Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15537 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2779/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., S.N., D.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SANTA BERNADETTE 15, presso lo studio

dell’avvocato CRASTA Bruno, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MELIS STEFANO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 326/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

25/09/09, depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la sequenze relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“il Relatore Cons. Dott. M. M. Chiarini, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza del 9 ottobre 2009 la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca riaffermando, alla luce dell’istruttoria svolta, che la gravissima lesione permanente – enucleazione dell’occhio destro – effettuata l'(OMISSIS) a S.N. era conseguenza dell’ondoftalite provocata dalla ferita corneale profonda cagionatagli da un compagno di scuola elementare il (OMISSIS) con un pennarello lanciatogli nell’occhio durante l’orario scolastico, la cui efficienza causale non era relegata a mera occasione per la trascuratezza dei genitori nell’adottare le cure prescritte non assumendo tali concause il carattere dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, nè essendo determinabile il grado di concorso della condotta di costoro in assenza di azione di regresso nei loro confronti.

Il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con il primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.c., n. 3 – ripropone le censure formulate in appello sulla mancanza di prova della elevata probabilità della derivazione della patologia oculare dalla ferita cagionatagli dal compagno di scuola poichè il C.T.U. So., ritenuto il più attendibile, aveva limitato al 10% la probabilità della perdita della vista.

2. Con il secondo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 1223 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 30 Cost., comma 1 e art. 316 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – lamenta che la Corte di merito ha omesso di valutare l’interruzione del nesso causale derivata dall’omissione di tempestive cure da parte dei genitori che avevano l’obbligo, ai sensi dell’art. 2048 c.c., di impedire l’evento versificatosi anche se non in relazione probabilistica.

3. Con il terzo motivo – Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che la Corte di merito non ha considerato la relazione del Dott. So. secondo la quale il comportamento omissivo dei genitori ha interrotto il nesso causale poichè oltre il 90% delle lesioni corneali non perforanti, come quella del S., si risolve senza danni per il bulbo, mentre il Dott. P. ha escluso il nesso causale tra la ferita provocatagli e la perdita del visus poichè essa era guarita il (OMISSIS) senza postumi permanenti e quindi è stato il comportamento dei genitori di per sè solo sufficiente a cagionare- l’evento.

I motivi, congiunti, sono parte inammissibili, parte manifestamente infondati.

Ed infatti, esclusa la pretesa di ottenere una nuova o più appagante valutazione dei fatti, compiutamente e logicamente effettuata dalla Corte di merito, la sentenza e conforme ai consolidati principi secondo cui, pur se la perdita dell’occhio del piccolo poteva esser evitata con adeguate e tempestive cure dei genitori (cfr. C.T.U. So.), la relativa omissione tuttavia costituiva concausa dell’evento, inidonea come tale ad interrompere il nesso causale che “.. secondo entrambi i consulenti risale alla ferita corneale procurata dal lancio del pennarello” (pag. 8 della motivazione della sentenza di secondo grado), così uniformandosi al costante principio secondo il quale in tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 cod. pen. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenuto, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte (Cass. 488/2003, 18094/2005, 13400/2007, 11903/2008, 2360/2010).

Pertanto il ricorso va respinto”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state presentate memorie da parte del ricorrente.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento dello spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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