Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15534 del 13/06/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15534 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 662 del ruolo generale dell’anno
2017, proposto
da
P.P.
M.M.
rappresentati e difesi dall’avvocato Saverio Cosi
-ricorrentinei confronti di
BANCO BPM S.p.A. (C.F.: 09722490969), in persona del
rappresentante per procura, Brunetto De Mercanti
rappresentato e difeso dall’avvocato V.V.
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3365/2016, pubblicata in data 26 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 27 marzo 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’estinzione di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo promosso da P.P.

Data pubblicazione: 13/06/2018

S.a.s., C.C. e M.M. nei confronti del
Banco Popolare Soc. coop..
Avverso l’ordinanza di estinzione è stato proposto appello dagli opponenti, che la Corte di Appello di Roma ha dichiarato
inammissibile.
Ricorrono P.P., C.C. e M.M., sulla base di un unico motivo.

to la banca opposta).
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Assume carattere pregiudiziale l’esame dell’eccezione della
controricorrente, di nullità della procura ad litem del legale di
parte ricorrente.
L’eccezione è fondata.
Si premette che, secondo il costante indirizzo di questa Corte,
la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere
speciale, e quindi essa deve investire il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro
una sentenza determinata, pronunciata necessariamente in
epoca antecedente al rilascio della procura stessa; il requisito
della specialità è soddisfatto, anche laddove manchino nella
procura la data e l’espresso riferimento al giudizio di legittimità ed alla sentenza impugnata, solo nel caso in cui essa faccia
materialmente corpo con il ricorso stesso (che tali indicazioni
Ric. n. 662/2017 – Sez. 6-3 – Ad. 27 marzo 2018 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

Resiste con controricorso Banco BPM S.p.A. (che ha incorpora-

contenga), in quanto rilasciata a margine o in calce ad esso
(cfr. ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006,
Rv. 590629 – 01; Sez. L, Sentenza n. 19560 del 13/09/2006,
Rv. 592429 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1205 del
22/01/2015, Rv. 634038 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24422 del
30/11/2016, Rv. 642200 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7014 del
17/03/2017, Rv. 643376 – 01; Sez. L – , Sentenza n. 18834

27540 del 21/11/2017, Rv. 646468 – 01).
Nella specie, la procura non solo non fa materialmente corpo
con il ricorso, essendo semplicemente allegata a quest’ultimo
(essa risulta redatta su un foglio autonomo e separato e sottoscritta in forma analogica, mentre il ricorso è redatto e sottoscritto in forma digitale, il che impedisce di ritenere soddisfatto il requisito della specialità in virtù della sua sola collocazione topografica), ed è altresì priva di data, ma fa addirittura
espresso riferimento al giudizio di merito e non a quello di legittimità, risultando conferita in relazione al

«procedimento

innanzi al Tribunale di Tivoli», per ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, senza alcun richiamo
alla sentenza di secondo grado eventualmente da impugnare
o comunque alla proposizione di un ricorso per cassazione.
In questa situazione deve escludersi che possa ritenersi soddisfatto il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto
conto, ai fini del valore della controversia, dell’importo per cui
risulta emesso il decreto ingiuntivo opposto).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1

quater, del

Ric. n. 662/2017 – Sez. 6-3 – Ad. 27 marzo 2018 – Ordinanza – Pagina 3 di 4

del 28/07/2017, Rv. 645114 – 01; Sez. 3, Ordinanza n.

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della società controricorrente, liqui-

esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2018.
Il presidente
Adelaide AMEN DOLA

dandole in complessivi C 2.500,00, oltre C 200,00 per

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