Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15535 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9380/2010 proposto da:

MARTINI ALIMENTARE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio dell’avvocato TRANE

PASQUALE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARLATELLA Sergio

giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

P.& B. DI APPETITO PAOLO E VIRGILIO SAS (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato BIANCOLILLO Massimo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAFURO FRANCESCO

giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 29/2010 del TRIBUNALE di RAVENNA del

28/01/2010, depositata l’01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Biancolillo Massimo, difensore della resistente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il relatore, Cons. Dott. Giacomo Travaglino, letto l’art. 380 bis c.p.c., ed esaminati gli atti, osserva:

1. Nel giudizio promosso dalla s.r.l. Martini Alimentari nei confronti della s.a.s. P.&B di Appetito e Virgilio, avente ad oggetto l’accertamento della cessazione del rapporto di agenzia tra la società istante e la convenuta, venne sollevata dal difensore della P&B, dinanzi al giudice civile ordinario di Ravenna, un’eccezione di incompetenza, funzionale e per territorio, della predetta autorità giudiziaria, che, con ordinanza 24.9.2009, ebbe a rimettere la causa al giudice del lavoro dello stesso tribunale di Ravenna.

2. Quest’ultimo, con sentenza del 1 marzo 2010, riaffermata la competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, ancorchè la domanda fosse stata introdotta nei confronti di un agente di commercio che svolgeva la propria attività in forma di società in nome collettivo, ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, indicando come competente il tribunale di Roma, nella cui circoscrizione rientrava il domicilio dell’agente.

3. La Martini s.r.l. ricorre per regolamento della così individuata competenza.

4. Il regolamento è ammissibile: il tribunale ha, difatti, dichiarato chiuso il processo dinanzi a sè con sentenza – trattandosi di giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – priva di statuizioni di merito.

5. Il regolamento è infondato, e la competenza appartiene al tribunale di Roma, avendo il giudice investito della controversia ritenuto, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, il carattere personale della prestazione dell’agente, al di là dell’esistenza di un’organizzazione in forma sociale, che implica una mera presunzione di insussistenza della relazione di parasubordinazione (come già opinato da questa corte con l’ordinanza 15790/2005, predicativa di un condivisibile, quantunque non pacifico, principio di diritto in subiecta materia).

Nessuna influenza può, inoltre, spiegare la clausola contrattuale derogativa del disposto dell’art. 413 c.p.c., comma 4, attesane la patente natura contra legem”.

2. Il collegio – letti gli atti nonchè la memoria depositata dalla Martini Alimentari s.r.l. e l’istanza di rimessione alle SS.UU. osserva:

– perchè sia configurabile la formazione di un giudicato per acquiescenza, per omessa impugnazione, è indispensabile che la sentenza si sia pronunziata su una domanda o su capo autonomo non espressamente impugnato, suscettibile di passare in cosa giudicata (cfr. Cass. 20 ottobre 2010, n. 21561);

– nella specie la sentenza ora oggetto di ricorso per regolamento di competenza ha affermato la competenza del giudice del lavoro (di Roma) sul rilievo che anche in presenza di società di persone è ipotizzabile una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale (come nella specie);

– essendo stata tale affermazione censurata sul rilievo che qualora la qualità di agente sia assunta da una società, di capitali o di persone, non è ipotizzabile, neppure in tesi, un rapporto di parasubordinazio-ne ex art. 409 c.p.c. è di palmare evidenza che l’ invocato giudicato interno sulla natura personale della attività lavorativa prestata dal socio A.P. non si è formato.

3. Non sussistono – inoltre – le condizioni per rimettere la questione al Primo Presidente perchè investa della questione specifica le Sezioni Unite, non esistendo, nella giurisprudenza di questa Corte alcun contrasto che lo giustifichi.

Specie tenuto presente che l’insegnamento contenuto in Cass. 28 luglio 2005 n. 15790, secondo cui – in particolare – in tema di controversie attinenti a rapporti di agenzia, l’esistenza di un’organizzazione in forma sociale dell’agenzia implica una mera presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale della attività svolta e, quindi, di insussistenza della parasubordinazione, in ordine alla quale rimane possibile per qualunque soggetto interessato fornire la prova contraria, non è in alcun modo riferibile alla presente fattispecie (nella quale, a tacer d’altro, si invoca che l’attività personale sia quella del socio accomandante, anzichè di quello accomandatario).

4. Il Collegio – contemporaneamente – esclude di poter condividere la relazione sopra trascritta, cui ha aderito il P.G., dovendosi – all’opposto – dichiarare la competenza del tribunale ordinario di Ravenna, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Alla luce delle considerazioni che seguono:

– in tema di regolamento di competenza – la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia – i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (cfr. Cass. 24 agosto 2007, n. 18040), nè la Corte, ancora, nella propria indagine è vincolata dagli apprezzamenti espressi al riguardo dal giudice a quo;

– come pacifico presso una giurisprudenza pressocchè totalitaria di questa Corte regolatrice deve ribadirsi – al riguardo – ulteriormente, che in materia di rapporti di agenzia, ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro (In questo senso, da ultimo, Cass. 19 aprile 2011, n. 8940);

– deve, infatti, escludersi che una società in accomandita semplice, che assume la qualità di agente, possa adempiere l’incarico affidatole con una prestazione d’opera prevalentemente personale, a prescindere dal numero e dalla qualità dei suoi soci;

– una tale società, infatti, benchè priva di personalità giuridica, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici, onde l’eventuale attività personale del singolo socio viene mediata dalla società e perde il carattere della personalità nei confronti del preponente;

– conseguentemente, agli effetti dell’art. 409 cod. proc. civ., n. 3, la controversia relativa a tale rapporto di agenzia esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, nè è configurabile alcun dubbio sulla legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., della diversità di disciplina dei due tipi di rapporto ai fini della competenza, considerata la evidente ragionevolezza della distinzione (in termini, ad esempio, Cass. 19 dicembre 1995, n. 12960, nonchè Cass. 27 novembre 2000, n. 15241).

In altri termini, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia è necessario che l’attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell’agente.

Tale situazione non ricorre allorchè il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o, come nella specie, con una società di persone che costituisca un autonomo centro d’imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l’agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (Cass. 22 marzo 2006, n. 6351; Cass. 14 luglio 2005, n. 14813).

Specie tenuto presente che la prevalenza dell’attività personale, richiesta dall’art. 409 cod. proc. civ., n. 3, per devolvere le controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza funzionale del giudice del lavoro, va misurata in rapporto all’attività complessiva dell’agenzia ed alla sua struttura imprenditoriale e non come responsabilità personale e rapporto fiduciario nei confronti del preponente, elementi che sussistono nei rapporti commerciali tra imprenditori (Così, ad esempio, Cass. 24 agosto 2007, n. 18040 che, alla luce dell’enunciato principio, ha affermato, in sede di regolamento, la competenza del tribunale ordinario, anzichè del giudice del lavoro, come ravvisata dalla sentenza impugnata sul presupposto dell’intento fiduciario e personale insito nella decisione della preponente di affidare il mandato agenziale, dapprima, ad una società in nome collettivo, quindi, mutando il rapporto, alla ditta individuale facente capo all’agente che, per far fronte all’incarico, creava apposita s.a.s.).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale ordinario di Ravenna, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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