Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15538 del 22/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.22/06/2017),  n. 15538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23416-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA 312, presso lo studio dell’avvocato VALERIA CASSARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ISIDORO MASSIMO BARBAGALLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA 312, presso lo studio dell’avvocato VALERIA CASSARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ISIDORO MASSIMO BARBAGALLO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO DE GERONIMO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

letto il ricorso proposto da P.P. contro M.A.,

notificato il 18 settembre 2015, per la cassazione della sentenza

resa dalla Corte di Appello di Catania l’8 giugno 2015;

letto il controricorso notificato il 26 ottobre 2015 da

M.A..

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con lo stesso numero di iscrizione a ruolo n. 23416/15 è stato iscritto altro ricorso successivo, notificato dalla P. nei confronti della M. in data 23 novembre 2015, per la cassazione della sentenza di cui sopra, così come corretta con provvedimento di correzione di errore materiale in data 2 ottobre 2015;

rilevato che, avverso questo secondo ricorso, è stato notificato da M.A. altro controricorso in data 30 dicembre 2015;

rilevato che è stata fissata la trattazione di entrambi i ricorsi in camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, per il giorno 8 marzo 2017;

rilevato che dall’avviso inviato dalla Cancelleria ai sensi della norma da ultimo citata non risulta espressamente che entrambi i ricorsi sarebbero stati trattati nella camera di consiglio di cui sopra, tanto che il procuratore della ricorrente ha chiesto un rinvio per la riunione;

rilevato che, all’esito della discussione in camera di consiglio, il collegio ha ritenuto che, sia per l’incompletezza del detto avviso sia per la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, si renda necessario un rinvio a nuovo ruolo;

ritenuto altresì opportuno disporre la custodia in cassaforte del fascicolo del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito e per la custodia in cassaforte del fascicolo del presente giudizio di legittimità. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

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