Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15536 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9521/2010 proposto da:

F.V. (OMISSIS), I.G.L., esercenti

la potestà legale sul figlio minore F., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAVENNA Bartolo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE

Gaetano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle

liti in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

contro

P.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO,

che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla

memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

D.F.;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 507/2010 del TRIBUNALE di LECCE del

22/02/2010, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Scalise Gaetano, difensore dei resistenti che si

riporta agli scritti insistendo per il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il relatore, Cons. Dott. Giacomo Travaglino, letto l’art. 380 bis c.p.c., ed esaminati gli atti, osserva:

1. Nel giudizio promosso da F.V. e sua moglie I. L.G. nei confronti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù (in cui interverranno D.F. e S.P.S.), avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti da responsabilità medica, venne sollevata dal difensore del convenuto un’eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Lecce, e indicato come competente quello di Roma.

2. Il tribunale, in composizione monocratica, con sentenza del 22/2/2010 (in procedimento introdotto in epoca anteriore al 4.7.2009), ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, indicando come competente il tribunale di Roma, luogo di esecuzione ex contractu della prestazione sanitaria.

3. La controparte ha chiesto il regolamento della competenza così individuata dall’adita autorità giudiziaria.

4. Il regolamento è ammissibile: il tribunale ha, difatti, dichiarato chiuso il processo dinanzi a sè con provvedimento che statuisce sulla sola competenza, ciò che ne consente l’impugnazione con il ricorso per regolamento necessario.

5. Il regolamento è fondato, e la competenza per appartiene all’adito tribunale di Lecce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19, 20, 38 c.p.c..

6. Risulta dagli atti di causa la incompleta contestazione, da parte degli odierni resistenti, di tutti i concorrenti criteri attributivi della competenza, in particolare di quello di cui all’art. 20 del codice di rito (forum destinatae solutionis): nè l’integrazione dell’eccezione operata nelle note di replica (con le quali gli odierni resistenti avrebbero sostenuto la inesistenza di qualsivoglia onere di contestazione del criterio de quo) può ritenersi tempestivamente ed utilmente sollevata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice (Cass. ss. uu. 248/99;

Cass. 9783/2009; 24277/2007; 8590/2002)”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, le cui conclusioni sono state fatte proprie anche dal P.G..

Una diversa conclusione della lite non trova alcuna giustificazione nel contenuto della memoria depositata da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

Infatti:

– in sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di Cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorchè per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 cod. proc. civ., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (in termini, ad esempio, Cass. 24 aprile 2009, n. 9783; Cass. 7 maggio 2010, n. 11192, tra le tantissime);

– nella specie nel primo atto difensivo il convenuto Drago nell’eccepire la incompetenza del giudice adito ha precisato nel caso di specie tutte le persone fisiche convenute nel presente giudizio hanno domicilio a Roma. Ai sensi dell’art. 19 c.p.c., relativo al foro delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute il foro competente è quello della sede che nel caso di specie è pacificamente sia in Roma. Ai sensi dell’art. 20 relativo ai diritti di obbligazione, foro competente è il luogo in cui si è svolta l’obbligazione, che nel caso di specie si è svolta a Roma;

– non diversamente sia il convenuto Sanders sia l’Ospedale Bambin Gesù hanno articolato la loro eccezione, assumendo che le due persone fisiche convenute hanno residenza in (OMISSIS), così come l’Ospedale Bambin Gesù ha la propria sede legale in (OMISSIS) e in fatti di causa dai quali parte attrice trae le sue infondate pretese si sono svolte a (OMISSIS), presso l’Ospedale Bambin Gesù;

– è di palmare evidenza, dal complesso di tali difese, che nulla è stato eccepito – nel primo atto difensivo – quanto al forum destinatae solutionis;

– nè è rilevante che sia stato altresì precisato – come evidenzia la difesa dell’Ospedale -che sia il criterio generale della residenza e della sede legale dei convenuti ex artt. 18 e 19 c.p.c., sia il criterio facoltativo previsto dall’art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione determinano la competenza del tribunale di Roma, che si indica sin d’ora quale giudice competente per territorio, – è evidente, infatti, che perchè, in caso di competenza territoriale derogabile possa dirsi rispettato l’onere di contestazione della competenza del giudice adito sotto tutti i profili non è sufficiente il mero, del tutto apodittico, richiamo alle norme di cui agli artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ., ma è indispensabile – altresì – una parte argomentativa, a illustrazione della eccezione;

– certo che nella specie l’Ospedale Bambin Gesù ha fatto presente, in sede argomentativa, che i fatti di causa … si sono svolti a (OMISSIS), presso l’Ospedale Bambin Gesù è palese che il richiamo, poco oltre, all’art. 20 cod. proc. civ., non può interpretarsi – contrariamente a quanto ora invoca la difesa di detto Ospedale – come facente riferimento, oltre che al luogo in cui è sorta l’obbligazione (cioè al luogo in i fatti di causa … si sono svolti) anche al luogo in cui l’ obbligazione dedotta in giudizio (nella specie risarcitoria) deve eseguirsi;

– irrilevante, al fine del decidere è quanto si legge negli scritti difensivi dell’ Ospedale, allorchè si sottolinea la impossibilità di far riferimento – nel caso di specie – al fine della identificazione del forum destinatae solutionis, alla norma di cui all’art. 1182 cod. civ., comma 3, atteso che nella specie ciò che rileva è unicamente la tempestività (non quindi la fondatezza o infondatezza) della eccezione;

– come puntualmente evidenziato in ricorso – da ultimo – non può dubitarsi, infine, che l’incompetenza per territorio del foro di Lecce doveva essere sollevata, sotto tutti i profili, nel primo atto difensivo e sono intempestive le eccezioni formulate nelle successive memorie (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657).

In accoglimento del proposto regolamento, in conclusione, deve dichiararsi la competenza del tribunale di Lecce che provvedere, altresì, anche sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale di Lecce, che provvedere, altresì, sulle spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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