Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15534 del 27/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13005/2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA CUTARELLI, che Io rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LEONARDO LAVIOLA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 5918/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Laviola Leonardo, difensore del ricorrente che ha

chiesto si riporta agli scritti; accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.M. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha confermato il rigetto del ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 sulla base del c.d. redditometro.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Ritiene il Collegio che la CTR si e limitata ad affermare che il contribuente non aveva offerto la prova nè della disponibilità del conto corrente della madre nè dell’impiego degli stessi per i bisogni familiari. Così facendo il giudice di merito ha totalmente tralasciato di esaminare la doglianza proposta in appello dalla parte contribuente – e della quale la stessa CTR aveva dato conto nella parte in fatto – volta a sostenere che le somme relative al conto corrente della madre erano di pertinenza del V. in quanto provenienti da un immobile alienato di sua proprietà.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Ed invero, la CTR ha fatto scorretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con le sentenze nn. 6396/2014,8095/14, 17665/14, 25104/14, 7339/2015. Con tali decisioni si è ritenuto che per vincere la presunzione nascente dall’accertamento redditometrico, nella versione normativa anche qui rilevante ai fini del giudizio, la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda la dimostrazione dell’impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati ma anche l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La CTR, per converso, ha ritenuto necessario, al fine di vincere la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, la prova dell’impiego effettivo delle somme negli acquisti dei beni destinati alla famiglia, con ciò violando i superiori principi. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento degli altri tre motivi di ricorso.

In accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA