – E in tal senso la sentenza TDM II ha ulteriormente precisato (p. 27 TDM II) che “la questione sollevata deve ritenersi intesa a stabilire se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che sovvenzioni corrisposte nelle circostanze proprie della causa principale, (…), possono costituire aiuti di Stato”.

47. – Del resto, l’affermazione della stessa sentenza TDM II, operata in riferimento al rilievo dello Stato italiano circa l’assenza, nel periodo dal 1976 al 1980, di un mercato di cabotaggio marittimo liberalizzato, – e cioè “che il fatto che l’abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo all’interno degli Stati membri sia posteriore al periodo che viene in questione nella causa principale non esclude necessariamente che le sovvenzioni di cui trattasi fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano falsato o minacciato di falsare la concorrenza” (p. 49) – è, per l’appunto, rivolta direttamente all’esame relativo della “questione del pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza” (p. 47).

F) 48. – Le ragioni del disposto rinvio ai sensi dell’art. 264 TFUE.

49.- Secondo costante giurisprudenza della CGUE (per tutte: sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie Brasserie du Pecheur e Factortame e A., p. 51), un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto eurounitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

50. – In questa sede interessa, segnatamente, la prima delle anzidette condizioni e, in tal senso, la norma eurounitaria rispetto a cui verificare la violazione rilevante ai fini del giudizio di responsabilità per illecito eurounitario dello Stato-Legislatore (siccome norma preordinata a conferire diritti ai singoli) è da individuarsi (e come tale è stata individuata dal giudice di appello) – alla luce della costante giurisprudenza della CGUE (a partire dalla sentenza dell’11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz, p. 8) – nell’art. 88, par. 3, del Trattato CE (ex art. 93 ed attuale art. 108 TFUE), in quanto avente efficacia diretta.

51. – Infatti, i giudici nazionali, che non hanno competenza a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto eurounitario, debbono, però, assicurare agli amministrati che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione del citato art. 88, par. 3, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto concerne la validità degli atti di esecuzione, sia per quanto concerne il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie, potendo essi, inoltre, giungere all’accoglimento delle domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (CGUE: sentenza dell’ luglio 1996, in C-39/94, SFEI, p. 40; sentenza del 21 ottobre 2003, in cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Calster e a., p. 64; sentenza del 12 febbraio 2008, in C-199/06, CELF, p.p. 41 e 53).

52. – Di qui, la necessità dell’indagine anche sulla novità o meno degli aiuti, la quale, per la relazione di escludente reciprocità tra la (sotto)fattispecie di “aiuti nuovi” e quella degli “aiuti esistenti”, implica l’esame della complessiva fattispecie di cui all’art. 88, par. 3, citato.

53. – Infatti, il giudice nazionale, ove chiamato a decidere sulla sussistenza di una responsabilità dello Stato-Legislatore per la concessione di aiuti di Stato illegittimi (in ragione della proposizione di azione risarcitoria da parte del soggetto che è stato pregiudicato da tale concessione; azione che costituisce, in materia di aiuti di Stato, uno strumento di private enforcement di tutela dello stesso diritto eurounitario), deve procedere a tre consecutive verifiche, per giungere ad altrettante qualificazioni giuridiche: a) se il provvedimento controverso costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato (ossia se esso procuri al suo beneficiario o ai suoi beneficiari un vantaggio mediante risorse pubbliche); b) se il detto aiuto di Stato rientri nella categoria degli aiuti vietati dall’art. 87, par. 1, del Trattato (cioè, se esso sia idoneo a falsare la concorrenza e se possa incidere sugli scambi fra gli Stati membri); c) se, infine, il detto aiuto rientri nella procedura di controllo di cui all’art. 88, par. 3, del Trattato e, quindi, se si tratti di nuovo aiuto (che è assoggettato a tale procedura) e non di un aiuto esistente (che vi si sottrae).

54. – Le prime due qualificazioni – cui è pervenuta la Corte di appello in base anche alle indicazioni provenienti dalla sentenza TDM II, alla stregua dei criteri dettati, tra le altre, dalla sentenza CGUE del 24 luglio 2003, in C-280/00, Altmark – non vengono qui in discussione, mentre i manifestati dubbi interpretativi riguardano la terza di dette qualificazioni, che il giudice di appello – tenuto conto della decisione 2001/851/CE della Commissione del 21 giugno 2001 – in G.U. L 318 del 4.12.2001 (in particolare, p.p. 20 e 21), che aveva ad oggetto gli aiuti di Stato concessi sempre a (OMISSIS) in base alla L. n. 684 del 1974 a partire dal 1991 – ha portato a conclusione nel senso che le sovvenzioni concesse a (OMISSIS) dal 1976 al 1980 fossero aiuti “nuovi” (in ogni caso risultando pacifica la circostanza che dette sovvenzioni non fossero state precedute da una previa notifica alla Commissione).

55. – Invero, la distinzione tra “aiuti esistenti” (art. 88, par. 1) e “aiuti nuovi” (art. 88, par. 3) è centrale nel sistema di controllo eurounitario sugli aiuti degli Stati membri (tra le altre, CGUE: sentenza 11 dicembre 1973, in C-120/73, Lorenz e sentenza 9 agosto 1994, in C 44/93, Namur-Les assurances du credit) e detta distinzione opera nel senso che i primi (gli aiuti esistenti) sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione, ma nelle more di tale esame possono essere erogati, mentre i secondi (gli aiuti nuovi: ossia quelli di nuova istituzione ovvero quelli che modificano aiuti esistenti) devono essere autorizzati e sono, quindi, soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione e al c.d. “obbligo di standstill” (o “clausola di sospensione”), cioè al divieto di portare ad esecuzione il progetto di aiuto fino alla decisione di autorizzazione.

56. – Tale distinzione già presente nel Trattato è stata evidenziata, a livello normativo primario, dal Reg. n. 659/1999, emanato in base all’art. 89 del Trattato stesso; regolamento che recepisce in buona parte gli orientamenti giurisprudenziali e della Commissione già formatisi in precedenza.

57. – In particolare, sono “aiuti esistenti”: gli aiuti statali istituiti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato CE (sentenza CGUE del 15 marzo 1994, in C-387/92, Banco Exterior de Espaila; art. 1, lett. b) i) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti che siano già stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio (art. 1, lett. b) 2) del Reg. n. 659 del 1999); gli aiuti notificati rispetto ai quali sia scaduto il termine per l’esame preliminare (sentenza Lorenz, cit.; art. 1, lett. b) 3) del Reg. n. 659 del 1999); gli aiuti non notificati per i quali sia scaduto il termine per il recupero (decennale ai sensi dell’art. 15 Reg. n. 659/99; art. 1, lett. b) 4) del Reg. n. 659/1999); gli aiuti che, al tempo della loro adozione, non erano qualificabili come aiuti e che sono divenuti tali in seguito al processo di completamento del mercato interno (art. 1 lett. b) 5), del Reg. 659/99).

58. – Quest’ultima norma, però, esclude che possano essere considerati aiuti esistenti le misure di sostegno ad attività che siano state oggetto di un processo di liberalizzazione in forza del diritto comunitario.

60. – Come detto, nel caso in esame è da ritenersi accertato (dal giudice del merito) che gli aiuti erogati a (OMISSIS) dal 1976 al 1980 – dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore del Trattato CEE e precedente all’entrata in vigore del Reg. n. 659/1999 – non sono stati notificati alla Commissione e che quest’ultima non ha provveduto ad alcuna autorizzazione degli stessi.

61. – La Corte di appello, ai fini della sua decisione, ha altresì avuto come evidente il dato, nella specie rilevante, dell’assenza di liberalizzazione “comunitaria” per il cabotaggio marittimo, relativo alla prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri, sino al 1° gennaio 1999, riferendosi il Reg. n. 4055/1986, ai trasporti marittimi internazionali e essendo l’applicazione del pertinente Reg. n. 3577/1992 sospesa, per l’appunto, sino a detta data (art. 6).

62. – In questo contesto, il giudice di secondo grado ha ritenuto che gli aiuti concessi a (OMISSIS) nel periodo anzidetto fossero aiuti “nuovi” (così da escludere la ricorrenza di aiuti “esistenti”) in forza delle (e a fortiori in base alle) considerazioni della decisione della Commissione 2001/851/CE, che ha affermato essere aiuti “nuovi” le sovvenzioni erogate dallo Stato a (OMISSIS) in base alla L. n. 684 del 1974 nel periodo dal 1991 in poi, in quanto aiuti successivi al Trattato CEE, ma non in precedenza notificati o autorizzati, sebbene resi in periodo, fino al 1999, di esenzione dall’applicazione del Reg. 3577/92 e, dunque, di mercato non liberalizzato quanto al cabotaggio marittimo, ossia del trasporto marittimo all’interno degli Stati membri.

f. 1) 63. – sulla questione pregiudiziale di cui al p. 3, sub a).

64. – Ai fini della qualificazione giuridica come “esistente” o come “nuovo” di un siffatto aiuto (erogato nel contesto di un mercato non liberalizzato) permane, quindi, un primo problema interpretativo, che deriva, per l’appunto, dalla applicabilità ratione temporis dell’art. 1, lett. b) v) del Reg. n. 659 del 1999, dalla sua portata applicativa o dalla portata applicativa del principio da esso desumibile, in rapporto al quale si colloca dall’affermazione più generale (resa al p. 143) della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione (riguardante il mercato dell’autotrasporto), che, per la statuizione che interessa (resa ai p.p. 142-150), è stata confermata dalla sentenza CGUE del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (p.p. 66-69).

65. – In particolare, sulla base del citato art. 1, lett. b) v), la condizione è che debba trattarsi di aiuti che “al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche”; là dove, poi, se “alcune misure diventano aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione”.

66. – La citata sentenza del Tribunale di primo grado “Alzetta” (in materia di mercato dell’autotrasporto) assume al riguardo (p. 143) che “(…) un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza, alla luce delle condizioni fissate da tale disposizione, relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ed alle ripercussioni sulla concorrenza”.

67. – Invero, quanto al mercato del cabotaggio marittimo, questa Corte osserva che vi sono più pronunce (non tutte della CGUE, ma anche del Tribunale di prima istanza) che riguardano proprio la vicenda “(OMISSIS)” (sentenza CGUE del 10 maggio 2005, in C-400/99, Repubblica italiana/Commissione; sentenza Tribunale, Seconda Sezione del 20 giugno 2007, in T-246/99, (OMISSIS) di Navigazione SpA e a./Commissione; sentenza Tribunale, Settima Sezione, del 4 marzo 2009, in cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, (OMISSIS) SpA e a./Commissione), sebbene relative ad aiuti concessi in epoca successiva (1990 al 2000) a quella che interessa la presente controversia.

68. – Da dette pronunce sembra ricavarsi l’affermazione più generale per cui – avuto riguardo proprio alle sovvenzioni istituite dalla L. n. 684 del 1974, ma in base alle convenzioni successivamente stipulate tra lo Stato italiano e (OMISSIS) per gli sostenere gli OSP (obblighi di servizio pubblico) -, alla luce dell’art. 4 del Reg. 3577/1992 (di liberalizzazione del cabotaggio), le sovvenzioni contrattuali (convenzioni) che non eccedono gli OSP possono ritenersi aiuti esistenti, ma quelle eccedenti gli OSP sono invece aiuti nuovi, e ciò anche in riferimento agli anni (1990 e 1991) in cui il mercato del cabotaggio marittimo non era liberalizzato (essendo l’effettiva liberalizzazione avvenuta dal gennaio 1999).

69. – La citata sentenza CGUE del 20 maggio 2005 (p.p. 63-67) non pare affrontare direttamente il problema della assenza, all’epoca, di liberalizzazione del cabotaggio marittimo, ma le altre due citate sentenze del Tribunale (quella del 20 giugno 2007, p.p. 160-173; e quella del 4 marzo 2009, p.p. 140-148) sembrano aver ritenuto che fosse implicita nella sentenza CGUE del 2005 la irrilevanza del fatto di detta assenza di liberalizzazione mercato, ciò in quanto, in relazione soltanto agli aiuti eccedenti gli OSP, l’art. 4, n. 3, del Reg. n. 3577/92 non avrebbe potuto apportare una deroga alla disciplina degli aiuti di Stato.

70. – In particolare, la citata sentenza del Tribunale del 2009 parrebbe presupporre che l’aiuto eccedente la “convenzione” sia aiuto nuovo, mentre la citata sentenza del Tribunale del 2007 afferma che la anzidetta sentenza CGUE del 2005 non avrebbe potuto ritenere che dopo la liberalizzazione del mercato di cabotaggio quegli aiuti sarebbero divenuti esistenti, giacchè in tal modo avrebbe smentito il proprio assunto sulla natura di aiuti nuovi delle sovvenzioni eccedenti; sicchè, la sentenza del Tribunale del 2007 (p. 170) conclude sostenendo che “la soluzione elaborata in tale sentenza (Alzetta) non può essere trasposta alla presente causa”.

71. – Peraltro, si deve ancora osservare che con la sentenza CGUE del 19 ottobre 2000, in cause riunite C-15/98 e C-105/99, Repubblica italiana e Sardegna Lines/Commissione) è stata annullata la decisione della Commissione 21 ottobre 1997, 98/95/CE, relativa a taluni aiuti concessi dalla Regione Sardegna prima del 1999 alle imprese di navigazione in Sardegna, soltanto per un difetto di motivazione sulla circostanza che il mercato del cabotaggio non fosse all’epoca liberalizzato (ponendosi in evidenza che gli elementi dedotti nel corso del giudizio dalla Commissione al fine di “dimostrare che quest’ultima circostanza non era tale da escludere un’incidenza sugli scambi di servizi di trasporto marittimo tra la Sardegna e taluni Stati diversi dalla Repubblica italiana, in particolare il Regno di Spagna e la Repubblica francese”, non figuravano nella motivazione della decisione 98/95).

f. 2) 72. – sulla questione pregiudiziale di cui al p. 3, sub b).

73. – Tale questione pregiudiziale assume una rilevanza propria, anche a prescindere dalla soluzione della questione sub a), stante la distinta ed autonoma qualificazione dell’aiuto come “esistente” che potrebbe provenire dal diritto positivo eurounitario o dai principi in esso presenti e desumibili.

74. – Viene, anzitutto, in rilievo il combinato disposto di cui agli artt. 1, lett. b) iv) e 15 del Reg. n. 659/1999, per cui sono da considerarsi “esistenti” “gli aiuti considerati esistenti ai sensi dell’art. 15” e, quindi, gli aiuti per i quali (art. 15, par. 3) “è scaduto il periodo limite”, che è quello di (prescrizione di) 10 anni concesso alla Commissione per il recupero degli aiuti (art. 15, par. 1).

75. – Detto termine – previsto per “ragioni di certezza del diritto” (quattordicesimo “considerando” del Reg. n. 659/1999) e volto a tutelare, tra gli altri, lo Stato membro interessato (CGUE sentenza del 6 ottobre 2005, in C276/03, Scott/Commissione) – decorre dalla “concessione effettiva dell’aiuto” (CGUE sentenza dell’8 dicembre 2011, in C-81/10 P, France Telecom/Commissione).

76. – Come detto, nella controversia principale gli aiuti (non notificati, nè autorizzati dalla Commissione) sono stati effettivamente concessi a (OMISSIS) nel periodo dal 1976 al 1980.

77. – Quanto all’applicazione dell’art. 15 del Reg. n. 659/1999 ai fatti pregressi alla sua entrata in vigore (16 aprile 1999), si osserva che la citata sentenza CGUE del 29 aprile 2004 in C-298/00 P (p. 89) sembra negarla, salvo evidenziare, poi, che “la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri” (p. 90).

78. – Invero, la giurisprudenza citata sembrerebbe riguardare specificamente l’ipotesi della prescrizione concernente il diritto al recupero (in particolare, da parte della Commissione), che trova diretta regolamentazione nell’art. 15, là dove, poi, si pone il problema interpretativo se, ai fini della qualificazione dell’aiuto come “esistente” ai sensi dell’art. 1, lett. b)), del Reg. n. 659/1999, il richiamo alla disciplina dell’art. 15 operi in funzione soltanto dell’individuazione del criterio di riferimento temporale cui attenersi per il discrimine tra aiuto “esistente” e aiuto “nuovo”.

78. – In tale prospettiva sembrerebbe mostrare maggiore attinenza la sentenza CGUE del 16 aprile 2015, in C-690/13, Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE e a., nella quale – in circostanze relative a (eventuali) aiuti divenuti tali negli anni 1987 e 1990 – si è affermato: “L’articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti è tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall’art. 88, paragrafo 3, CE a condizione che tali privilegi siano divenuti un aiuto nuovo dopo l’entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato e che il periodo limite previsto dall’art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo (88 CE) non sia scaduto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

G) 79. – Sospensione del procedimento.

80. – Il presente procedimento, in attesa della pronuncia della CGUE, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

PQM

 

visto l’art. 267, par. 3, TFUE,

chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, fin via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea indicate al p. 3, sub a) e sub b), che precede.

Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

Si trasmetta alla Cancelleria della Corte di giustizia la presente ordinanza, nonchè gli atti di causa rilevanti ai fini della decisione (indicati in separato indice), mediante plico raccomandato all’indirizzo di Rue du Fort Niedergreinewald, L-2925, Lussemburgo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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