Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15533 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8015/2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), concessionario del servizio nazionale

di riscossione, in persona del suo responsabile del contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6140/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da S.S. contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo il ricorso dalla stessa proposto contro la cartella notificatale da Equitalia sud spa, aveva compensato le spese del giudizio di primo grado. La CTR liquidava le spese del giudizio concluso innanzi alla CTP di Roma e compensava le spese del giudizio di appello.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito la Equitalia sud spa con controricorso e memoria.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e con la seconda censura si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Premesso che il ricorso è ammissibile, indicando in modo specifico le ragioni poste a base delle censure e l’esposizione dei fatti di causa, il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto – Cass. n. 22793/2015.

Nel caso di specie la CTR ha totalmente omesso di valutare le ragioni poste a base della compensazione delle spese del giudizio di appello conclusosi favorevolmente per la contribuente, con ciò contravvenendo ai principi espressi da questa Corte che qui vanno ribaditi, per tal motivo non potendosi condividere gli assunti difensivi esposti dalla società concessionaria in memoria.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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