Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15537 del 27/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5868-2014 proposto da:

P.E.M., P.F., PE.EM., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ERITREA 48, presso lo studio

dell’avvocato MARIA BATTIPAGLIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMEN BATTIPAGLIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE MEF, ENSEP, M.R.;

– intimati –

avverso la decisione n. 1223/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di NAPOLI del 25/02/2013, depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso dell’Ufficio del registro – ricorso proposto contro le sentenze n. 1821/05/1985 e n.1830/05/1985 della CT di secondo grado di Napoli che (a seguito dell’accoglimento del ricorso del contribuente da parte della locale Commissione di primo grado) aveva dichiarato inammissibile l’appello della parte pubblica – ed ha perciò convalidato sia l’avviso di liquidazione che il conseguente avviso di accertamento di maggior valore adottati dall’Ufficio del Registro onde pretendere l’imposta principale di registro dovuta in relazione all’atto di definitiva assegnazione di alloggio popolare a favore di P.S. (cui poi sono qui subentrati gli eredi oggi ricorrenti), sul presupposto che al P. (che aveva impugnato gli avvisi insieme alla “ENSEP srl”) non spettassero i benefici fiscali richiesti in applicazione della disciplina tributaria vigente “ante riforma” degli anni 1972 -1973 (e cioè prima dell’emanazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 che aveva disposto l’abrogazione di tutte le precedenti agevolazioni, tra le quali anche quella di cui il P. aveva chiesto di beneficiare). La menzionata pronuncia della Commissione Centrale ebbe a statuire che ai fini del presupposto di imposta si doveva fare riferimento agli atti di assegnazione avvenuti nel 1979 e perciò nel difetto della disciplina che ante il 1972 prevedeva il beneficio invocato. La menzionata pronuncia aveva peraltro ritenuto che non l’imposta di registro fosse applicabile alla menzionata assegnazione definitiva, bensì l’IVA, essendo l’ENSEP srl (siccome assegnante) una società di capitali.

Impugnata avanti alla Corte di Cassazione l’anzidetta disciplina, sia da parte dell’Ufficio che da parte del contribuente, la Corte ha cassato la pronuncia della CTC (sulla scorta dell’affermato principio secondo cui alla specie di causa doveva essere applicata l’imposta di registro e non l’IVA) e la causa è stata riassunta dall’Ufficio avanti alla medesima CTC – sezione regionale di Napoli che – ritenuto che il presupposto di imposta si era realizzato al momento dell’assegnazione in proprietà degli alloggi popolari e tenuto conto del principio di diritto affermato dalla menzionata sentenza della Suprema Corte – ha dichiarato fondato il ricorso dell’Ufficio e perciò stesso ha respinto l’impugnazione di parte contribuente contro i provvedimenti impositivi menzionati (oltre a dichiarare estinta per cessazione della materia del contendere la posizione processuale di altre parti che versavano nella stessa situazione del P.).

La parte contribuente ha interposto nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato sulla violazione del R.D. n. 1165 del 1938 e dell’art. 11 preleggi; dell’art. 53 Cost., come anche sulla contraddittorietà della motivazione; il secondo centrato sulla violazione del D.P.R. n. 633 del 1973 e sull’erronea valutazione di congruità degli atti registrati a tassa fissa), la parte ricorrente si duole:

a) che siano state ritenute non applicabili le agevolazioni fiscali del T.U. n. 1165/1938, per l’erronea considerazione del riferimento cronologico all’atto di assegnazione definitiva e non – invece – al “vero e proprio contratto di vendita avvenuto nell’anno 1964, a cui le parti hanno solo…traslato il momento della ripetizione ai fini della pubblicità alla (data di) stesura dell’atto pubblico”. Il contratto stipulato nell’anno 1964 avrebbe dovuto qualificarsi di locazione – vendita (contratto di genere atipico-misto) ed aveva avuto l’effetto della vera e propria assegnazione, con trasferimento di proprietà condizionato al solo possesso dei requisiti di legge e al non verificarsi di eventuali cause di decadenza.

b) che non siano stati riconosciuti i benefici del T.U. n. 1165 del 1938, art. 149 per le case che si considerano popolari e che fruiscono di contributo o concorso erariale in ragione della natura giuridica dell’ENSEP al quale – non applicandosi l’IVA – doveva riconoscersi il perseguimento della finalità della costruzione di alloggi per far fronte alle esigenze di particolari categorie sociali. Perciò, se è vero che non vi è contrasto tra l’esclusione di assoggettabilità ad IVA della cessione dell’alloggio (per effetto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2 nella versione originaria, che comprendeva le assegnazioni ai soci di società commerciali) “non si vede motivo per cui non si dovrebbe applicare…la maggiore agevolazione fiscale della tassa fissa” prevista dalla previgente normativa.

I motivi (tra loro strettamente correlati e da esaminarsi congiuntamente) appaiono inammissibili, perchè coperti da giudicato.

Si tratta infatti della riedizione in questa sede degli argomenti già posti a fondamento del ricorso incidentale proposto dal P. innanzi a codesta Corte che è stato esaminato e deciso con la pronuncia n. 7062/1994.

In quella sede codesta Corte (quanto al motivo di impugnazione incidentale concernente “il momento impositivo”) rilevò: “come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel caso di assegnazione di proprietà di un alloggio di tipo popolare ed economico, già assegnato in locazione con patto di futura vendita, la proprietà dell’immobile si realizza solo allorchè viene convenuta la cessione definitiva (Cass. 1 luglio 1992 n. 8095; Cass. 12 maggio 1990 n. 4099; Cass. 27 ottobre 1982 n. 5620), che, pertanto, costituisce l’atto negoziale soggetto all’imposta di registro (Cass. n. 4099-1990 e n. 8095-1992 cit.)”.

Quanto poi al secondo motivo del ricorso incidentale (con cui la parte contribuente negava “che la riforma tributaria del 1972 abbia abrogato il regime agevolativo preesistente” assumendo che “la fattispecie delle assegnazioni di alloggi popolari concesse dall’ENSEP rientri tra le agevolazioni riservate agli atti e contratti relativi all’edilizia economica e popolare dello stesso D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32”) codesta Corte rilevò: “A tal proposito si deve, innanzitutto, osservare che le norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione, tal che non ammettono un’applicazione analogica. Ciò posto,…..devono, quindi, ritenersi esclusi dalla disciplina tributaria agevolativa di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2…. tutti quegli altri atti e contratti, pur inerenti al settore dell’edilizia popolare ed economica in base alla pregressa legislazione, che non riguardino strettamente l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, così come disciplinati dalla normativa del 1971 (per riferimenti, Cfr. Cass. 1 luglio 1992 n. 8095 cit.)”.

Non vi è dubbio perciò che – statuendo il rigetto degli stessi argomenti di impugnazione oggi riproposti – la Corte abbia frapposto un impedimento insuperabile (e cioè il giudicato espresso e sostanziale) alla loro riedizione, sicchè non resta che considerare inammissibile il ricorso qui proposto che su detti argomenti si fonda.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 luglio 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA