Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15535 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Poste Italiane Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore

elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa 57 presso lo

studio dell’avv. Pizzonia Giuseppe dal quale è rappresentato e

difeso giusta procura speciale a margine del ricorso unitamente

all’avv. Zoppini Giancarlo ed all’avv. Giuseppe Russo Corvace;

– ricorrente –

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’Avv. Odone Edda del Foro di Genova e dall’avv. Gabriele

Pafundi presso il quale è elett.te domiciliato in Roma, viale

Giulio Cesare 14 sc. A int. 4 giusta procura speciale a margine del

ricorso.

contro

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/09/05, depositata in data 4 dicembre 2006,

della Commissione tributaria regionale della Liguria;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

5.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carico;

sentita la difesa svolta dall’avv. Gabriele Pafundi per conto di

parte resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona de Dr. Umberto Apice che ha concluso per

l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con le pronunce

consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23 dicembre 2003 il Comune di Genova notificava alla Poste Italiane S.p.a. l’avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 1997 in relazione ad un immobile, di proprietà della società, sito in (OMISSIS) via (OMISSIS), adibito a centro postale meccanizzato, contestandole l’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento. Avverso il detto avviso la contribuente ricorreva presso la CTP di Genova, deducendo tra l’altro che l’accertamento era affetto da vizio motivazionale e che era stata attribuita un’erronea classificazione catastale, la categoria (OMISSIS) in luogo della (OMISSIS), o della (OMISSIS) e della (OMISSIS), dovute per la destinazione particolare dell’immobile. La CIP accoglieva il ricorso. Il Comune interponeva appello e la contribuente si costituiva ribadendo le proprie ragioni. La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza la contribuente, ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Il Comune resiste con controricorso ed ha quindi depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente ed articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 comma 1 e 2, art. 53, si fonda sulla premessa che la C.T.R. avrebbe errato nel respingere l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello, trascurando colpevolmente che l’atto era stato notificato a mezzo posta in busta chiusa invece che mediante plico raccomandato senza busta. Ed invero – così continua la ricorrente la modalità di prescrizione prevista dal combinato disposto delle norme citate costituirebbe un requisito di forma richiesto ad substantiam per cui “una modalità irrituale determina l’improcedibilità/inammissibilità dell’atto così notificato La censura è infondata. A riguardo, giova premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui occorre dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, pur facendo salva la funzione di garanzia che istituzionalmente propria del processo, ciò nonostante, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi. (cfr Cass. 18088/04). La premessa torna utile perchè, se è vero che la prescrizione relativa all’invio in piego è volta soprattutto a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ne deriva che ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, ed egli, anzi, abbia avuto modo di contestare punto per punto l’impugnazione avversaria, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la sanzione dell’inammissibilità dell’appello.

Del resto, questa Corte con orientamento ormai consolidato ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “in tema di contenzioso tributario e con riguardo alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell’atto eseguita mediante consegna all’ufficiale postale di una busta chiusa, anzichè, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, (richiamato, per l’appello, dall’art. 53), di un “plico raccomandato senza busta”, costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario.(Cass. 17702/04). Ed invero, nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell’atto d’impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello. (Cass. n. 7797/08).

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 1 D.P.R. n. 650 del 1972, art. 32, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, occorre premettere che, ad avviso della ricorrente, l’avviso di accertamento sarebbe illegittimo in quanto emesso in carenza di potere, in assenza del preventivo atto di classamento dell’Agenzia del Territorio. In tale ipotesi, il Comune – questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la contribuente – sarebbe tenuto ad attivarsi presso il competente Ufficio del Territorio e poi, solo sulla base dei dati catastali acquisiti, procedere eventualmente all’emissione di un avviso di accertamento.

Anche tale censura non coglie nel segno. Ed invero, fermo restando che, per legge (v. L. n. n. 1249 del 1939 e D.P.R. n. 1142 del 1949), appartiene all’Agenzia del Territorio la competenza in materia di classamento degli immobili, torna opportuno chiarire che, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la pretesa sostituzione del Comune all’Agenzia del Territorio, nell’attività di classamento degli immobili, costituisce una circostanza completamente estranea alla concreta fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Corte, essendosi il Comune limitato, così come rileva la CTR nella sentenza impugnata, a determinare, in applicazione della norma di cui all’art. 11, comma 2, in via presuntiva, l’imposta come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. A questo riguardo, mette conto di premettere che nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, si verte in tema di un fabbricato non iscritto in catasto per il quale – la circostanza è pacifica tra le parti – era stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini ICI. La premessa è utile perchè, soltanto con riferimento ai fabbricati indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, il successivo art. 11 del citato Decreto prevede espressamente nel comma 1 che il Comune richieda previamente all’UTE l’attribuzione della rendita, limitando inoltre l’adempimento di tale onere alla sola ipotesi in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione, relativa a fabbricati che siano stati dichiarati secondo la rendita di fabbricati “similari” – dichiarazione da trasmettersi all’ufficio competente il quale, entro un anno provvedere all’attribuzione della rendita stessa, dandone comunicazione al contribuente ed al Comune – mentre non prevede analogo onere nel comma 2, qualora manchi la dichiarazione, come nella specie, limitandosi a stabilire che il Comune nel caso di omessa presentazione della dichiarazione provvede all’accertamento d’ufficio ed a tal fine emette avviso di accertamento motivato.

Ciò posto, sia l’assenza di una previsione di legge, volta a stabilire la necessità di una previa richiesta di attribuzione di rendita da parte dell’ente territoriale, sia e soprattutto la valutazione comparativa dei dati normativi sopra indicati non possono non portare a ritenere che a fronte di un immobile privo di classificazione catastale il Comune, al fine di esercitare la propria attività di accertamento del tributo, non è in alcun modo tenuto alla previa richiesta di classificazione da rivolgere all’Agenzia del Territorio. Con conseguente infondatezza della censura di illegittimità dell’avviso di accertamento emesso dal Comune, in assenza del preventivo atto di classamento dell’Agenzia del Territorio.

Con la terza doglianza, per violazione e falsa applicazione degli L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, la ricorrente continua a lamentare l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnalo, sia pure per altra ragione, vale a dire perchè l’avviso sarebbe privo della motivazione, volta a spiegare le ragioni in base alle quali il Comune ha ritenuto che l’immobile tassato sia classificabile nella categoria catastale D. La censura, ancor prima che infondata, è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, per difetto di autosufficienza, perchè la ricorrente avrebbe dovuto assolvere l’onere di riportare, mediante l’integrale trascrizione, il contenuto dell’avviso in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di tali ragioni. Il controllo deve essere intatti svolto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, mediante l’accesso a fonti esterne e l’esame diretto degli atti di causa, che resta precluso alla Corte di cassazione. In secondo luogo, perchè secondo la precisa valutazione della CTR “l’avviso in questione contiene tutti i requisiti previsti dalla legge per la sua validità” contenendo l’indicazione dell’immobile, della sua ubicazione, del periodo di imposta, delle ragioni di determinazione del valore sulla base del prospetto dei valori contabili del fabbricato come rilevati dal Registro dei Beni Ammortizzabili della Società, inviato dalla stessa al Comune. Ora. è appena il caso di osservare sul punto che la valutazione di congruità operata dal giudice di secondo grado non è censurabile in sede di legittimità involgendo un giudizio di merito.

Del resto, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. 21571/04).

Passando infine alla trattazione della quarta e quinta doglianza, deve premettersi che con la prima di esse la ricorrente ha lamentato a nullità della sentenza per illogicità/contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici di seconde cure non hanno fatto constare i motivi per i quali la classificazione del Comune sarebbe stata preferibile a quella formulata dalla contribuente, benchè “non particolarmente appropriata alle caratteristiche dell’edificio” mentre con la seconda ha dedotto l’omessa ed apparente motivazione della sentenza in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale la determinazione della categoria catastale “D” ovvero “E” da attribuire all’immobile.

Ed invero – così in sintesi, la ricorrente – a fronte della documentazione depositata idonea a dimostrare che la corretta classificazione catastale dell’immobile destinato a centro di smistamento postale è nella categoria “E” (all. n. 3 alle controdeduzioni, i.e. visura catastale del c.m.p. di Fiumicino accatastato in “E”) la CTR ha assolutamente omesso di motivare e spiegare le ragioni per cui ha ritenuto invece corretta la classificazione nel gruppo “D”, operata da Comune, che aveva applicato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, riguardante gli immobili “classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto”. E ciò, dopo aver esplicitamente rilevato in sentenza come “la classificazione nel gruppo D attribuita dal Comune all’immobile in questione non sia (fosse) particolarmente appropriata alle caratteristiche dell’edificio adibito a servizi postali, più specificamente a centro di raccolta e smistamento di pacchi e corrispondenza”. I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi, in merito ai quali, mette conto di rilevare introduttivamente che la Commissione di appello, dopo aver effettivamente sottolineato come la classificazione attribuita dall’ente territoriale non fosse “particolarmente appropriata alle caratteristiche dell’edificio adibito a servizi postali, più specificamente, a centro di raccolta e smistamento di pacchi e corrispondenza”, ha completamente omesso di motivare sulla fondatezza o meno della misura della pretesa tributaria, affermando che la funzione di classificazione dei beni immobili sulla base delle loro intrinseche caratteristiche spetta per legge all’Agenzia del Territorio – nella specie, non sollecitata dal contribuente – e ritenendo di dover limitare il proprio compito decisionale alla mera valutazione della legittimità dell’avviso di accertamento. La pretesa tributaria doveva ritenersi fondata – così la CTR esaurisce la motivazione – “in quanto scaturisce da una omessa dichiarazione e da un omesso versamento dell’imposta”. Le ragioni di doglianza, formulate dalla contribuente, meritano attenzione. All’uopo, torna opportuno premettere che il processo tributario, sebbene formalmente strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso e l’atto di accertamento costituisce il “veicolo di accesso” al giudizio di merito sul rapporto. Ne consegue che, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice tributario di avvalersi dei propri poteri valutativi ai fini della decisione, il giudizio deve concludersi con una pronuncia in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria sia riguardo all’an sia riguardo al quantum. Infatti, il giudizio che si svolge davanti alle Commissioni è un giudizio di merito a cognizione piena e le commissioni tributarie possono acquisire “aliunde” gli elementi di decisione, essendo dotate di ampio potere estimativo, anche sostitutivo.

Ne deriva che i giudici tributari, a fronte di un ricorso volto a contestare Vari ed il quantum della pretesa tributaria, non possono esaurire la propria funzione decisionale nella mera valutazione della legittimità dell’avviso di accertamento, assumendo che competerebbe al contribuente l’obbligo “di rivolgere istanza all’Agenzia del Territorio per ottenere il classamento del fabbricato, con ciò portando a definizione anche la pretesa tributaria”.

Ed invero, come questa Corte, giusto in materia di imposta comunale sugli immobili, ha già avuto modo di affermare, “il giudice tributario ha il potere e il dovere di determinare l’entità dell’imposta alla luce della esatta e definitiva determinazione delle rendite catastali che emerga nel corso del giudizio”. (Cass. 213/05).

Giova aggiungere con riferimento specifico al vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente, che nel caso di specie la determinazione della categoria catastale “D” ovvero “E” da attribuire all’immobile de quo costituisce certamente un fatto, controverso, decisivo per il giudizio, in relazione alla misura della pretesa tributaria.

Ciò posto, ad onta della documentazione depositata dalla ricorrente, volta a dimostrare che la corretta classificazione catastale dell’immobile destinato a centro di smistamento postale sarebbe stata nella categoria “E” (all. n. 3 alle controdeduzioni, i.e. visura catastale del c.m.p. di Fiumicino accatastato in “E”), vale la pena di sottolineare come la CTR abbia completamente omesso di approfondire l’esame dei criteri di classamento, previsti dalla legge, e delle caratteristiche anche costruttive dell’immobile, giustificative dell’attribuzione all’una piuttosto che all’altra categoria (sul punto v. Cass. n. 14374/07), ed abbia altresì omesso di spiegare le ragioni per cui nella sostanza delle cose ed incongruamente, non traesse le dovute conseguenze dal rilievo, pur esplicitato, secondo il quale la classificazione nel gruppo D attribuita dal Comune non era particolarmente appropriata alle caratteristiche dell’edificio.

Ciò posto, è appena il caso di sottolineare che il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione o comunque della insufficienza della medesima, deve ritenersi sussistente quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile, come nel caso di specie, traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio (cfr Cass. n. 29203/08, n. 9368/06, n. 2399/04).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, disattese le prime tre doglianze formulate dalla ricorrente, meritano invece di essere condivise la quarta e la quinta censura, restando assorbita l’ultima, fondata sulla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia della CTR in ordine alla disapplicazione delle sanzioni irrogate. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, nei limiti dei motivi accolti, con la conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza dei principi sopra richiamati, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR della Liguria, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbito il sesto, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Liguria, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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