Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15539 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28307/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.N.U. s.r.l., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Ines

Nappi e Francesco Forte, nonchè dall’avv. Clelia Scioscia, presso

il cui studio in Portici (NA) è elettivamente domiciliata in via A.

Diaz, 115; domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza 311/03/12 del 18 ottobre 2012 della

Commissione tributaria regionale per la Campania.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per i.v.a. e i.r.a.p. 2002 la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Napoli contestò alla C.N.U. s.r.l., sulla base di indagini bancarie, prelevamenti da c/c per Euro 374.213,00 e versamenti su c/c per Euro 338.798,00 e determinò, ai fini i.re.s., i.r.a.p. e i.v.a., maggiori ricavi per Euro 713.011,00.

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale per la Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento ritenendo che l’imputazione dei maggiori ricavi a reddito non sarebbe potuta avvenire senza dedurre i costi correlati e, quanto all’I.v.a., che, trattandosi di impresa che ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8, emetteva fatture senza addebito d’imposta che sarebbe dovuta essere integrata dal cessionario, che i maggiori ricavi non potevano costituire imponibile ai fini i.v.a.

Contro la sentenza ricorre, per tre motivi, l’Agenzia delle entrate.

La C.N.U. s.r.l. resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione del TUIR, art. 109, dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 4)” in quanto la sentenza avrebbe violato il principio secondo cui tutti i movimenti bancari, sia nella forma dei versamenti che nella forma dei prelevamenti, si imputano a reddito se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi o non ne indica il beneficiario; e in quanto, in ogni caso, la Commissione tributaria regionale avrebbe potuto essa stessa determinare la minore base imponibile.

Con secondo motivo denuncia “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 – in subordine violazione dello stesso D.Lgs., art. 36, comma 2, n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), in quanto la sentenza non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione in tema di maggiore imponibile ai fini i.v.a., non trattandosi di questione oggetto d’impugnazione dell’accertamento.

Con il terzo motivo denuncia “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe illegittimamente negato ai risultati degli accertamenti bancari il valore presuntivo affermati per legge.

La contribuente ha resistito ai motivi d’impugnazione deducendo, preliminarmente, la tardività del ricorso, consegnato per la notifica un anno e quarantasei giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Nel merito, ha dedotto che già in sede ispettiva l’amministratore aveva rilevato lo speciale regime in materia di i.v.a. applicabile all’azienda; e che è principio affermato in giurisprudenza che, in caso di accertamento induttivo, l’ente impositore deve tener conto dei maggiori costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, deve essere affermata l’insussistenza del rilievo, posto dalla controricorrente, sulla tardività del ricorso, essendo del tutto pacifico che, ai fini del calcolo del termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. – anche nella maggiore durata pro tempore applicabile, trattandosi di controversia introdotta prima del 4 luglio 2009 – bisogna tener conto della sospensione dei termini feriali, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 che, nella formulazione pro tempore vigente, era di 46 giorni, decorrendo dal 1^ agosto al 15 settembre.

Nel merito, i motivi primo e terzo vanno trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi sono entrambi fondati.

E’ pacifico in giurisprudenza che i risultati delle indagini bancarie costituiscono una presunzione legale (semplice) di maggior reddito, che spetta al contribuente contrastare con prova contraria (Cass., 11102/2017; Cass., 29752/2018; Cass., 15003/2017). In questo caso non risulta neppure il tentativo compiuto dal contribuente di fornire detta prova contraria, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

La giurisprudenza ha anche affermato che in tema di accertamento, la considerazione dell’incidenza percentualizzata dei costi corrispondenti alla ricostruzione dei ricavi è applicabile alla rettifica induttiva e non anche a quella fondata su indagini bancarie, atteso che, in questa ipotesi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e, per l’IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), opera a favore dell’Amministrazione finanziaria una presunzione legale rispetto ai dati emergenti dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente ha l’onere di superare (Cass., 24422/2018; Cass., 18081/2010; Cass., 4589/2009).

Il secondo motivo è parimenti fondato.

In realtà, la Commissione tributaria regionale non ha espresso esplicitamente alcuna statuizione sull’insussistenza di imponibile i.v.a. in ragione del regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, applicabile all’impresa ispezionata. Il riferimento è stato compiuto per corroborare la necessità, in punto di diritto, che i risultati delle indagini bancarie trovino conferma in “ulteriori elementi a sostegno, in assenza dei quali l’indizio non assurge a livello di prova, anche se non certa, almeno con elevata probabilità, verosimile”. Elementi di sostegno che nel caso di specie sarebbero potuti derivare dai “chiarimenti” che l’Ufficio, prima dell’emissione dell’accertamento, avrebbe dovuto chiedere e in occasione dei quali la contribuente – secondo la sua prospettazione – avrebbe potuto addurre l’assenza di imponibile i.v.a. Argomentazione errata, sia perchè – come la stessa sentenza aveva precedentemente affermato – il contribuente in fase di preaccertamento era stato invitato al contraddittorio al quale aveva espressamente rinunciato; sia perchè i risultati degli accertamenti bancari sono presunzioni che non hanno bisogno di altro supporto e che spetta al contribuente inficiare.

La sentenza tuttavia, pur senza pronunciarsi espressamente, ha condiviso il vizio dell’accertamento denunciato per la prima volta in appello, dandolo per scontato tanto da ritenere che il chiarimento che avrebbe potuto dare il contribuente avrebbero portato ad un accertamento diverso e più favorevole al contribuente. Come dimostra il dispositivo, che ha annullato l’atto impositivo nella sua interezza. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, il quale si adeguerà ai suddetti principi e regolerà le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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