Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15533 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Orogel Fresco Società cooperativa Agricola, in persona del legale

rapp.te pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via V.

Rotellini 88 presso lo studio dell’avv. BELLI Ermanno da quale è

rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso

unitamente all’avv. Matteo Targhini del Foro di Cesena;

– ricorrente –

contro

Comune di Longiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall’Avv. CHIOLA Claudio ed elett.te domicilialo in Roma, Via

Camilluccia 785 presso lo studio del medesimo giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– controricorrente e ric. inc.le –

avverso la sentenza n. 109/20/06, depositata in data 7 settembre

2006, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.5.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

sentita la difesa svolta per conto di parte resistente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona del Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso

incidentale, in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Capor Soc. Coop. a r.l., successivamente incorporata dalla ricorrente Orogel Fresco Società Cooperativa, in data 16 dicembre 2003 notificava al Comune di Longiano istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Ici per il quadriennio 2000/2003, quindi ricorreva alla CTP di Forlì avverso il rifiuto espresso dal Comune alla richiesta di rimborso, deducendo che il fabbricato oggetto dell’imposta non era assoggettabile ad lei in quanto fabbricato rurale, utilizzato per la lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La CTP di Forlì accoglieva il ricorso. Il Comune interponeva appello e la Capor si costituiva ribadendo le proprie ragioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia accoglieva il gravame ritenendo il difetto del carattere rurale dei fabbricati, diversamente classificati in catasto.

Avverso la detta sentenza la società Orogel Fresco, ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Il Comune resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Vanno preliminarmente i ricorsi, quello principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Passando all’esame dell’unica doglianza, proposta dal ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5, D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, convertito nella L. n. 133 del 1994, va premesso che la ricorrente ha censurato la tesi della CTR secondo cui “l’agevolazione è applicabile solo se ed in quanto si tratti di fabbricato rurale in base alle risultanze catastali”. Al contrario così continua la ricorrente – ai fini dell’esenzione dall’Ici non è necessario che i fabbricati siano accatastati nella categoria (OMISSIS) ma deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, senza richiedere nessuna ulteriore condizione.

La censura è infondata. Al riguardo, mette conto di richiamare introduttivamente il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di ICI, solo con riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto, Inapplicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, (cfr.

tra le tante, Sez. Un. 18565/09).

Al contrario, in caso di immobili iscritti al catasto come nel caso di specie, occorre distinguere l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 – il quale non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) – dall’immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In quest’ultimo caso, infatti, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale (OMISSIS), al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta, (cfr tra le tante, Sez. Un. 18565/09). Alla stregua del principio di diritto riportato, consegue pertanto il rigetto del ricorso principale.

Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, proposto dal Comune di Cesena, articolato in due motivi, fondati il primo sull’asserita violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis (conv. nella L. n. 133 del 1994) e del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 32, nonchè su omessa motivazione per aver la CTR omesso di verificare la ruralità strumentale dei fabbricati della Cooperativa; il secondo sull’illegittimità del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, sia per eccesso dalla delega sia per ragionevolezza. Ed invero, l’inammissibilità discende dai difetto, nel ricorrente, dell’interesse ad impugnare il quale postula una soccombenza sostanziale e materiale, nella specie insussistente alla luce del rilievo che il giudizio di seconde cure si concluse con l’accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune di Cesena ed il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla Cooperativa. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale mentre deve essere invece dichiarato inammissibile quello incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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