Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15534 del 14/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 14/07/2011), n.15534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Firenze con ordinanza n. 19736/09 depositata l18/10/2010 nel

procedimento pendente tra:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANTURCO 11,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA MONTI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA BASTIANI, ANGELA LOPARDO, giusta procura alle

liti a margine della memoria;

– resistente –

F.F., FR.FI., F.G.A.,

F.G., F.P., F.I.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G.A., F.G., F.F. e Fr.Fi. con atto 28 febbraio 2007 hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, F.B., P. e I., perchè fosse dichiarato lo scioglimento della comunione esistente inter partes quanto agli immobili in (OMISSIS) in principalità con assegnazione de beni in proprietà esclusiva in ragione dello rispettive quote a vari comproprietari, in subordine, in diletto di divisione in natura, con vendita degli immobili e assegnazione della somma corrispondente alle rispettive quoto e – in ogni caso – con condanna di F.B. a corrispondere agli altri coeredi la quota parte dei frutti loro spettanti per il godimento esclusivo – da parte sua – dell’immobile a far data dall’agosto 2003.

Costituitosi in giudizio F.B. ha eccepito la incompetenza, ratione materiae, del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia, sussistendo la competenza della sezione specializzata agraria e chiedendo, da un lato, che fosse ordinato a tutti i coeredi di porre in essere le opere di ristrutturazione necessari e per la considerazione del compendio ereditato, da accertarsi a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, dall’altro, che fosse riconosciuto valido l’esercizio, da parte sua, del diritto di continuazione nell’azienda L. 3 maggio 1982, n. 203, ex art. 49, con rigetto della domanda attrice e declaratoria della legittimità della occupazione dei fondi in questione da parte sua sino al 24 agosto 2018. Solo in via subordinata il convenuto ha chiesto da un lato, che a norma dell’art. 1111 c.c. fosse disposta una dilazione di cinque anni dello scioglimento della comunione stani e la necessità di esso concluder re di trovare altra sistemazione lavorativa, dall’altro, la condanna dei coeredi oltre che a rimborsargli la somma di Euro 59 mila al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale rilascio dell’immobile e allo scioglimento della comunione. Ha chiesto altresì l’attore il rimborso delle migliorie apportate al fondo nonchè la restituzione delle somme anticipate per la dichiarazione di successione e lo onoranze funebri al comune dante causa, nonchè ogni altro esborso sostenuto.

Costituitasi in giudizio anche F.I. questa ha chiesto si procedesse allo scioglimento della comunione.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 4 giugno 2009 ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a conoscere delle domande e rimesso le parti innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Firenze.

Riassunto il giudizio innanzi alla sezione specializzata agraria quest’ultima con ordinanza 8 ottobre 2010, ritenuta la propria incompetenza, ha disposto la trasmissione a questa Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 48 c.p.c..

Sia F.B. che il P.G. hanno chiesto venga dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte:

– giusta la testuale previsione di cui all’art. 34 c.p.c. il giudice, se per Legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui;

– nel caso di specie – in via principale – è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa con riguardo agli immobili meglio descritti in atti e, quindi, è stata proposta una domanda di competenza del tribunale in composizione ordinaria;

– nel costituirsi in giudizio peraltro, il convenuto F.B. ha invocato di degenere il fondo oggetto di comunione) ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 e ed ha chiesto – evidentemente con efficacia di giudicato – il riconoscimento della validità dell’esercizio del diritto di continuazione nello azienda L. n. 203 del 1983, ex art. 49 esercitato da esso concludente, nonchè fosse dichiarata l’occupazione legittima dei fondi per cui è causa da parte di F.B. sino al 24 agosto 2018;

– la norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, produce la costituzione ope legis di un rapporto di affitto in favore del coerede, nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi, familiari, ove il coerede stesso risulti avere esercitato e continuare ad esercitare attività agricola in qualità di imprenditore a titolo principale, ovvero di coltivatore diretto;

– deriva da quanto precede che la relativa controversia, avendo come oggetto principale ed immediato l’accertamento di un rapporto di affitto di fondi rustici, è devoluta, a norma della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9 e della L. n. 203 del 1982, art. 47, in relazione alla L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26, alla competenza sezioni specializzate agrarie (in termini ad esempio, Cass. 18 settembre 1995, n. 9827).

Non controverso quanto precede è di palmare evidenza che deve dichiararsi la competenza del tribunale di Firenze, sezione specializzata agraria (cfr, dei resto, per fattispecie analoghe, Cass. 7 marzo 2005, n. 4870; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15365, nonchè, in termini generali, Cass. 8 giugno 2007, n. 13387).

Nulla sulle speso di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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