Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15537 del 08/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15537 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 28264-2011 proposto da:
CITTADINI MARIO c.f. CTTMRA37S51I601A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
1932

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L’AREA
LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,

Data pubblicazione: 08/07/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA
MARIA, giusta delega in atti;
l

– controricorrente

avverso la sentenza n. 6892/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

-i

1215/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.11.2010, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame
proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la decisione di primo grado che aveva
dichiarato il diritto di Cittadini Mario all’inquadramento in area quadri, I livello, dal
17.5.19982condannando la società al pagamento delle differenze economiche, rigettava la

Rilevava il giudice del gravame che doveva essere disatteso quanto affermato dal
Tribunale in ordine alla interpretazione dell’art. 38 c.c.n.I., tenuto conto del condiviso
orientamento giurisprudenziale di legittimità alla cui stregua, per il passaggio dall’ area
quadri di secondo livello a quella di primo livello, ai fini del relativo inquadramento
superiore, era necessario lo svolgimento delle corrispondenti mansioni per un periodo di
sei mesi. Con riguardo al gravame incidentale del Cittadini, osservava che per il periodo
antecedente al provvedimento di attribuzione delle superiori mansioni, la prova
testimoniale integrativa espletata aveva evidenziato che il Cittadini aveva svolto mansioni
che richiedevano preparazione professionale specializzata e responsabilità di unità
organiche, ma che queste ultime non erano di rilevanti dimensioni, come previsto dalla
declaratoria del primo livello quadri.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Cittadini unicamente in relazione al capo della
decisione che aveva rigettato il gravame incidentale, affidando l’impugnazione a due
motivi, cui resiste la società, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Cittadini denunzia violazione degli artt. 44 e 45 c.c.n.l. 26.11.1994 e
dell’accordo integrativo del 23.5.1995 ratificato dal consiglio di amministrazione dell’ente in
data 14.6.1995 e versato nella circolare n. 25, prot. del 2.8.1995, in riferimento agli artt.
1362 e ss. c. c., ai sensi dell’ art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando che il giudice del gravame ha
interpretato in maniera distorta gli articoli del c.c.n.I e del contratto integrativo citati, in
quanto la grandezza delle unità organiche gestite non rileva per quel che concerne il
“Filone Tecnico” al quale pacificamente esso Cittadini apparteneva e che con riguardo
all’Area Quadri di I livello il contratto integrativo prevede, con riferimento a tale filone,
attività tecnica con elevato contenuto specialistico nella logistica, costruzioni, informatica,
meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico-attuariale, anche con

domanda del predetto, respingendone anche l’appello incidentalmente proposto.

responsabilità diretta di strutture organizzative, non rilevando pertanto l’ampiezza dell’unità
organizzativa, ma solo le mansioni in concerto svolte. Aggiunge che anche la società, con
lettera di incarico del 24.2.1998, aveva formalmente riconosciuto che le mansioni svolte
dal Cittadini erano effettivamente proprie dell’Area Quadri di I livello, laddove la Corte del
merito non ha tenuto del contenuto specializzato elevato dei compiti assunti dal Cittadini,
perché erroneamente ha applicato il criterio della grande unità organica.

risultanze istruttorie a dimostrare lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica
dell’area quadri di primo livello, ai sensi dell’ art. 360, n. 5, c.p.c., sottolineando di non
chiedere un riesame delle risultanze processuali. Riporta il contenuto del verbale di
udienza dal quale si evincerebbe la insufficienza dedotta, in quanto il teste aveva
confermato lo svolgimento di attività specialistiche che denotavano un alto grado di
professionalità e rileva che il giudice del gravame aveva escluso lo svolgimento di
mansioni adeguate all’inquadramento richiesto solo perché aveva ritenute idonee a tal fine
unicamente quelle svolte dal Direttore dei lavori . Osserva che ciò è in contraddizione con
la circostanza che le mansioni accertate erano state, in ogni caso, sufficienti per la società
per disporre, con lettera di incarico formale, l’attribuzione delle funzioni superiori
corrispondenti all’area quadri di primo livello per un periodo di cinque mesi a decorrere dal
16.2.1998 e fino al 11.7.1998 (attività di progettazione, attività di contabilità e assistenza
lavori, attività di collaborazione ai collaudi), riconoscendo in tal modo che il Cittadini già
avesse svolto e svolgesse un carico di lavoro ascrivibile al profilo tecnico dell’area quadri
di primo livello, filone elettrico/meccanico.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con lo stesso si deduce la violazione della norma dell’ accordo sindacale del maggio
1995, integrativo del CCNL 26.11.1994, che, agli artt. 44 e 45, contiene le declaratorie
rispettivamente dell’area Quadri di 2° livello e di 1° livello, quanto alla seconda, che qui
interessa, contemplando attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di
gestione di grandi unità organiche, ovvero funzioni di interesse strategico per l’Ente, con
prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza,
progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie
innovative della massima rilevanza. La stessa declaratoria prevede, poi, il riferimento, in

2

Con il secondo motivo, lamenta insufficiente motivazione in ordine alla inidoneità delle

aggiunta alle mansioni in tali termini specificate, a tipiche figure professionali, con
competenze specialistiche, abilitazioni all’esercizio della professione ed iscrizione ai
relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, con funzioni di
studio, consulenza progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla
direzione dell’Ente. Con il menzionato accordo integrativo, nell’ambito dell’Area Quadri di
I livello, è stato differenziato il filone operativo”gestionale ” da quello operativo “tecnico”,
informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica ed i tipo statistico-attuariale,
anche con responsabilità diretta di strutture organizzative”, operandosi in tal modo una
demarcazione tra figure professionali per le quali rileva l’adibizione alla gestione di grandi
unità organiche e figure professionali addette ad attività tecnico specialistiche “con
responsabilità di strutture organizzative”.
La valutazione compiuta dal giudice del gravame non risulta rispettosa delle previsioni
contrattuali richiamate che, come detto, pongono una differenziazione tra i filoni operativi
individuati, escludendo la necessità di adibizione ad unità organiche di rilevanti dimensioni
per il filone tecnico, sicchè sotto tale profilo la sentenza impugnata va cassata, rendendosi
necessario un nuovo esame dell’attività espletata dal Cittadini, al fine di accertarne la
congruenza con le mansioni cui alla declaratoria dell’Area Quadri di I livello, con specifico
riguardo alle specificazioni contenute nell’accordo integrativo al CCNL 26.11.1994,
stipulato in data 23.5.1995, di cui alla circolare 25/1995.
Ogni altro motivo risulta assorbito dall’accoglimento suddetto, che impone il riesame della
vicenda, anche per ciò che attiene alla durata semestrale dello svolgimento delle mansioni
superiori eventualmente accertate in conformità ad un’interpretazione della contrattazione
collettiva nei sensi precisati.
La causa va pertanto rimessa al giudice di rinvio designato in dispositivo, anche per le
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto – assorbito il secondo — e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello
di Roma in diversa composizione.

3

riferito ad “attività tecnica con elevato contenuto specialistico nella logistica costruzioni,

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Così deciso in Roma, il 29.5.2014

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