Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15535 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4406/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELI O STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 123/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 30/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di D.A. del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, aveva ritenuto che il rapporto pretensivo, relativo alla richiesta del contribuente di restituzione di quanto indebitamente versato, non rientrasse nell’ambito del condono.

1.1. Il contribuente non resiste.

1.2. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

2. L’unico motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3e rubricato: “violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9” è fondato alla luce del principio, consolidato in materia, per cui la presentazione dell’istanza di definizione automatica prevista della L. n. 289 del 2002, art. 9, preclude al contribuente, libero di scegliere se aderire al condono o coltivare la controversia, ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata (cfr. con particolare riferimento all’IRAP, Cass. n. 1967/2012; id. n. 4566/2015).

2.1. Essendosi la sentenza impugnata discostata dal superiore principio sie ne impone la cassazione con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria per il riesame ed il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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